Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 23-05-2011, n. 20288

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oro di Udine per la parte civile C., che si è riportato alle conclusioni scritte.
Svolgimento del processo

La sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 06.06.2006 che ha condannato R.P., alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa ed al risarcimento in favore della parte civile, per il reato di tentata estorsione in danno di C.G., titolare di una pasticceria di Udine, per aver tentato di estorcere denaro a quest’ultimo sotto minaccia di rivelare alla stampa di aver trovato in un dolce dallo stesso prodotto, una protesi dentaria.

Avverso tale sentenza ricorre la difesa del R. deducendo il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione perchè dalla ricostruzione dei fatti non è emerso prova certa che fu proferita minaccia durante il secondo incontro del R. con il C.; deduce, inoltre, l’eccezione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 429 del 1991, art. 8 convertito con L. n. 172 del 1992,nella parte in cui ha elevato da tre a cinque anni il minimo edittale previsto dal reato di estorsione per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., attesa l’irragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio dal reato di rapina aggravata dall’uso dell’arma, che è punito meno gravemente pur configurandosi l’assoluto asservimento della volontà della vittima.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato perchè entrambi i motivi sono generici.

2.1 Nessuna censura può invece muoversi alla sentenza che con motivazione logica congruente ed esaustiva ha precisato che la prova della minaccia era insita dall’articolato racconto del C., che aveva compiutamente ricostruito i rapporti intercorsi con il R. e che con assoluta precisione aveva attribuito proprio a quest’ ultimo l’intendimento di divulgare l’increscioso episodio alla stampale non adeguatamente retribuito, nel corso del loro secondo incontro. Quanto alla consapevolezza dell’esosità di quanto richiesto e del carattere estorsivo della richiesta, la sentenza riporta brani delle dichiarazioni del R., registrate nel corso del colloquio con il C., ove il primo avanza richieste di denaro precise e circostanziate, pur essendo stato reso edotto del fatto che non era possibile che la protesi fosse finita nel dolce in fase di produzione e che l’episodio si poteva spiegare solo o con uno scherzo di pessimo gusto o nel sabotaggio di qualcuno che aveva manomesso la confezione in fase di commercializzazione.

2.2 L’eccezione di incostituzionalità ripropone, peraltro in termini generici e non puntuali, le eccezioni di incostituzionalità per inadeguatezza della misura della sanzione che la Corte Costituzionale, con giurisprudenza che il ricorrente dimostra di ben conoscere, ha già rigettato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio alla costituita parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.312,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile C.G., che si liquidano in complessivi Euro 2.312,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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