Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 23-05-2011, n. 20280

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, del 15.04.2008, ha assolto V.W. dalla imputazione di truffa aggravata continuata in danno dell’Ente Pubblico, ricorre la parte civile Provincia Autonoma di Bolzano chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

a) il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè la Corte di merito non ha correttamente individuato la natura del documento inviato dalla Construct Data Verlag alla Provincia Autonoma di Bolzano, che si compone, nell’unico contesto, di una offerta di servizio gratuito e di una proposta di contratto a titolo oneroso, per la durata di tre anni, compilata con grafica diversa ed ingannevole;

b) la violazione di legge per l’inosservanza del D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 12 che prevede specifiche informazioni da fornire prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio , funzionali alla conclusione del contratto e la cui omissione renderebbe non ascrivibile il documento ad una proposta contrattuale riconoscibile: nell’ analisi del documento ,il ricorrente si duole che la Corte non abbia ravvisato la natura di artificio o raggiro nella compilazione stessa della proposta che ha incerta natura onerosa e che non è riconoscibile come tale solo perchè vi è riportato in grassetto "ordine", parola priva di specifico significato contrattuale. c) Lamenta infine che quanto dichiarato dai testi nel corso dell’udienza del 06.11.2007 non può essere ascritto alla parte lesa Provincia di Bolzano non essendo i predetti testi legittimati nè funzionalmente preposti all’esame ed alla valutazione del il documento della Construct Data Verlag.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 La ricorrente Provincia Autonoma, infatti, attraverso la pretestuosa deduzione di un asserito vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, (nonchè degli elementi probatori presi in esame dai giudici del secondo grado per assolvere l’imputato), che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, valutazione comunque preclusa alla Corte di legittimità. 2.2 La ricorrente,inoltre, si è anche sottratta all’osservanza del principio di autosufficienza del ricorso: a tal proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, tale principio, elaborato, in prima battuta dalle Sezioni civili, che hanno proceduto da un esame interpretativo della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e successivamente esteso anche nell’ambito penale, con la conseguenza che, quando il motivo di ricorso ha avuto ad oggetto specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli stessi atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in appello).

2.3 In ossequio al predetto principio giurisprudenziale, infatti, anche in sede penale deve ritenersi precluso a questa Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso, cosa che nello specifico caso in esame, non è. In applicazione di detto principio, il Collegio ritiene che la censura sia stata genericamente formulata e che, pertanto, non meriti accoglimento.

2.4 Il ricorso deve essere, per i suddetti motivi, dichiarato inammissibile.

3. Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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