Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-05-2011, n. 20307

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.P.S.E., personalmente ricorre per Cassazione avverso la ordinanza 8.3.2010 con la quale la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato la inammissibilità della istanza di revisione poichè reiterativa di precedente istanza già dichiarata inammissibile con ordinanza 16.9.2009.

Il ricorrente, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la propria istanza doveva essere dichiarata ammissibile, affermando che vi sono fatti non chiari nello svolgimento dei due gradi di giudizio non essendo stata concessa la possibilità di un "confronto visivo" e "non lacunoso".

Il ricorrente, inoltre lamenta "la mancata notifica della Cassazione della udienza 30.3.2009 che l’avvocato di ufficio mi doveva avvisare".

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’istante non indica alcuna delle ragioni previste dall’art. 630 c.p.p. valide per la instaurazione di un procedimento di revisione ed inoltre non indica nessun specifico motivo idoneo a dimostrare la erroneità della decisione della ordinanza 8.3.2010 della Corte d’Appello di Torino.

Pertanto deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p., attesa la pretestuosità delle ragioni di doglianza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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