T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4499 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e diritto per la definizione immediata del gravame e di ciò è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale – ha impugnato:

la determinazione n. 298021 del 21/7/2010 nella parte in cui la commissione attitudinale ha espresso il giudizio di "non idoneità" ed a cagione di ciò escluso dal concorso;

l’art. 11 del bando di concorso;

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo "all’esame del protocollo delle prove… sostenute… avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti all’arruolamento nell’Arma quali carabinieri effettivi".

L’interessato ha dedotto le seguenti censure:

a)il provvedimento è del tutto privo di una valida motivazione;

b)il giudizio della commissione è laconico essendosi appiattito tautologicamente sulla documentazione relativa agli accertamenti attitudinali;

c)appena due anni prima egli era stato giudicato dalla commissione idoneo nel precedente concorso per il reclutamento di 700 carabinieri.

Con ordinanza n. 218/2011 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Alla camera di consiglio del 2 marzo 2011, la causa è stata rinviata, su istanza di parte ricorrente, per esame documentazione.

In data 25 marzo 2011, il ricorrente ha depositato memoria con cui, oltre ad insistere per l’accoglimento del gravame, sostiene che l’amministrazione non ha eseguito compiutamente l’ordinanza istruttoria. Conclude con richiesta di CTU, se ritenuto necessario dal Collegio.

Il ricorso è infondato.

Il giudizio di non idoneità è adeguatamente motivato (art. 3 della L. n. 241/1990) con rinvio relazionale alla documentazione istruttoria valutativa del candidato ricorrente. Ove mai la commissione avesse inteso discostarsi (ciò che non è stato) dalle conclusioni istruttorie e procedimentali, ebbene, solo allora essa avrebbe dovuto rendere congrua motivazione a contrario.

Nessun contrasto si evince tra il giudizio della commissione e la relazione psicologica avendo, l’ufficiale perito selettore, individuato proprio nell’area comportamentale ed in quella dell’assunzione di ruolo, elementi di criticità che la commissione ha dovuto approfondire.

Quegli stessi elementi di criticità sono stati successivamente confermati, in sede di colloquio di approfondimento, da parte della commissione attitudinale che ha proceduto ad una propria, autonoma valutazione del candidato.

Nel merito del giudizio questo giudice non può entrare alla stregua dei noti limiti esterni che perimetrano l’esercizio dei poteri giurisdizionali.

Il ricorrente ha dedotto contraddittorietà del giudizio con la idoneità da lui conseguita in altro concorso per il reclutamento di 700 carabinieri.

Il Collegio osserva che i giudizi sanitari si caratterizzano per la loro connaturata instabilità, nel senso che possono variare in ragione del tempo trascorso e delle esperienze maturate dal soggetto. Per essi, dunque, non può non valere la regola tempus regit factum, trattandosi di valutazioni rese "hic et nunc" e non sulla base di precedenti colloqui o visite mediche. La diversità di contesto ambientale, emotivo e temporale nel quale il giudizio viene reso rende non implausibile la discrasia tra una valutazione e l’altra, ancor più se quella presa a riferimento è risalente negli anni, trattandosi della personalità di un giovane in rapido cambiamento che l’esperienza di vita militare può avere modificato nello spirito di adattamento al ruolo.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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