T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4508 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso di R.G. n. 1317/2007 il ricorrente – appuntato dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Carabinieri per la tutela e la salute di Latina, premesso di essere indagato per una ipotesi di reato riconducibile all’art. 416 c.p. – ha impugnato il provvedimento n. 267100/T124 del 18 gennaio 2007 con cui è stato trasferito d’autorità al 6^ Battaglione Carabinieri Toscana, per l’impiego alla Compagnia Comando e Servizi.

Deduce i seguenti motivi di ricorso:

1)eccesso di potere sotto molteplici profili – violazione della L. n. 241/1990;

2)violazione degli artt. 3, 27 e 52 della Costituzione e dei principi comunitari e costituzionali di ragionevolezza, buona amministrazione e proporzionalità;

3)violazione dell’art. 6, n. 2 Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo e dell’art. II108 della Costituzione Europea – violazione delle norme del regolamento di Disciplina Militare;

4)sviamento.

L’interessato censura l’impugnato provvedimento siccome adottato in carenza di motivazione:

non vi è prova delle giustificazioni di interesse pubblico sottese al trasferimento;

non v’è alcuna dimostrazione che non fossero disponibili sedi meno lontane;

l’Arma ha violato i diritti ad un trattamento di vita dignitoso dei propri dipendenti e del suo nucleo familiare, disgregando la famiglia;

il decreto non contiene neanche il richiamo agli atti prodromici (proposta di trasferimento) al trasferimento;

è stato violato il principio secondo cui il provvedimento di trasferimento del personale militare sia adottato tenendo conto della sua necessità, dell’adeguatezza e della sua proporzionalità;

non è stato considerato che sino alla sentenza irrevocabile di condanna l’imputato, e a maggior ragione l’indagato, non può essere assoggettato a trattamenti che presuppongono l’accertamento della colpevolezza.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, per mezzo dell’Avvocatura di Stato, per resistere al gravame.

Con ordinanza collegiale 28 febbraio 2007, n. 1011, la Sezione ha accolto, ai fini del riesame, l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Con decreto prot. 267100, datato 2 maggio 2007, notificato il successivo giorno 4, il Capo del Reparto Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, richiamata "la "proposta di trasferimento n. 35/81 – 1 di protocollo del 29 novembre 2006" ed "in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza 28 febbraio 2007 n. 1011", si è rideterminato sul trasferimento d’autorità "per incompatibilità ambientale dell’appuntato scelto G.C. dal Comando Carabinieri per la tutela e la salute NAS di Latina al 6^ Battaglione Carabinieri Toscana per l’impiego alla Compagnia Comando e Servizi".

Con istanza istruttoria, depositata in giudizio il 27 luglio 2010, parte ricorrente ha chiesto "venga ordinato al NAS e al Comando Generale… esibizione e deposito dell’intero fascicolo riguardante l’appuntato Pavia in forza al Nas di Latina relativo al trasferimento del medesimo, avendo costui occupato il posto del ricorrente con un iter procedimentale alquanto dubbio".

Con ricorso R.G. n. 4486/2007, lo stesso ricorrente ha impugnato la determinazione prot. 267100, datata 2 maggio 2007, notificatagli il successivo giorno 4, con la quale è stato disposto il suo trasferimento d’autorità, per incompatibilità ambientale, al 6^ Battaglione Carabinieri Toscana, concludendo per il risarcimento dei danni conseguenti.

L’interessato deduce, sostanzialmente, gli stessi vizi e le medesime censure del primo ricorso denunciando, altresì:

elusione dell’ordine cautelare di riesame;

"l’intento persecutorio e vessatorio dell’Arma che, tramite i suoi vertici, non ha tenuto nella debita considerazione le ripetute istanze del ricorrente, da ultimo quella del 9 maggio 2007 con cui, in limine, veniva sollecitato un trasferimento presso una sede più consona a garantire l’esercizio delle potestà genitoriali".

Con memoria depositata il 5 giugno 2007, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Con successiva nota defensionale, il ricorrente ha chiesto adempimenti istruttori.

All’udienza del 16 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in esame in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva.

Il ricorso n. 1317/2007 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’amministrazione, in ottemperanza all’ordine di riesame impartitole con ordinanza n. 1011/2007, si è rideterminata – con provvedimento datato 2 maggio 2007, n. 267100 – per il trasferimento d’autorità del ricorrente, per incompatibilità ambientale, al 6^ Battaglione Carabinieri Toscana.

Il provvedimento, veicolato dall’ordinanza di riesame, è espressione di un rinnovato potere d’imperio militare che sostituisce il precedente decreto all’esito di una nuova istruttoria basata sulla proposta di trasferimento del 29 novembre 2006, atto la cui esistenza l’amministrazione aveva ignorato in sede di adozione della impugnata determinazione datata 18 gennaio 2007, e su di una innovata motivazione costituita dalla esplicitazione delle ragioni sottese al trasferimento che ora vengono indicate in una ravvisata e motivata situazione di incompatibilità ambientale. Anche la causa giuridica del trasferimento muta: ed invero, pur qualificato dall’amministrazione come "d’autorità", in realtà il trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale trova la propria giustificazione in sottese esigenze di servizio siccome funzionale al buon andamento dell’Istituzione militare.

L’interesse del ricorrente si sposta, pertanto, su questo nuovo provvedimento, impugnato con il ricorso n. 4486/2007, siccome autonomamente lesivo e sostitutivo del precedente.

Il ricorrente censura l’impugnato decreto (datato 2 maggio 2007) per difetto di motivazione, elusione dell’ordine cautelare, sviamento, violazione del principio di proporzionalità e di presunzione di innocenza.

Anche questo secondo ricorso s’appalesa, invero, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il ricorrente, con nota del 7 maggio 2007, aveva chiesto all’intimata amministrazione la "revoca e/o rivisitazione del provvedimento n. 267100 del 2 maggio 2007 in senso propulsivo, riconsiderando le ragioni sottese al trasferimento; verificando, se del caso, la sussistenza dei presupposti, utili per uno spostamento in sede meno gravosa e pregiudizievole dei propri rapporti familiari entro il limite di 80 Km dalla propria residenza, suggerendo le sedi di Velletri e/o Pomezia e comunque Roma con servizio in loco raggiungibile facilmente dal Latina".

L’amministrazione, in accoglimento della suddetta istanza, con provvedimento n. 267100 del 19 luglio 2007, ha revocato il trasferimento dell’Appuntato Scelto G.C. dal Comando NAS di Latina al 6^ Battaglione Carabinieri Toscana e disposto il trasferimento d’autorità, per incompatibilità ambientale, del medesimo dal Comando NAS di Latina alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma, per l’impiego al reparto Comando, quale addetto. Senza alloggio di servizio, con movimento da eseguire il 30 luglio 2007.

Ebbene, il provvedimento in parola, notificato a mani del ricorrente, è rimasto inoppugnato.

Lo stesso difensore del G., nella memoria depositata il 27 luglio 2010, afferma che "ci siamo accontentati dell’ultima disposizione dell’Arma".

Questa circostanza, invero, conferma l’acquiescenza prestata nei confronti del provvedimento di trasferimento a Roma, disposto dall’amministrazione secondo i desiderata del ricorrente, e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il ricorrente, con la stessa memoria – dopo avere premesso che il suo assistito ha ottenuto dal GIP provvedimento di archiviazione (datato 5/1/2009) per infondatezza della notizia di reato e di avere inoltrato all’amministrazione "debita istanza di trasferimento a ritroso e di reintegrazione presso il NAS di Latina. Ivi è stato richiesto e segnalato che certo appuntato Pavia… ha occupato il posto del ricorrente odierno con un iter procedimentale alquanto dubbio" – chiede che l’autorità giudiziaria disponga l’acquisizione del fascicolo riguardante il Pavia.

Le circostanze allegate dal ricorrente (domanda di trasferimento a ritroso, reintegro, trasferimento del Pavia con modalità alquanto dubbie) sono, ai fini della presente causa, del tutto inconferenti sicché, la richiesta di acquisizione del fascicolo del Pavia s’appalesa inammissibile.

Il ricorrente sostiene di avere inoltrato domanda di trasferimento a ritroso e di reintegrazione presso il Nas di Latina.

Ebbene, si tratta di doglianze che impingono vicende estranee ai petita dei ricorsi in esame, solo indirettamente connesse alla causa petendi, che il ricorrente può far valere – se intende coltivarle – soltanto mediante l’instaurazione, nei confronti dell’amministrazione del controinteressato Pavia, di un apposito giudizio impugnatorio che garantisca il contraddittorio tra le parti.

Il Collegio, tuttavia, ritiene di prescindere dalla superiori considerazioni in punto di improcedibilità del ricorso n. 4486/2007 almeno per la parte in cui il ricorrente (cfr documentazione allegata alla memoria del 27 luglio 2010) insiste sulla tutela del proprio interesse alla rimozione dell’atto di trasferimento siccome originato da una notizia di reato rivelatasi infondata.

Venendo, pertanto, al merito del ricorso n. 4486/2007 il Collegio ne rileva la sua infondatezza.

Giova premettere alcune considerazioni di carattere generale.

Il soggetto avente lo status di militare non vanta una posizione soggettiva giuridicamente tutelata con riferimento alla attuale sede di assegnazione, in quanto il movimento dall’una all’altra unità o reparto costituisce una naturale modalità di espletamento del servizio militare.

Da ciò consegue, da un lato, che in linea generale l’Amministrazione non è tenuta a dare contezza delle ragioni poste a base del trasferimento; dall’altro, che il relativo provvedimento – formalmente qualificabile come ordine – è ampiamente discrezionale.

Quanto ora osservato non comporta che i provvedimenti amministrativi adottati dall’autorità militare siano insindacabili, ostandovi il precetto costituzionale (artt. 24 e 113) secondo cui nel vigente ordinamento non esistono "categorie di atti " rispetto ai quali la tutela giurisdizionale possa essere esclusa o limitata.

Fermo quanto sopra, è però evidente che al cospetto di attività connotata da profili discrezionali così ampi il sindacato esperibile in questa sede giurisdizionale non può non restare confinato entro limiti estremamente ristretti, segnati dall’esigenza del rispetto della sottile, ma nondimeno precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente di merito riservata all’amministrazione.

Applicando le coordinate interpretative ora tracciate al caso di specie, deve escludersi in primo luogo che l’utilizzo, in ambito militare, del trasferimento per motivi di servizio al fine di rimuovere una situazione di ritenuta incompatibilità ambientale possa denotare sintomi di sviamento o disfunzione causale.

In tal senso, va infatti rilevato che le esigenze di servizio sottostanti al trasferimento di un militare non devono necessariamente essere riconducibili a problematiche di organico o ad impegni di natura tecnico operativa, ma possono essere individuate anche in tutti quei motivi di opportunità che si rivelino obiettivamente in grado – secondo un giudizio di valore rimesso all’amministrazione – di compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati alla struttura delle Forze Armate.

In sintesi, come è ormai acquisito negli orientamenti giurisprudenziali, nei trasferimenti dei militari disposti per esigenze di servizio rientrano, oltre a quelli rispondenti a finalità strettamente organizzative, anche i trasferimenti che trovano fondamento in motivi di opportunità in senso più ampio, ivi comprese le situazioni che per gli impiegati civili dello Stato legittimano il trasferimento per incompatibilità ambientale. (cfr. ex multis IV Sez. 9.3.2004 n. 1013).

Tanto chiarito, va precisato – a confutazione della relativa censura secondo cui l’amministrazione non avrebbe fatto buona applicazione del principio di non colpevolezza, cedendo a comportamenti vessatori e persecutori, quindi sviati – che il trasferimento per incompatibilità prescinde da ogni responsabilità soggettiva dell’interessato, non avendo finalità sanzionatorie, e, dunque, può essere disposto, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti del militare il cui stato di servizio risulti del tutto positivo o comunque non abbia mai dato adito a rilievi di sorta.

Va soggiunto, in proposito, che il trasferimento d" ufficio per incompatibilità ambientale di un militare (ma il principio vale anche per il personale civile) è legittimamente adottato dall’ Amministrazione di appartenenza anche quando il bene giuridico da esso tutelato, ossia il corretto funzionamento dell’ ufficio e il suo prestigio, sia soltanto messo in pericolo, non essendo anche necessario che esso debba essere già danneggiato.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia fatto buon governo dei principi e regole sopra annotate e che, comunque, il suo operato s’appalesi immune dai rubricati vizi della funzione.

Il provvedimento datato 2 maggio 2007 è stato adottato sulla scorta di una proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale (datata 29 novembre 2006), proveniente dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute presso il quale prestava servizio il ricorrente.

Detta proposta esplicita le ragioni di incompatibilità ambientale, evidenziando il nesso causale tra le circostanza di fatto (apertura di un procedimento penale per reati di particolare allarme sociale ed "infamante per un appartenente a questo Comando"), il possibile condizionamento del militare (incidenza negativa sulla "imparzialità dell’appuntato nell’assolvimento delle proprie funzioni") ed il "nocumento arrecato al prestigio dell’Istituzione".

La determinazione impugnata si regge, pertanto, su un pertinente atto di impulso ed è sufficientemente motivata con rinvio relazionale alla proposta istruttoria.

L’amministrazione si fatta, inoltre, carico, di considerare l’inopportunità della permanenza del militare nel contesto operativo di appartenenza evidenziando come la vicenda avesse "creato sconcerto ed imbarazzo all’interno del Reparto" nonché "gettato discredito in ambienti esterni al Nucleo di Latina".

L’amministrazione ha, dunque, operato non solo per rimuovere uno stato di pericolo in cui versava il bene giuridico da essa tutelato, bensì anche e soprattutto a fini essenzialmente preventivi, intendendo da un canto rimuovere una situazione potenzialmente pregiudizievole per il prestigio del Corpo e dall’altro precostituire le condizioni affinché l’attività operativa del militare potesse estrinsecarsi in piena serenità, e cioè in un ambiente scevro da ogni ipotetico sospetto di eventuali interferenze o pressioni.

Ebbene, avuto riguardo alle risultanze documentali – e ricordato quanto sopra precisato circa le modalità ed i limiti del sindacato giurisdizionale esercitabile in questa sede – il Collegio ritiene che nel caso in esame le valutazioni dell’Amministrazione non esibiscano profili di illogicità o incoerenza e che il provvedimento impugnato sia assistito da un minimo contenuto motivazionale in grado di immunizzarlo dai relativi profili di censura (difetto di motivazione, sviamento, violazione del principio di non colpevolezza, difetto di proporzionalità).

Il ricorrente sostiene che l’impugnato provvedimento avrebbe eluso l’ordine cautelare. La censura non ha pregio.

L’amministrazione, con l’impugnata determinazione, si è conformata al giudicato interinale che aveva vincolato l’amministrazione al solo riesame del provvedimento di trasferimento: ogni successiva statuizione – nel quid e nel quomodo – sarebbe stata, dunque, espressione di un rinnovato esercizio autonomamente e rinnovativamente lesivo.

Gli esaminati motivi di ricorso sono, al dunque, tutti destituiti di giuridico fondamento.

Ne consegue, che il ricorso n. 4486/2007 è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza: del ricorrente, nel ricorso n. 4486/2007; virtuale, del Ministero della Difesa nel ricorso n. 1317/2007.
P.Q.M.

riuniti i ricorsi in esame e definitivamente pronunciando sugli stessi, così provvede:

a)dichiara improcedibile il ricorso n. 1317/2007;

b)respinge il ricorso n. 4486/2007.

Spese compensate per entrambi i giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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