T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4509 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 31712/1928, n. 3458, estesi ai mutilati ed invalidi per causa di servizio dalla legge 15/7/1950, n. 539.

In punto di fatto, egli riferisce che:

con determina dirigenziale datata 13 aprile 1988, n. 1566, l’Amministrazione gli ha concesso l’equo indennizzo per l’infermità "sinusite cronica mascellare dx e frontale sx in atto compatibile" ascrivibile all’ 8^ categoria, tabella A)";

nel 1995, l’ I.L.M. dell’aeronautica militare gli ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità "discoartrosi L5S1 – lombo sciatalgia reumatica", ascritta alla tabella B);

a seguito di tale riconoscimento, ha chiesto che gli venisse liquidato l’equo indennizzo ma ha ricevuto un diniego in ragione del fatto che "è possibile procedere a nuova liquidazione dell’equo indennizzo solo nell’ipotesi che la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo equo indennizzo…";

con P.V. n. 17/VD in data 14/1/1999, l’I.M.L. gli ha negato un ulteriore aggravamento della integrità psicofisica ed è stato confermato che la sua menomazione è ascrivibile all’ 8^ categoria, tabella A);

con nota n. 455, datata 8/8/2001, l’Amministrazione ha denegato i benefici sul presupposto che "… l’iscrizione alla tabella "A" è dovuta ad una menomazione complessiva dell’integrità psicofisica risultante da una serie di infermità/lesioni che singolarmente non derivano da causa di servizio o sono iscritte a tabella "B", come peraltro desumibile dalla sezione relativa al giudizio sull’equo indennizzo….".

Con sentenza n. 8473/2010, questa Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia ritenendola spettante alla giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti dinnanzi alla quale il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art. 59, c. 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il Consiglio di Stato, adito in appello per la riforma della sentenza di primo grado, muovendo dal presupposto che "la pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente ineriva (e tutt’ora inerisce) direttamente al rapporto d’impiego con effetti solo riflessi sul calcolo della pensione", ha annullato con rinvio al medesimo Tar la sentenza n. 8473/2010 dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia (decisione n. 7447/2010).

Il ricorrente ha riproposto il ricorso dinanzi a questo Tribunale.

La causa è stata fissata ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, c. 3, D.Lvo n. 104/2010 e dell’art. 8, c. 2 delle relative Norme di Attuazione.

Passando all’esame di merito del ricorso, il Collegio ne rileva la sua fondatezza.

L’ art. 117, comma primo, lettere a) e b) del R.D. 31.12.1928 n. 3458 prevede la concessione di una abbreviazione di carriera (di anni due o uno, a seconda della gravità della menomazione) agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo le cui infermità siano state ascritte a una delle categorie della tabella A) di cui al decreto luogotenenziale n. 876 del 1917.

Il successivo art. 120 del citato regio decreto estende i detti benefici ai sottufficiali.

Dal quadro normativo ora compendiato discende chiaramente che l’attribuzione della abbreviazione convenzionale di anzianità può essere concessa solo ove l’infermità:

sia contratta in costanza del rapporto di servizio;

sia ascritta a una delle categorie della tabella A) di cui al decreto luogotenenziale n. 876 del 1917.

E’ pacifico, in punto di fatto, che il ricorrente:

ha contratto in costanza di servizio, ed a causa del servizio, l’infermità "Sinusite cronica mascellare ds e frontale sin. in atto compatibile… ascrivibile alla ctg 8^ nella misura minima prevista dalla tabella annessa alla L. n. 1094 del 23/12/1979 (tabella A)";

i pareri degli organi consultivi che ascrivono l’infermità dipendente ad una delle categorie normativamente previste in tab. A) sono intervenuti prima del collocamento in congedo.

Sussistono, pertanto, tutte le condizioni di fatto e di diritto per la concessione dei benefici di legge nei sensi postulati dal ricorrente.

Non merita, invece, condivisione l’assunto dell’amministrazione secondo cui l’iscrizione a tabella A) "è dovuta ad una menomazione complessiva dell’integrità psicofisica risultante da una serie di infermità che singolarmente non derivano da causa di servizio o non sono iscritte a tab. B)".

L’assunto, con cui è stato motivato il diniego dei benefici, si regge, ad avviso del Collegio, su presupposti di fatto erronei.

La menomazione subita dal ricorrente, e che ha comportato la iscrizione della infermità alla 8^ ctg della tab. A) con concessione dell’equo indennizzo, è stata motivata da una patologia ben precisa ed unica: "Sinusite cronica mascellare ds e frontale sin. in atto compatibile", ascrivibile alla ctg. 8^ nella misura minima prevista dalla tabella annessa alla L. n. 1094 del 23/12/1979 (tabella A)".

Tanto basta per ammettere il ricorrente ai benefici di legge.

L’altra infermità – "disco artrosi L5SI, lomosciatalgia reumatica" – riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla tabella B) non fa cumulo con la precedente, tant’è che ha avuto un suo autonomo riconoscimento come infermità dipendente da causa di servizio ed una propria iscrizione tabellare a categoria.

Per le ragioni che precedono, il ricorso in esame è fondato e va, pertanto, accolto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *