T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4496 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, il ricorrente – tenente colonnello – impugna la scheda valutativa n. 49 relativa al periodo 7 luglio 2008 – 6 luglio 2009 conclusasi con qualifica di superiore alla media.

L’interessato – dopo avere illustrato il proprio curriculum ed evidenziati gli apprezzamenti formulati dai suoi superiori con l’attribuzione della qualifica apicale, di due encomi solenni, un encomio ed un elogio – deduce un unico, articolato motivo di gravame per:

violazione e falsa applicazione della L. n. 1695/1962, del DPR n. 1431/1965, del Regolamento recante la disciplina per la redazione dei documenti caratteristici emanato con DPR n. 213/2002, come integrato dal DPR n. 255/2006 e dalla circolare n. 1299 del 2003;

eccesso di potere sotto vari profili.

Come seguono le censure:

a)l’estensore della scheda n. 49 non ha assolto correttamente la funzione valutativa attribuitagli per legge in ragione del suo rapporto di preminenza gerarchica sul T.C. D., violando i principi che informano la redazione dei documenti caratteristici;

b)in presenza di un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori archi di tempo i cui l’ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima, occorre una adeguata, puntuale motivazione in ordine alle ragioni specifiche che giustificano l’attribuzione della inferiore qualifica;

c)non sussiste alcun rapporto di proporzionalità tra qualifica finale attribuita (superiore alla media) ed aggettivazioni e/o giudizio interni che, per la massima parte, sono del livello apicale o para apicale;

d)non si comprende come mai il 1^ revisore non abbia espresso alcun parere di concordanza o non concordanza sulle qualità di cui alla parte I, II e III del documento caratteristico;

e)i giudizi interni non supportano l’abbassamento di qualifica: su 24 voci interne alla scheda valutativa n. 49, lo stesso compilatore attribuisce il valore apicale per 3 volte, quello para apicale per 15 volte e quello intermedio per sole 6 volte;

f)le affermazioni sono contraddette dai giudizi relativi alle singole qualità utilizzati dal compilatore;

g)il ricorrente in una sola occasione ha ricevuto un invito scritto dal proprio Comandante di Reggimento ad "un comportamento più professionale e possibilmente contraddistinto da un atteggiamento dettato dal buon senso" (comunicazione MIO PERSONALE d.d. 19/3/2009);

h)dal suddetto documento (comunicazione 19/3/2009) emerge che se "conflittualità di rapporti" esiste all’interno del Reggimento essa è da addebitarsi perlomeno non solo al ricorrente ma anche al cap. D. (cui il ricorso è stato notificato) con la conseguenza che nella coeva documentazione caratteristica di quest’ultimo ufficiale avrebbero dovuto comparire analoghi giudizi, ciò che non risulterebbe essere avvenuto;

i)il repentino abbassamento di aggettivazioni e giudizi concerne anche aspetti ricadenti sulle qualità morali e sulle doti di preparazione che non sono suscettibili di per sé di così repentine e profonde attenuazioni e valutazioni in peius.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa depositando memorie difensive.

Non si è costituito, invece, il cap. D..

Con memorie depositate il 20 e 27 gennaio 2011, parte ricorrente e resistente insistono per l’accoglimento delle proprie, rispettive tesi difensive.

All’udienza del 2 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in premessa, il Tenente Colonnello D. ha impugnato la scheda valutativa n. 49 relativa al periodo 7 luglio 2008 – 6 luglio 2009 conclusasi con qualifica di superiore alla media.

Egli deduce contraddittorietà sia interna (cioè tra qualifica e giudizio finale e giudizi e aggettivazioni interni alla s.v. n. 49) che, e sopratutto, con riferimento ai precedenti documenti caratteristici redatti sul suo conto, ritenendo violati i principi fondamentali che debbono presiedere alla redazione della documentazione caratteristica.

Il ricorso è infondato.

Il compilatore della scheda n. 49 ha dettagliatamente e puntualmente motivato le ragioni per le quali il ricorrente ha subito l’abbassamento di qualifica. Si legge nella Parte IV della scheda valutativa:

"… Il Ten. Col. D…. si è applicato, nel suo mandato, con ordinaria dedizione mettendo in luce uno spirito di sacrificio e senso del dovere più che normale fornendo, talune volte, un contributo non sempre adeguato alle aspettative…. Ha evidenziato nell’ambito del governo del personale una più che buona indole organizzativa ottenendo, sicuramente, buoni risultati…. ha dimostrato una bastevole capacità di integrazione nell’ambito del reggimento mettendo in atto dinamiche relazionali tali da risultare Ufficiale superiore dalla normale collaborazione. Più volte dallo scrivente invitato ad assumere un atteggiamento più collaborativo e fattivo, in particolar modo nell’ambito delle relazioni professionali con i Capi ufficio del Comando Reggimento, lo stesso rispondeva con una condotta solo ed esclusivamente formale costringendomi, talune volte, a solleciti interventi per la soluzione delle varie problematiche ed il relativo conseguimento dei vari obiettivi che, di volta in volta, prefissavo. Durante il suo mandato il T.C. D. nell’evidenziare una buona iniziativa, saltuariamente, ha manifestato una attitudine non sempre cristallina a recepire ed interpretare correttamente ordini e disposizioni sia scritti che verbali. Atteggiamento, questo, che ha richiesto la necessità di una guida attraverso il mio diretto intervento. Per quanto attiene la preparazione professionale, con particolare riferimento alle varie nozioni tecniche/operative EW, l’ufficiale è dotato di una conoscenza tecnica adeguata e versatile che gli ha permesso durante le varie esercitazioni addestrative di reparto di fornire il proprio supporto raggiungendo risultati soddisfacenti. In sintesi, il T.C….. nonostante talune incertezze espresse durante il suo mandato, può sicuramente apportare un contributo più rilevante nel settore dove viene impiegato per raggiungere così quei risultati più elevati che sono sicuramente alla sua portata".

Il !^ Revisore ha concordato con il giudizio espresso dal Comandante di Reggimento avendo cura di annotare che il T.C. D. è stato da lui conosciuto "nelle numerose visite presso il Reparto e durante le esercitazioni presso le diverse aree addestrative".

Anche il 2^ Revisore ha concordato con il giudizio di "superiore alla media" supportando la determinazione con una propria, un’autonoma valutazione coerente con la qualifica attribuita.

La prima riflessione che se ne trae, è nel senso che nessun profilo di contraddittorietà interna ai giudizi si ravvisa nella circostanza.

Il ricorrente lamenta, altresì, difetto di motivazione.

Neanche questa doglianza può essere condivisa.

Il collegio condivide, al riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la scheda valutativa annuale relativa alle capacità, alle qualità ed al rendimento in servizio di un militare, per sua natura non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto avuto riguardo, segnatamente, al periodo oggetto di valutazione; pertanto, per rispondere all’ obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato.

Tuttavia, la valutazione espressa nei confronti del ricorrente reca una ampia ed articolata esposizione delle ragioni sottese al giudizio finale, sicché può ben dirsi che questo rispetta la disciplina dettata per la formulazione e redazione dei documenti caratteristici.

Il ricorrente lamenta, poi, l’illogicità del giudizio conclusivo, affermando che questo si pone in contrasto con il curriculum posseduto, gli apprezzamenti formulati nei propri confronti dai suoi superiori nonchè con le valutazioni attribuitegli in precedenza.

Osserva, al riguardo, il Collegio che al ricorrente non è stata attribuita la qualifica massima, ma comunque è stata attribuita la qualifica più prossima alla medesima.

Le istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle forze armate in data 5/10/2002 chiariscono che la qualifica di "eccellente" è attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono; la qualifica di "superiore alla media" è attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento, mentre la qualifica "nella media" è attribuita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso.

Appare evidente, alla luce delle istruzioni appena riportate, che anche la qualifica di "superiore alla media" può essere attribuita solo sulla base di elementi sensibilmente positivi.

Non può stupire, conseguentemente, che la scheda impugnata evidenzi il livello soddisfacente del servizio reso dal ricorrente, e le sue ottime qualità di ufficiale.

Sotto questo profilo, la scheda valutativa è del tutto coerente con il giudizio finale. E’ lo stesso ricorrente, infatti, ad evidenziare la circostanza che su 24 voci interne alla scheda valutativa n. 49, il valore apicale è stato attribuito (solo) per 3 volte, quello para apicale per 15 volte e quello intermedio per sole 6 volte: ebbene, se il valore para apicale è quello dominante – mentre quello apicale il meno ricorrente -, nessuna illogicità e/o contraddittorietà si coglie nella formulazione del giudizio finale, siccome anch’esso para apicale.

Il ricorrente obietta che i giudizi interni alla scheda impugnata si pongono in contraddizione con quelli relativi agli anni precedenti.

Neanche quest’argomentazione può essere condivisa, atteso che le aggettivazioni massime alle singole qualità risultano costanti soltanto nelle ultime tre schede (46, 47 e 48).

Vero è, invece, che il ricorrente, con la scheda n. 49, è stato valutato per la prima volta nel grado di tenente Colonnello. Tale circostanza non è di poco conto, ove considerata la maggiore responsabilità connessa al ruolo ricoperto. Riprova ne è, che il ricorrente, impegnato in missioni in Iraq ed Afganistan, si è trovato, nel suo nuovo mandato, a svolgere la (diversa) funzione di "Capo Sezione Organizzazione e Regolamenti dell’Ufficio Sicurezza Difesa del II Reparto Informazione Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa".

Non è implausibile che il D. si sia potuto trovare non ugualmente a proprio agio nella diversa funzione.

Ed infatti, i suoi superiori hanno annotato – nel periodo oggetto di valutazione, corrispondente a quello del suo mandato – talune difficoltà relazionali che ne hanno sollecitato e giustificato un intervento monitorio e correttivo, scritto e verbale, cui ha fatto seguito da parte del ricorrente un atteggiamento di conformazione soltanto formale.

L’interessato adombra il sospetto dello sviamento di potere e, nella memoria conclusiva, per meglio articolare la censura, allega la scheda valutativa n. 53, relativa al periodo successivo a quello in contestazione, con cui egli è tornato a meritare la qualifica apicale allorquando – asserisce – non ha avuto più come suoi Superiori quelli della scheda n. 49.

Il Collegio ritiene che propria tale circostanza deponga, invece, per l’infondatezza della censura.

Ed invero, il ricorrente è tornato alla qualifica apicale nel momento stesso in cui ha cambiato incarico (circostanza evidenziata dallo stesso difensore a pag. 10 della memoria ultima); ciò che convince ancor più del fatto che, nel passaggio da una funzione all’altra, il ricorrente – chiamato a svolgere il mandato di "Capo Sezione Organizzazione e Regolamenti dell’Ufficio Sicurezza Difesa del II Reparto Informazione Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa" – si sia potuto trovare non a proprio agio per tal via giustificando l’abbassamento delle qualità.

Il D. sostiene che l’abbassamento repentino delle qualità giammai può verificarsi nell’immediatezza del passaggio da una scheda all’altra e che esso rappresenti una vera e propria eccezionalità.

Il Collegio non condivide l’assunto.

Nella circostanza, non è corretto parlare di abbassamento repentino delle qualità. Si è in presenza di una valutazione immune da macroscopici vizi di logicità, ragionevolezza e travisamento dei fatti supportata da un rendimento che non ha raggiunto livelli di eccellenza tali da meritare l’attribuzione della qualifica apicale. Peraltro, la qualifica di "superiore alla media" segue, nella scala dei valori, immediatamente quella di "eccellente"; per cui, impropriamente detto abbassamento lo si può considerare "eccezionale" (diverso sarebbe stato il caso in presenza di un repentino abbassamento del giudizio da "eccellente" a "nella media"). D’altronde, non è implausibile che nell’ambito dell’organizzazione militare un ufficiale possa subire, relativamente ad un limitato arco di tempo, una attenuazione/flessione di rendimento, peraltro minima, tenuto conto della sollecitazione cui sono sottoposti i graduati a cagione del variare degli incarichi, delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità imposti dalla vita militare.

Il ricorrente ha censurato l’impugnato giudizio anche sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza ed uniformità di trattamento (rispetto al controinteressato cap. D.).

La censura non appare adeguatamente supportata in punto di fatto. Ed invero, essa risulta solo adombrata, non assistita da un minimo principio di prova, apodittica e genericamente prospettata; come tale, è inammissibile. La sua inammissibilità refluisce negativamente sulla istanza istruttoria di acquisizione in giudizio della documentazione caratteristica del cap. D., evidentemente avanzata a scopo esplorativo.

In conclusione, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia comprovato la congruenza tra qualifica finale e valutazione descrittiva che la supporta; mentre il ricorrente, nel dedurre profili di contraddittorietà e difetto di motivazione, non abbia invece dimostrato l’esistenza di quegli elementi di assoluta, sensibile positività propri di un livello superiore a quello riconosciutogli, che avrebbero legittimato l’attribuzione della qualifica "eccellente".

Il ricorso, per quanto sin qui argomentato, è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore del Ministero della Difesa. Nulla si dispone, invece, nei confronti del controinteressato non costituitosi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Ministero della Difesa, in Euro 2.000,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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