Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 23-05-2011, n. 20289 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato prescritti i reati di lesioni e minacce, ridotto di conseguenza la pena e confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V., di condanna di G.F. per talune ipotesi di ricettazione di assegni, ricorre la difesa del G. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

a) con il primo motivo la violazione dell’art. 195 c.p.p., commi 4 e 6 e artt. 648 e 62 c.p. art. 530 c.p.p. perchè l’affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni testimoniali di M. M., maresciallo di P.G., che ha riferito quanto appreso nel corso delle indagini dai testi e dalla stessa coimputata S.:

tali dichiarazioni pertanto dovevano essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell’art. 195 c.p.p., come richiesto con i motivi di appello sotto altro profilo la sentenza impugnata non esamina gli argomenti indicati in appello con i quali si lamentava l’inesistenza di prove a carico dell’imputato per il reato di ricettazione perchè i testi sentiti in primo grado avevano deposto solo sulle minacce e lesioni, reati poi dichiarati prescritti. Lamenta il ricorrente l’assenza grafica di motivazione in relazione agli specifici motivi di appello b) con il secondo motivo lamenta che nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte di merito non si è espressa sulla doglianza relativa alla inutilizzabilità della testimonianza del teste M., che riferiva quanto appreso da S.I., coimputata, ai sensi dell’art. 62 c.p.p.. I giudici dell’appello si sono limitati a fare mero rinvio alla sentenza di primo grado;

c) con il terzo motivo lamenta che la Corte di merito ha disatteso la disposizione dell’art. 133 c.p. non puntualizzando in riferimento a quale dei parametri ivi indicati la pena si manifesta congrua.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

2.1 I tre motivi di ricorso lamentano tutti la carenza di motivazione in ordine a specifici e puntuali rilievi su punti specifici della sentenza di prime cure.

2.2 La Corte di Appello, a proposito della testimonianza " M." dopo un richiamo generico al dovere potere della PG di rendere conto delle investigazioni compiute, ha fatto rinvio alla sentenza di prime cure, ritenendosi così esonerata dal rispondere compiutamente ai motivi di impugnazione: infatti non ha preso in esame tali doglianze, ritenendo di non dover rispondere ai motivi di impugnazione che erano già stati risolti dal primo Giudice con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.

2.3 Questa Corte di legittimità, tuttavia, ha già ritenuto che nel caso (come quello in esame), in cui l’imputato con precise considerazioni svolga specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, il Giudice di Appello non può limitarsi a richiamare la sentenza di prime cure, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 6221/2005, Rv. 233082, Aglieri; id n 12540/2000, Rv. 2i8172, Prescia). La motivazione per relationem infatti è ammissibile nello ambito della mera ricostruzione del fatto, per le parti della sentenza non impugnate o in presenza di manifesta infondatezza o non specificità del motivo di appello, sicchè sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando il giudice del gravame si limita a respingere i motivi d’impugnazione specificamente proposti dall’appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado m termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure Rv. 241188.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per il giudizio, ad altra sezione della corte d’appello di Napoli, che provvedere a rendere una compiuta motivazione sui motivi d’appello, sia quelli relativi alla testimonianza del maresciallo M. ed sia quelli relativi alla dosimetria della pena.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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