Cass. pen., sez. VI 29-11-2008 (04-11-2008), n. 44599 Elemento oggettivo – Consegna a terzi dell’autovettura sottoposta a sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. S.A. impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado per il delitto di omessa custodia di cose sottoposte a sequestro.
In particolare, S.A., quale custode di un’autovettura sottoposta a sequestro, per colpa, consistita nell’avere omesso di attendere il provvedimento di dissequestro, consegnò il veicolo ad altri per la rottamazione.
2. Ad avviso della Corte d’appello, gli elementi posti a fondamento della condanna pronunciata dal Tribunale sono stati correttamente esposti e valutati ai fini dell’affermazione della responsabilità.
La condotta di S. fu connotata da "leggerezza" in quanto egli, senza che vi fosse alcun provvedimento dissequestro, ebbe a consegnare l’auto, sottoposta a sequestro e affidata alla sua custodia, alla ditta "Delta R.E.M", a lui nota per l’attività di rottamazione dei veicoli. Per tabulas, rileva il giudice d’appello, risulta che l’auto in sequestro fu consegnata ad altri e trasportata nel cantiere della ditta incaricata per la demolizione, prima del provvedimento di confisca adottato dal Prefetto di Piacenza il 5 febbraio 2002.
3. Il ricorrente deduce:
3.1. Erronea applicazione dell’art. 335 c.p., in quanto non vi è stata, da parte di S.A. alcuna delle condotte tipiche previste dalla fattispecie incriminatrice; la sentenza impugnata riporta che, nonostante il proprietario dell’auto si fosse recato per ben due volte presso l’officina asserendo di volere provvedere alla demolizione del mezzo, S.A. ha rifiutato la richiesta e ha consegnato l’auto soltanto alla ditta che nel territorio piacentino è munita di licenza per la demolizione degli automezzi.
Il prelevamento del mezzo e il suo trasferimento alla ditta Delta Rem fu regolarmente annotato su un apposito registro; registro a disposizione della amministrazione e della prefettura di Piacenza.
Peraltro, la procedura di radiazione del mezzo, che deve essere dotato di tutta la documentazione, prosegue sino all’avvenuta conclusione sotto il controllo del pubblico registro automobilistico.
S.A. ebbe a consegnare il mezzo alla ditta Delta che avrebbe potuto provvedere alla demolizione soltanto perchè evidentemente era in possesso della documentazione del mezzo che, in caso di sequestro, avrebbe dovuto essere invece in possesso degli uffici di prefettura.
Si assume che la condotta di S. fu regolare e non avrebbe potuto essere a lui addebitate la violazione delle operazioni amministrative che hanno proceduto alla radiazione del mezzo senza le autorizzazioni necessarie.
L’art. 335 c.p., peraltro non prevede che il custode debba attendere la notifica del provvedimento di dissequestro per consegnare i bene a un incaricato della pubblica amministrazione, la cui richiesta è sufficiente a liberare il custode da ogni responsabilità. 3.2. Mancata assunzione di prova decisiva ai fini dell’assoluzione e omessa motivazione al riguardo.
Nel corso del processo non è stata acquisita la prova dell’avvenuta materiale demolizione dell’auto. Il proprietario del mezzo ha riferito della pratiche effettuate presso la Prefettura, ma non ha mai parlato della effettiva demolizione dell’auto. Pertanto, ancora oggi il mezzo potrebbe trovarsi nel deposito della Delta Rem. Tale indagine, nonostante fosse stata segnalata dalla difesa, non è stata svolta.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il custode dell’auto sequestrata si sottrarre agli obblighi inerenti il proprio ufficio nell’ipotesi in cui, senza disposizioni dell’autorità amministrativa, consegni ad altri l’auto in tal modo sottraendo il mezzo al vincolo cui era stato sottoposto.
Peraltro, l’auto in sequestro fu consegnata ad altri e trasportata nei locali della ditta incaricata per la demolizione, prima del provvedimento di confisca adottato dal Prefetto di Piacenza il 5 febbraio 2002. Non è da revocare in dubbio che S.A. agì con colpa, violando gli obblighi inerenti la custodia dell’auto che avrebbe potuto essere rimossa dal luogo ove era custodita solo se ciò fosse stato autorizzato dall’autorità competente.
Il mancato accertamento sull’avvenuta demolizione del mezzo non ha rilievo alcuno ai fini della configurazione di reato, che si realizza con la mera amotio del bene dal luogo ove fu depositato dagli organi di polizia e affidato alla custodia di S.A..
Corretta, dunque, la decisione e prive di fondamento le censure.
Il ricorso va rigettato e l’imputato, a norma dell’art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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