T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4498 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento datato 8 luglio 2010 con cui la commissione sanitaria per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi lo ha dichiarato inidoneo per "ritardo della conduzione intraventricolare sx a QRS stretto stabile".

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per carenza di istruttoria e violazione di legge censurando l’illogicità del giudizio perché in contrasto:

a)con il verbale di visita medicolegale reso nel 2009 dalla commissione medica per il reclutamento come VFP1, da cui risulta che l’interessato è idoneo, esente da imperfezioni e infermità;

b)con il certificato di idoneità alla attività sportiva agonistica rilasciato dal CONI in data 21 giugno 2010;

c)con il certificato medico rilasciato dall’azienda ospedaliera S. Giovanni di Roma, reparto cardiologia, dal quale risulta l’assenza di cardiopatia strutturale;

d)con l’attestato rilasciato dal medico legale di parte il 16 settembre 2010;

e)con il verbale reso, il 9 settembre 2010, dalla commissione per gli accertamenti dell’efficienza fisica per il reclutamento di VFP4 da immettere nell’esercito da cui risulta il superamento delle relative prove.

Con ordinanza n. 1646/2010, la Sezione ha disposto verificazione demandandone l’incombente alla Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento.

L’incombente è stato assolto.

Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2011 la causa fu rinviata su istanza del difensore di parte ricorrente per esame documentazione.

Con memoria depositata il 2 marzo 2011 il ricorrente, avvalendosi di consulenza tecnica cardiologica resa da specialista in cardiologica, contesta le risultanze della verificazione ed insiste per l’accoglimento del gravame..

Il ricorso è infondato.

La Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento – ha depositato le risultanze della verificazione effettuata il 28 gennaio 2011.

La commissione medico legale ha riscontrato nel ricorrente la seguente patologia: "Ritardo di attivazione intraventricolare di tipo anteriore sinistro a QRS stretto".

La stessa commissione ha attribuito al B. il coefficiente somatofunzionale 3 AC, giudicandolo "Non compatibile con l’idoneità".

La verificazione tecnica ha dissipato ogni dubbio sulla bontà del giudizio medico legale impugnato dal ricorrente ed espresso dalla commissione sanitaria per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi. Sottoposto a nuova visita medica per appurare l’attuale sussistenza e consistenza della causa di inidoneità assunta dall’autorità emanante a fondamento del provvedimento oggetto di causa, il ricorrente è risultato affetto da "Ritardo di attivazione intraventricolare di tipo anteriore sinistro a QRS stretto".

Il perito verificatore ha, dunque, confermato il giudizio di non idoneità del ricorrente ascrivendo l’infermità – secondo un giudizio di relazione fattonorma immune da travisamento dei fatti – al coefficiente 3 della D.T. 5/12/2005 ritenuto non compatibile con il profilo somatofunzionale prescritto dal bando di concorso (minimo 1 per la psichiatria e 2 per i rimanenti organi ed apparati).

Le ragioni di diritto allegate al ricorso non hanno, pertanto, trovato consistenza e conferma all’esito del successivo giudizio medico legale che ha acclarato la giustezza della prima valutazione.

La legittimità dell’originario giudizio di non idoneità la si coglie in relazione alle risultanze del nuovo accertamento, questo da presumere più approfondito in quanto si è ad esso addivenuto su specifica richiesta del giudice al fine di verificare la fondatezza del primo.

Il ricorrente, nella memoria conclusiva, confuta la verificazione mediante allegazione di (una seconda) consulenza medica di parte.

In realtà, entrambe le perizie mediche non escludono l’esistenza in sé della patologia solo sostituiscono alla valutazione della commissione la propria reputando l’alterazione cardiaca priva di significatività (cfr relazione dr B.) ovvero "un reperto ecografico ed in quanto tale non direttamente correlato a nessun tipo di sintomatologia clinica, dato che non causa disturbi di per sé; quindi (che) può essere considerato come reperto occasionale".

Si tratta di considerazioni mediche che non confutano il dato di fatto obiettivo ovvero l’esistenza, accertata all’esito di approfondita indagine peritale disposta dall’autorità giudiziaria, del "Ritardo di attivazione intraventricolare di tipo anteriore sinistro a QRS stretto"; patologia riconducibile, de plano, al codice 59, coefficiente caratteristica 3AC della direttiva tecnica 5/12/2005.

Patente, al dunque, la legittimità dell’impugnato decreto siccome adottato su presupposti non erronei né travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la giustezza dell’applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la correttezza e ragionevolezza della decisione finale adeguatamente supportata, sul piano motivazionale, dalle risultanze fattuali dell’accertamento sanitario e da un giudizio di relazione fattonorma immune da vizi logici e travisamento dei fatti, senza che il giudice amministrativo si sia potuto sostituire all’amministrazione nella (ri)formulazione del giudizio di valore.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In ordine alle spese della verificazione nulla si dispone in mancanza di espressa istanza da parte dell’organismo verificatore come previsto dall’art. 66, c. 4 del d.lvo n. 104/2010.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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