Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-05-2011, n. 20309 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.S. personalmente ricorre per Cassazione avverso la ordinanza 30.3.2010 con la quale il Tribunale di Como ha dichiarato "irricevibile" l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (emessa nei confronti della prevenuta), poichè trasmessa via fax e non depositata in cancelleria secondo la previsione dell’art. 121 c.p.p..

La ricorrente in particolare lamenta la violazione della legge processuale, perchè, come già affermato in precedenti occasioni in sede di legittimità, la istanza di revoca o modifica della ordinanza custodiale, sfugge alla rigida regola di cui all’art. 121 c.p.p. e ben può essere proposta tramite fax.

La doglianza è fondata, peraltro con le precisazioni di cui infra.

Come già affermato in precedenti occasioni, va qui ribadito che "La richiesta di sostituzione di una misura cautelare, che non è nè un’impugnazione nè una memoria o richiesta ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., può essere inoltrata a mezzo telefax senza incorrere in inammissibilità. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha precisato che l’uso di tale mezzo comporta solo il rischio per la parte richiedente che la richiesta non pervenga tempestivamente all’A.G. destinatario), v. Cass. Sez. 3 18.2.2009 n. 12133 in Ced Cass. Rv 243458". Va Infatti osservato che l’art. 121 c.p.p. regola le modalità di presentazione, in ogni stato e grado del procedimento, di memorie o richieste scritte, mediante deposito in cancelleria, non ammettendo ulteriori equipollenti o forme particolari di trasmissione, quali quelle previste dall’art. 150 c.p.p..

Questo Collegio, seguendo il precedente citato, ritiene però che nella specie non possa essere invocata la applicazione del citato art. 121 c.p.p. perchè inferendo in ambito del tutto diverso, l’istanza di sostituzione della misura cautelare non rientra tra gli atti di impugnazione, nè può essere considerata memoria o richiesta scritta, alla stregua di quelle che le parti sottopongono all’esame del giudice del procedimento o del processo e le cui modalità di presentazione sono inderogabilmente indicate, ex art. 121 c.p.p., ai fini della certezza dell’ingresso di esse nel contesto processuale, nel rispetto di speciali formalità e di termini perentori, il cui accertamento presuppone una "ufficiale certificazione" di deposito, anche ai fini del rispetto del contraddittorio. Di qui consegue che per il caso di proposizione di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è possibile l’utilizzo del telefax senza che ciò costituisca causa di inammissibilità, ricorrendo, per la parte richiedente, solo il rischio che la detta istanza non pervenga, tempestivamente, al giudice a cui è indirizzata.

Peraltro, dall’esame della epigrafe della decisione impugnata emerge che è venuta meno essendo passata in giudicato la sentenza di condanna.

Pertanto il ricorso deve ess’ere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La natura della decisione esime dalla pronuncia in ordine alla condanna delle spese, non ravvisandosi nella condotta dell’imputata estremi di responsabilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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