Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19432

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

M.C. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Salerno che, pronunciandosi sulla sua domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la irragionevole durata del processo avente ad oggetto l’impugnazione davanti al T.A.R. di un provvedimento amministrativo ritirato in autotutela dalla amministrazione dopo due mesi dalla proposizione del ricorso, ha respinto la domanda;

il ricorrente si affida a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria deducendo: a) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè dell’art. 6 paragrafo 1 della C.E.D.U.; b) insufficiente e contraddittoria motivazione; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;

si difende con controricorso il Ministero che eccepisce l’inerzia del M. manifestatasi nel non richiedere la fissazione dell’udienza di discussione del suo ricorso davanti al T.A.R. al fine di decidere sulle spese del giudizio una volta cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia sul provvedimento su cui era stata immediatamente esercitata l’autotutela da parte della p.a.;

– la Corte, riunita in Camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

– il ricorso, a parte il rilievo della fondatezza della posizione difensiva del Ministero controricorrente, è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla controversia, per mancata formulazione dei quesiti di diritto e della indicazione del fatto decisivo della controversia sul quale la motivazione è stata omessa o illogica ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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