Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19439

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a aggravata alle spese.
Svolgimento del processo

che P.R.D. e S.M.R., con ricorso del 12 giugno 2007, hanno impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 534/07, depositata in data 5 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello, pronunciando sull’appello degli odierni ricorrenti – volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 32820/2002 del 27 agosto 2002, con cui era stato determinato il residuo indennizzo dei beni espropriati dal Governo della Libia negli anni 1970-1972 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha respinto l’appello;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze.
Motivi della decisione

preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la mancata formulazione del quesiti di diritto a conclusione di ciascuno dei quattro motivi di censura dedotti;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per effetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2), i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 – data di entrata in vigore di tale decreto legislativo – devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto a conclusione di ciascuna censura, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto dello stesso quesito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27130 del 2006, 36, 7258 e 16275 del 2007);

che, nella specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 febbraio 2007 e, tuttavia, nessuno dei quattro motivi di censura si conclude con il prescritto quesito di diritto;

che, tenuto conto della natura della causa, le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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