Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19448

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.B., titolare della ditta Techna – Ingegneria Integrata – ricorre avverso il decreto del tribunale di Vibo Valentia del 18 agosto 2006 con il quale è stata rigettata la sua istanza di fallimento della S.M.I. s.r.l., non ostante che, con decreto della corte d’appello di Catanzaro del 3 novembre 2005, in riforma di precedente rigetto dell’istanza di fallimento del 7 giugno 2004, sia stato disposta la rimessione degli atti al tribunale di Vibo Valentia per la dichiarazione di fallimento, ritenendo che, a seguito dell’accertamento dell’inesistenza del credito posto a fondamento dell’istanza da parte dello stesso tribunale, con sentenza del 3 marzo 2005, passata in giudicato, era venuto meno il necessario requisito soggettivo.

Il ricorrente sostiene che, in violazione della L. Fall., art. 22, nella versione anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 5 del 2006, applicabile nella specie ratione temporis, non poteva invocarsi il giudicato di accertamento dell’inesistenza del credito fatto valere.

Nella specie deve applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata successivamente al 2 marzo 2006.

Il ricorso non si conclude con l’indicazione del quesito di diritto e pertanto è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Il collegio ha deliberato che la motivazione debba essere redatta in forma semplicificata.
P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.100,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge da distrarsi in favore dell’avv. Francesco Tassone che si è dichiarato antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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