T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4506 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e diritto per la definizione immediata del gravame e di ciò è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – attualmente VFP1 dell’esercito italiano con il grado di caporale – impugna il giudizio attitudinale di "scarso" riportato nel concorso per il reclutamento di VFP4 nell’esercito italiano anno 2010, II immissione, datato 16/9/2010.

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)la commissione è pervenuta ad una valutazione di scarso senza minimamente motivare questa sua erronea valutazione;

b)il giudizio di non idoneità è in contrasto con la brillante carriera del ricorrente ed è contraddetto dagli elogi che costui ha ricevuto.

Con ordinanza n. 216/2011 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

All’esito dell’incombente, il ricorso s’appalesa infondato.

Il giudizio di non idoneità è stato così motivato dalla commissione: "A seguito di ulteriori colloqui di approfondimento il candidato ha ottenuto una valutazione di "scarso" nelle seguenti caratteristiche attitudinali: a)l’impegno verso l’obiettivo e motivazioni al ruolo afferenti all’area "aspetti motivazionali".

Il Collegio non coglie profili di contraddittorietà intrinseca agli atti del procedimento.

La scheda di sintesi evidenzia una valutazione di "scarso" alle "potenzialità adattative" avuto riguardo alla voce "Impegno verso l’obiettivo". La verifica attitudinale ha fatto emergere una scarsa propensione (del ricorrente) ad impegnare le proprie risorse fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e nel riconoscere "la propria responsabilità, in termini di azioni intraprese e affettività, nella determinazione dei risultati".

I test somministrati al sig. D’Arpa hanno evidenziato che "Il candidato tende a rimuovere gli aspetti positivi della propria personalità in maniera eccessiva".

In base al colloquio si sono delineati "elementi di timidezza nel carattere e di tensione emotiva" comprovati dalla necessità di stimoli nel candidato per farlo rispondere alle domande. Si delinea tra le righe, nel modo in cui racconta il vissuto lavorativo, una certa insoddisfazione in relazione all’incarico".

I profili di criticità scrutinati dalla commissione attitudinale erano, dunque, emersi all’esito dei test e del questionario informativo somministrati al candidato ed avevano trovato adeguato riscontro motivazionale al termine delle prove e del colloquio con il consulente psicologo.

Scorrendo la scheda di sintesi si evince, inoltre, la motivazione che sorregge il giudizio di scarso alla voce "aspetti motivazionali". L’ufficiale psicologo ed il perito selettore hanno riscontrato nel candidato una "scarsa apertura nei confronti dell’organizzazione militare". Il candidato, inoltre, "non sembra abbastanza determinato nel perseguire gli obiettivi che si prefigge".

I profili di criticità trovano nelle risultanze istruttorie (test, questionario, prove e colloquio) coerente e logico supporto.

Nessun contrasto si evince tra il giudizio della commissione e la relazione psicologica avendo, l’ufficiale perito selettore, individuato proprio nella voce "aspetti motivazionali: impegno verso l’obiettivo, motivazione al ruolo" elementi di criticità che la commissione ha dovuto approfondire.

Quegli stessi elementi di criticità sono stati successivamente confermati, in sede di colloquio di approfondimento, da parte della commissione attitudinale che ha proceduto ad una propria, autonoma valutazione del candidato.

Nel merito del giudizio questo giudice non può entrare alla stregua dei noti limiti esterni che perimetrano l’esercizio dei poteri giurisdizionali. L’esame esogeno non ha palesato erroneità nell’applicazione al caso concreto del protocollo metodologico di riferimento.

In ordine agli elogi ricevuti dal ricorrente durante il servizio come VFP1, il Collegio osserva che essi – allo stesso modo che per la brillante carriera militare – si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo ad aspetti reconditi della propria personalità in relazione, però, alle finalità specifiche del servizio.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *