Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-05-2011, n. 20276 Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ofoni Pier Luigi che chiede l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.A., C.K.B.B., tramite i rispettivi difensori ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 13.3.2009 con la quale la Corte d’Appello dell’AQUILA, in parziale riforma della sentenza 12.5.2004 del Tribunale di Avezzano li ha condannati alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e 1.100,00 Euro di multa dichiarandoli responsabili dei reati: a) art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 5, art. 628 c.p., commi 2 e 3, n. 1; b) artt. 110, 81 cpv. e 337 c.p. fatti commessi in (OMISSIS).

La difesa di L.A., richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge ( artt. 164 e 179 c.p.p.) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e delle notifiche successive; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle fonti di prova ( artt. 192 e 194 c.p.p.).

La difesa di C.K.B.B. richiede l’annullamento della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) lamentando che il giudice dell’appello avrebbe omesso di compiere la doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. Esaminando partitamente i motivi di impugnazione il Collegio osserva quanto segue.

La difesa di L.A. lamenta la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, esponendo che: a) il prevenuto, arrestato nella quasi flagranza dei reati di cui in epigrafe, nel corso del suo interrogatorio avanti il Giudice delle indagini preliminari, aveva eletto il domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., senza peraltro essere avvertito dell’obbligo di comunicare eventuali sue successive variazioni; b) il prevenuto aveva mutato il proprio domicilio senza peraltro comunicare all’Autorità procedente l’intervenuta variazione; c) per effetto di quanto sopra la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (e quelle successive) erano state effettuate ex art. 161 c.p.p., comma 4 al difensore di ufficio.

Dedotta la questione in sede di impugnazione di merito, la Corte territoriale respingeva la doglianza affermando che il mancato avviso di cui all’art. 161 c.p.p., comma 1 è causa di nullità relativa ex art. 171, comma 1, lett. c), o al più riconducibile al novero delle nullità a regime intermedio con la conseguente indeducibilità oltre i limiti di cui all’art. 180 c.p.p.. La difesa nella presente sede, denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l’erroneità della decisione, perchè la nullità prevista dall’art. 171 c.p.p., lett. c) è assoluta ex art. 179 c.p.p., traducendosi in un caso di omessa citazione.

La doglianza è fondata e va accolta in applicazione del principio per il quale "Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato ai momento della scarcerazione dall’imputato, qualora non risulti che quest’ultimo sia stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell’indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4. (Fattispecie in cui nè dal verbale di scarcerazione, nè da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso)". Cass. Sez 4 16.9.2008 n. 38557 in Ced Cass. Rv 240868; nel caso in esame, l’avviso in questione non è contenuto nel verbale di scarcerazione, nè in altro atto del processo, con conseguente violazione dell’art. 17 c.p.p., comma 1, lett. c). Pertanto, la notificazione della citazione non poteva essere eseguita mediante il modello della consegna al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4.

La violazione commessa integra, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 2, 8 aprile 1991, Martinelli, RV 187077;

nello stesso senso Cass. 5, 16 aprile 1996, Stern, RV 204852), una ipotesi di nullità della notificazione ai sensi dell’art. 171 c.p.p., comma 1, lett. c); il vizio della notificazione da luogo, non risultando che l’imputato abbia avuto cognizione della vocatio in judicium, ad omessa citazione (sulla definizione di detta situazione v., per tutte, Cass. S.U. 7 gennaio 2005, Palumbo), generatrice di nullità insanabile (e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) ex art. 179 c.p.p., comma 1, che rende invalidi gli atti consecutivi dipendenti, tra i quali la sentenza impugnata.

L’accoglimento del primo motivo di gravame, assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione, comporta l’annullamento della sentenza di appello e di quella di primo grado e del decreto che dispone il giudizio. Conseguentemente gli atti dovranno essere rinviati al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano.

La difesa di C.K.B.B. lamenta, con un primo ricorso a firma del difensore, il vizio di carenza di motivazione, perchè la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in merito alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Con un secondo ricorso, il medesimo difensore, lamenta: a) il vizio di carenza di motivazione in ordine agli elementi che la difesa aveva indicato come decisivi ai fini di una corretta pronuncia; b) il vizio di manifesta illogicità della motivazione perchè la Corte d’Appello prendendo in considerazione le dichiarazioni rese dalla parte offesa, le avrebbe confortate con elementi di riscontro di valore "neutro".

Le doglianze sono manifestamente infondate. Con riferimento al contenuto del primo ricorso la difesa non pone in evidenza quale debba essere la causa di proscioglimento che ex art. 129 c.p.p. non sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte territoriale, la quale ha peraltro fornito una motivazione relativa agli elementi in base ai quali ha ritenuto di poter confermare la pronuncia di condanna dell’imputato. Con riferimento ai motivi contenuti nel secondo ricorso, va osservato che si tratta di doglianze di contenuto generico, e che attengono ad aspetti di valutazione di merito, come tale non sindacabile nella presente sede. Il ricorso, infatti non pone in evidenza i punti della motivazione che siano connotati dal vizio di carenza o da quello di manifesta illogicità. Entrambi i vizi devono essere desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato o di altro atto, contenuto nel processo, adoperato dalla Corte d’Appello ai fini del giudizio; in tale caso l’atto deve essere specificatamente individuato e deve essere indicato il punto che si pone in logico contrasto con il contenuto della decisione impugnata.

In entrambi i ricorsi manca ogni riferimento in tal senso. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende ed art. 616, ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente estremi di responsabilità.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e il decreto dispositivo del giudizio nei confronti di L. A. e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Avezzano.

Dichiara inammissibile il ricorso di C.K.B.B. che condanna la pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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