Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 23-05-2011, n. 20287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Castel di Sangro, che il 17.09.2009, ha condannato I.F. alla pena di Euro 400,00 di multa per il reato di invasione di terreni commessa ai danni di B. M., ricorre la difesa dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Afferma il ricorrente che I. ed i suoi familiari, come è emerso dall’istruttoria dibattimentale, coltivano il terreno di proprietà del B. da oltre quaranta anni e, di conseguenza, I. non può essere accusato di invasione di terreni, fattispecie penale a tutela del particolare stato di fatto del possesso, perchè il possessore del terreno è sempre stato lui; nè può essere considerata prova valida di mancanza di interesse verso le questioni relative al terreno il fatto di non aver reagito alla raccomandata del B. che rivendicava la proprietà del terreno.

1.1 Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza di primo grado perchè non sembra tener conto che la proprietà può essere acquisita per usucapione, che il possesso da parte della famiglia I. è ultra quarantennale e che non è in contestazione il titolo di proprietà del B. quanto l’avvenuta usucapione della stessa da parte dello I..
Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato.

2.1 La motivazione della sentenza impugnata non merita censure, perchè, in relazione alle prove acquisite, ha messo in rilievo tanto la sussistenza dell’elemento oggettivo della specifica fattispecie, ossia l’introduzione dall’esterno nell’immobile altrui, quanto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo le direttrici giurisprudenziali dettate in materia da questa Corte.

2.2 Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte: "Il dolo del reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, ha una finalizzazione specifica nella occupazione o nel conseguimento, in altro modo, di un profitto e la prova di esso oltre a non discendere automaticamente dalla dimostrazione della consapevolezza della contestazione della legittimità dell’occupazione, non si sostanzia neppure, in modo automatico, nella dimostrazione della consapevolezza della illegittimità dell’autorizzazione amministrativa all’edificazione ovvero della sola consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione di un altrui bene immobile, occorrendo in ogni caso la dimostrazione del quid pluris della finalizzazione specifica" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2592 del 17/11/2005 Ud. (dep. 20/01/2006) Rv. 232856).

2.3 In motivazione è stato ben spiegato che l’imputato era sicuramente riuscito a dimostrare di aver coltivato il fondo approfittando dello stato di abbandono in cui lo stesso versava , così fornendo la prova dell’elemento oggettivo del reato e che nulla aveva addotto circa la consapevolezza dell’altruità del fondo e che,in ogni caso, la pretesa rivendicazione dell’usucapione era una palese ammissione di consapevolezza dell’assenza di altro titolo formale di proprietà a proprio favore.

2.4 Il ricorso deve, pertanto essere rigettato.

3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; il ricorrente deve anche essere condannato a risarcire alla costituita parte civile B.M., le spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1640,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile B.M., che liquida in complessivi Euro 1.640,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *