Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-05-2011, n. 20278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.E., ricorre personalmente per Cassazione avverso la sentenza 19.3.2010;

con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta – sezione minori, confermando la decisione 22.7.2008 del GUP del Tribunale per i minorenni della medesima città, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e 400,00 Euro di multa, perchè, riconosciuta la continuazione tra i reati contestati, concessa la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e la diminuente della minore età, ritenute prevalenti alle circostanze aggravanti, lo ha dichiarato responsabile dei delitti di cui a) art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e art. 61 c.p., n. 5; b) art. 110 c.p., art. 682 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 5 fatti commessi in (OMISSIS).

Il ricorrente richiede l’annullamento della sentenza impugnata denunciando il vizio di illogicità della motivazione nonchè quello di omessa o apparente motivazione in ordine alle doglianze mosse nell’atto di appello. In particolare ad avviso del ricorrente il giudice del merito, con motivazione laconica (e conseguentemente apparente) ha negato la concessione del perdono Giudiziale e la sospensione condizionale della pena, traendo argomentazioni dalla relazione dei servizi minorili (USMM) elevata a rango di prova di una precedente condanna che non essendo passata in giudicato non emerge dalla lettura del certificato penale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla lettura della sentenza d’appello, qui impugnata emerge che l’imputato è accusato (unitamente a due maggiorenni) di avere rapinato B.N. sottraendole, dopo averla malmenata l’importo della pensione che la stessa aveva appena riscosso presso l’ufficio postale.

La Corte d’Appello, dopo avere riconosciuto la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, le attenuanti generiche, e quella della minore età, considerate prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti, ha ridotto la pena inflitta in primo grado partendo dal minimo edittale.

Nell’ambito della valutazione del trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha indicato in modo specifico e puntuale le ragioni per le quali non ha ritenuto di accordare il beneficio del perdono giudiziale, e quello della concessione della sospensione condizionale.

Il primo è stato negato perchè il ricorrente ha fallito un precedente tentativo di "messa in prova", avendo commesso un ulteriore delitto (della stessa specie di quello per il quale è processo).

La valutazione ai fini dell’apprezzamento della concedibilità del beneficio è adeguata ed è ancorata ad un dato di fatto riscontrabile (perchè ritraibile dalla relazione dell’USSM Caltanissetta, versata in atti) congruente con l’oggetto della decisione, il cui apprezzamento, non sindacabile nel merito, non appare manifestamente illogico nè contraddittorio con altri elementi della decisione. Pertanto per questo aspetto la censura è generica e manifestamente infondata.

Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento alla doglianza con la quale viene censurata la negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In questo caso, correttamente, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla esistenza di un precedente giudiziario (consacrato in una sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.).

Trattasi di elemento di valutazione sufficiente a sostenere sotto un profilo logico – giuridico la decisione assunta.

Pertanto, in assenza di argomentazioni specificatamente confutative delle affermazioni della Corte territoriale, si deve affermare che il ricorso, essendo "generici" i motivi dedotti, è inammissibile. La minore età del prevenuto esime questo collegio da qualsivoglia pronuncia in ordine alle spese dei presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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