T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4510 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità, e gli atti presupposti, che la commissione per gli accertamenti attitudinali ha reso nei suoi confronti nel concorso per "Allievi della prima classe dei corsi normali dell’accademia navale di Livorno".

Deduce incongruenza ed illogicità della valutazione, difetto di motivazione. Allega perizia medica della ASL di Foggia e visita specialistica psichiatrica a supporto della dedotta illogicità e contraddittorietà del giudizio.

Con ordinanza n. 192/2010 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2011 la causa è stata rinviata al successivo 30 marzo, su richiesta di parte ricorrente, per l’esame della documentazione depositata dall’amministrazione.

Si è costituito, in data 25 marzo 2011, il Ministero della Difesa per mezzo dell’Avvocatura di Stato che ha depositato memoria.

Il ricorso è infondato.

Il giudizio impugnato esplicita sufficientemente le ragioni della inidoneità. "I valori attribuiti alla valutazione delle prove testologiche, comparati con i valori riportati nell’intervista, hanno determinato un punteggio di livello attitudinale globale di 36/90mi, valore inferiore a quello minimo di 39/90mi richiesto per lo specifico profilo attitudinale. Tale punteggio è determinato prevalentemente dai bassi valori riportati nelle seguente caratteristiche attitudinali: rapporto con l’autorità, capacità di guida ed uso della delega, bisogni ed aspettative connesse all’assunzione di ruolo, autoefficacia".

Dall’esame della documentazione versata in atti non emergono con immediatezza profili di macroscopica irragionevolezza valutativa e/o travisamento dei fatti.

La commissione ha fatto uso del previsto ed approvato protocollo metodologico, avvalendosi delle norme per la selezione attitudinale nel concorso per l’ammissione alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale dell’Ispettorato delle Scuole della Marina Militare (edizione giugno 2010) nonché della direttiva tecnica "Profilo attitudinali del personale della Marina militare, edizione 2006.

Il ricorrente non ha contestato l’erronea applicazione delle norme tecniche.

La valutazione delle risposte fornite dal candidato, così come l’apprezzamento dei risultati dei test, ove conformi al protocollo tecnico di riferimento, non sono revocabile in dubbio in assenza di vizi della funzione immediatamente evincibili ictu oculi.

Dall’esame della ampia ed esaustiva documentazione prodotta dall’amministrazione non si evincono profili di macroscopica implausibilità del giudizio, ove considerata la non evidente, ictu oculi, incoerenza né illogicità valutativa delle risultanze procedimentali che si colgono, immediatamente, dagli esiti dei seguenti passaggi: contenuto dell’intervista attitudinale, "Report", risultati testologici, profilo Q.E..

Il punteggio della sintesi ha evidenziato forti criticità negli indicatori "rapporto con l’autorità", "capacità di guida e uso della delega", "spinta al miglioramento" e "bisogni ed aspettative connesse all’assunzione di ruolo". I valori negativi hanno veicolato il profilo del ricorrente verso un giudizio non in linea con l’attitudine richiesta. Il colloquio ha confermato le criticità, esprimendo valori molto bassi negli indicatori "controllo ed imperturbabilità", rapporto con l’autorità", "bisogni ed aspettative connesse all’assunzione in ruolo" nonché "autoefficacia". Il punteggio finale, espresso numericamente sulla scorta di tutti gli elementi derivabili dalle prove effettuate, è risultato inferiore a quello minimo richiesto per l’idoneità allo specifico profilo attitudinale. Anche le potenzialità intellettive del soggetto hanno evidenziato una scarsa abilità di comprensione delle motivazione e comportamenti altrui. In particolare, la scala dei valori relativa ai test ha dimostrato una scarsa capacità di analisi critica e di autocritica. Insufficiente ai test è risultata anche la abilità nella organizzazione e programmazione del proprio lavoro, mentre la predisposizione al cambiamento è risultata scarsa. Scarsi i livelli di autonomia e di adattabilità, che si "ripercuotono in maniera sensibile nella gestione della sfera emozionale", di energia disposizionale e di costanza nel rendimento; bassa la propositività ad affrontare il lavoro; limitata la capacità di valutare e gestire le risorse. Le spinte motivazionali appaiono molto scarse. E’ emersa una visione superficiale, stereotipata ed infantile dello specifico contesto professionale.

In definitiva, il giudizio si regge su presupposti di fatto obiettivi e concreti, adeguatamente accertati e coerentemente relazionati alla motivazione resa.

Soggiungasi che il giudizio di relazione tra le risultanze istruttorie (batteria testologica – interviste – report) e la valutazione attitudinale che ne segue sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa (ancorché tecnica) risolvendosi in un giudizio di valore confutabile solo ove revocata in dubbio – ciò che non è stato – l’attendibilità del criterio metodologico applicato alla fattispecie.

In ordine alle certificazioni mediche di parte, il Collegio osserva che la documentazione sanitaria in genere (rilasciata da una struttura pubblica come da medico specialista privato) vale soltanto a manifestare un parere ed un apprezzamento tecnico particolarmente qualificato, suscettibile di valutazione in sede peritale.

Ebbene, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato decreto determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche di parte, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nella diagnosi resa dalla commissione medicolegale, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte o della struttura, circa l’entità e l’incidenza del dato attitudinale, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.

Va soggiunto, che il giudizio attitudinale affatto non è comparabile né sovrapponibile a quello reso da specialisti pubblici e/o privati (seppure questi spendibili, di regola, in sede di proposizione del ricorso come elemento sintomatico del vizio della funzione), trattandosi di valutazioni ontologicamente diverse: il giudizio della commissione è espresso, infatti, da periti e medici ufficiali specialisti tenuti a rispettare, pedissequamente, una determinata metodologia prevista nelle specifiche direttive di settore, mediante utilizzo di tecniche e protocolli ad uso proprio dell’ufficio, non altrimenti in disponibilità di medici esterni alla struttura militare; metodologia orientata – ed in ciò l’ulteriore specificità non fungibile – a stabilire l’idoneità del candidato sotto il profilo attitudinale alla vita militare/scolastica che altra struttura pubblica non è in grado di valutare con la stessa capacità ed adeguatezza funzionale.

Nel caso di specie, la visita resa da medico specialista psichiatra può senz’altro valere sintomaticamente ad introdurre elementi di riflessione sotto questo profilo ma non è, per il resto, in grado di sostituirsi né di revocare in dubbio l’attendibilità del giudizio attitudinale che sconta la conformità alla peculiare Job Description approvata dall’amministrazione (non impugnata), alla stregua della quale il giudice deve operare lo scrutinio di legittimità.

In altri e conclusivi termini esiste ontologica differenza tra la visita psichiatrica e l’accertamento attitudinale. Quest’ultimo si colloca a valle della procedura selettiva svolgendosi dopo le visite mediche (inclusive della visita psichiatrica) in quanto proiettata a pronosticare la compatibilità dello stato di salute mentale del candidato con il futuro impegno in ambito M.M.. Sotto questo profilo, nessuna contradditorietà emerge tra la visita medica specialistica di parte e quella resa dalla commissione in quanto entrambe relative ad una valutazione di tipo clinico; ciò che ha determinato la inidoneità del ricorrente è stata la coefficientazione medica PS, specifica del modulo selettivo attitudinale.

Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura di Stato nella memoria depositata il 25 marzo 2011.

Va soggiunto, che il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere attitudinale, come quelle medicolegali, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifesta irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati (C.d.S.,sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 3984).

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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