T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4513 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame (principale e motivi aggiunti), il ricorrente impugna, in uno con gli atti connessi e presupposti, la nota 16 novembre 2010, n. 0000220, con la quale il Ministero dell’Interno gli ha comunicato l’esclusione dal concorso per il reclutamento di 814 vigili del fuoco per avergli riscontrato – decreto 11 novembre 2011 – una "Personalità schizotipica che potrebbe rendere i rapporti sociali più difficoltosi della media. D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 2, c.1, lett. c)".

Il ricorrente, mediante allegazione di due certificazioni mediche specialistiche – di cui una resa da ASL di Giugliano, Salute Mentale, previa sottoposizione dell’interessato al test MMP12 – contesta l’accertamento attitudinale revocando in dubbio l’esistenza stessa del presupposto di fatto (di natura medica) sul quale il giudizio di non idoneità si fonda, ovvero la "Personalità schizotipica".

Alla camera di consiglio del 2 marzo 2011, la causa è stata rinviata, su istanza di parte ricorrente, al 30 marzo successivo.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del D.M. n. 78/2008 (requisiti attitudinali) i candidati ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei VV.FF. devono possedere un "livello adeguato alle funzioni e ai compiti previsti per la qualifica da ricoprire, capacità di base intellettive, emotive, comportamentali, sociorelazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:

"capacità di relazione finalizzata alla integrazione ed operatività del gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati".

Il ricorrente è stato giudicato inidoneo all’esito del test della personalità condotto con il metodo "TALEIA 400 A", secondo il protocollo metodologico utilizzato, indifferentemente, per tutti i candidati.

Il giudizio non reca l’accertamento di una patologia e/o infermità, quale sarebbe stata se fosse stato appurato, nel ricorrente, un disturbo psichiatrico meglio indicato e descritto nell’Allegato B), punto 15 del citato decreto ministeriale.

Si tratta, nella fattispecie, di un giudizio psicoattitudinale teso ad accertare, nel candidato, il possesso di una capacità di relazione finalizzata alla particolarità del servizio da svolgere misurata, non già ad una condizione comune dell’essere umano bensì, alle caratteristiche proprie del ruolo da assumere.

Il "Test Personalità" – condotto secondo la metodica di riferimento – ha "evidenziato valori fuori scala che hanno palesato "tratti di personalità ossessivo compulsiva".

Non un disturbo della personalità, dunque, bensì un "tratto di personalità ossessivo compulsiva" non grave ma sufficiente – secondo un giudizio di valore immune da vizi logici, siccome verificato secondo la metodica di riferimento – per interferire con il funzionamento sociale e lavorativo di contesto.

Ebbene, tenuto conto della specificità dei compiti che caratterizzano il ruolo del Vigile del Fuoco, non si colgono, nella determinazione amministrativa, profili di contraddittorietà. Il decreto è congruamente motivato per relazione agli accertamenti attitudinali (cfr il "Test Personalità").

I fatti posti a fondamento della determinazione impugnata non sono stati, infine, travisati riscontrandosi, per quanto sopra esposto, una coerenza logica, ovvero non implausibile, tra i presupposti (metodica utilizzata – esito dell’accertamento) e giudizio finale.

Quanto alle visite mediche cui il ricorrente si è spontaneamente sottoposto, il Collegio osserva che il giudizio attitudinale non è, per sua natura, replicabile; e questo non solo per il contenuto e la finalità dell’accertamento, bensì, anche per la non omogeneità del contesto ambientale in cui la visita viene eseguita.

Le relazioni mediche di parte valgono, invero, solo ad insinuare il sospetto di una deviazione della funzione amministrativa non in grado, però, di confutare e/o ribaltare l’esito del divisato accertamento una volta verificata la correttezza del protocollo metodologico, la coerenza intrinseca dei risultati, la non implausibilità e/o illogicità del giudizio di relazione/valore.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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