Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 23-05-2011, n. 20286 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello del P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, che ha assolto D. M. e N.K. dalla imputazione di truffa in danno dell’ente pubblico in concorso, falso in scrittura privata ed esercizio abusivo della professione ma ha accolto, ai soli effetti civili, l’appello della parte civile, ricorre la difesa dei due imputati, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) perchè la Corte, pur confermando l’assoluzione dei due imputati li ha condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile, accogliendo l’appello di quest’ultima,in assenza di qualsiasi accertamento sulla responsabilità degli imputati.

1.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perchè la Corte non avrebbe correttamente valutato i documenti prodotti dalla difesa dei due imputati, non pronunciandosi sull’appello incidentale, e contraddicendo il giudice di prime cure che aveva ritenuto false le dichiarazioni della parte lesa.

1.3 Chiede pertanto che questa Corte di legittimità rigetti la richiesta di risarcimento del danno e condanni la parte civile a risarcire il danno arrecato ai due imputati.
Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente delle altre doglianze.

2.1 La Corte di appello di Trento ha inteso riformare la decisione di primo grado sul presupposto che tra le parti, M. ed ERS non vi fosse stato alcun rapporto di collaborazione: la Corte,tuttavia, non spiega in modo piano e puntuale qual è l’illecito che addebita ai due imputati. Orbene, secondo una giurisprudenza datata e consolidata di questa Corte, che questo collegio condivide, vi è un obbligo rafforzato di motivazione per la sentenza che in grado di appello riformi la decisione assolutoria di primo grado. In particolare è già stato ritenuto che: "La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati". Rv. 233083. 2.2 La motivazione della sentenza della Corte d’appello di Trento non corrisponde ai paramentri su citati: in particolare La Corte si limita ad enumerare gli elementi probatori raccolti senza individuare precisi addebiti di responsabilità in capo ai due imputati e senza individuare fatti illeciti specifici che contrastino la formula assolutoria del primo giudice. La sentenza è pertanto viziata da assoluta carenza di motivazione.

2.3 Ne consegue che la sentenza deve pertanto essere annullata:

poichè permane la controversia,di natura, a questo punto, sicuramente esclusivamente civile, sui rapporti contrattuali instauratisi tra la ERS e M.R., gli atti vanno trasmessi alla sezione civile della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, sezione civile, per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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