Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-05-2011, n. 20279 Notizia di reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ondoleri Franco che richiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.C. è stato sottoposto a procedimento penale ed è stato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata e sequestro di persona ( art. 628 c.p., commi 1 e 3, art. 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2), sia dal Tribunale di Tivoli che dalla Corte d’Appello di Roma.

Pertanto, il M.C., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 19.4.2010, con la quale la Corte d’Appello di Roma lo ha definitivamente condannato alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione e 1.200,00 Euro di multa, al pagamento delle spese processuali e quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, applicandogli la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la interdizione per la durata di espiazione della pena. Il ricorrente richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) Vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione perchè la Corte d’Appello avrebbe respinto la richiesta di declaratoria di nullità/inammissibilità del "giudizio immediato", siccome promosso dal Pubblico Ministero oltre il termine di gg. 90 dalla data di iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p..

Afferma sul punto la difesa, che la notizia di reato risulta essere stata iscritta in data 28.4.2004 e che il "riconoscimento fotografico" dell’imputato, quale possibile autore del reato, è stata effettuato in data (OMISSIS). Sulla base di tali dati cronologici, la difesa sostiene che il cd. giudizio immediato sarebbe stato instaurato fuori dei casi previsti dalla legge.

2) Vizio di inutilizzabilità della ricognizione fotografica per violazione dell’art. 513 c.p.p., e, per essere stata fatta tardivamente rispetto gli avvenimenti per i quali è processo, ed essendo incongruente la descrizione fatta dal testimone dei tratti somatici dell’imputato.

3) Vizio di carenza di motivazione, poichè: a) sul luogo dei fatti non sono state rinvenute le impronte digitali dell’imputato; b) non avrebbe rilevanza il rinvenimento di una scheda telefonica (sottratta nel corso della rapina) nella disponibilità di un familiare dell’ imputato.

La difesa ripropone le stesse ragioni già discusse ritenute infondate dal giudice del gravame, senza peraltro formulare specifiche censure alla sentenza della Corte d’Appello che, con motivazione adeguata, ha risposto alle questione sottoposte alla sua attenzione. Va altresì aggiunto che la mancanza di specificità del motivo, apprezzabile non solo per la sua genericità (sotto il profilo della indeterminatezza), si pone anche nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e qtteHe poste a fondamento dell’impugnazione; di qui discende che non possono essere ignorate le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 12, lett. c), all’inammissibilità.

In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, va poi ribadito che: "il termine di novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato, entro il quale il pubblico ministero deve trasmettere alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di giudizio immediato, decorre non già dall’iscrizione della notizia solo oggettivamente qualificata ma dal momento in cui è iscritto il nome della persona alla quale è attribuito". Cass. Sez. 2 9.5.2006 n. 33836 in Ced Cass. Rv 234965. Questo collegio ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della richiamata decisione; infatti "… la tesi contraria ndr – per quanto ancorata alla lettera della legge e alla circostanza che in altre ipotesi, (ad es. art. 405 c.p.p.), il legislatore fa decorrere i termini "dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato" – non appare convincente sia perchè intanto si può promuovere un giudizio immediato in quanto vi sia stata l’individuazione della persona a cui attribuire il reato, sia perchè, se così non fosse, si perverrebbe all’anomala conseguenza della preclusione del giudizio immediato per quegli indagati identificati dopo novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato …".

A ciò deve aggiungersi che la lettera e la ratio dell’art. 453 c.p.p. portano a concludere che "la prova evidente" cui la norma da riferimento, deve trovare una logica connessione con la "persona sottoposta all’indagine"; per cui il termine di 90 giorni (previsto per il compimento delle indagini preliminari) deve necessariamente essere ricollegato alla iscrizione del nominativo della persona accusata nel registro degli indagati. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso se ne deve rilevare la assoluta genericità che va anche ricollegata ad una diversa lettura, inammissibile in sede di legittimità, del materiale probatorio che è stato esaminato ed illustrato dal giudice del merito con motivazione che appare adeguata e non manifestamente illogica o contraddittoria.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed ex art. 616 c.p.p., della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di gravame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *