T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4494 Ufficiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, il ricorrente – Cap. AARN CP – ha impugnato la scheda valutativa n. 40 riferita al periodo 11/11/19993/9/2000 recante il giudizio "nella media".

L’interessato assume che l’abbassamento del giudizio è dipeso da un abuso perpetrato nei propri confronti da parte dei suoi superiori e consumatosi in una serie di fasi:

a)ridotto impiego nei voli di addestramento;

b)mancata certificazione dei meriti conseguiti;

c)ostruzionismo nel farlo conferire con il comandante di squadra aerea;

d)sospensione dall’addestramento;

fino alle note caratteristiche impugnate con cui è stato declassato rispetto al livello sempre mantenuto in carriera, informato sempre alla massima qualificazione di "eccellente".

In punto di diritto, egli deduce un unico, articolato motivo di gravame per violazione della L. n. 1695/1962 e del DPR n. 1431/1965 nonché eccesso di potere sotto vari profili.

Il M. a comprova del fatto che, a suo dire, gli "ufficiali hanno precostituito la base logica del proprio operato con l’intento di coprire ogni loro responsabilità nei confronti del comandante di squadra aerea, al quale egli aveva osato di essere messo a rapporto", espone che:

il col. D., nel negargli la certificazione relativa alla sua regolare attività di volo, adducendo carenza documentativa, è smentito dalle attestazioni predisposte in data 21/12/1999 dal comandante del reparto volo basate sui documenti caratteristici di volo in possesso dello Stormo in cui si afferma che il cap. M. ha svolto regolare attività di volo su velivolo Falcon 50 ed è pilota addestrato e allenato per l’anno in corso;

lo stesso col. D. ha sospeso dall’addestramento il M. "per carenza tecnicoprofessionale" senza che la stessa trovasse conferma su dati obiettivi di riscontro;

è stato addebitato al ricorrente l’occultamento degli statini di missioni addestrative ma di tale calunnia è stato chiamato a rispondere l’autore della dichiarazione.

Il ricorrente deduce l’illegittimità della sospensione dall’addestramento di volo disposta "per carenza tecnicoprofessionale" in quanto non sorretta da alcun elemento obiettivo. Indimostrata è poi l’accusa secondo cui egli avrebbe occultato parte della documentazione di volo.

Sostiene che l’annotazione del provvedimento di sospensione nel proprio libretto caratteristico dei voli, con la suddetta motivazione, ha certamente determinato il giudizio del compilatore della scheda valutativa.

Deduce, infine, le ulteriori, seguenti censure:

a)dalla documentazione caratteristica ricevuta in data 5/2/2001 è venuto a conoscenza che con rapporto informativo n. 39, relativo al periodo 24/5/1999 – 10/10/1999, gli è stato cambiato l’incarico "da secondario a principale" di guisa che, quale capo nucleo informazioni de 93° gruppo volo T.S. (divenuto incarico principale) sarebbe passato alle dipendenze di altro superiore diretto, quale il maggiore M.: tale rapporto non gli è mai stato comunicato ed inoltre mai, lo stesso, ha avuto con detto ufficiale rapporti o esperienze di volo;

b)nell’ultimo periodo in cui è stato in forza a Ciampino e più precisamente negli ultimi 55 giorni egli risultava distaccato al COAU di Roma senza che per tale periodo egli sia stato valutato;

c)i rapporti informativi e le schede di valutazione sono state sempre altamente e costantemente elogiative sotto ogni punto di vista, anche quello tecnico professionale.

Si è costituita, per conto del Ministero della Difesa, l’Avvocatura di Stato per resistere al ricorso.

All’udienza del 16 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente – Cap. AARN CP – ha impugnato la scheda valutativa n. 40 riferita al periodo 11/11/19993/9/2000 recante il giudizio "nella media".

Come esposto in fatto, l’interessato ritiene che illegittimamente l’intimata amministrazione gli ha abbassato il giudizio finale della scheda valutativa. Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)nei suoi confronti è stato perpetrato un abuso da parte degli ufficiali superiori;

b)gli è stato cambiato l’incarico "da secondario a principale" di guisa che, quale capo nucleo informazioni de 93° gruppo volo T.S. (divenuto incarico principale), egli sarebbe passato alle dipendenze di altro superiore diretto, quale il maggiore M.: tale rapporto non è mai stato comunicato al M. che lo ha totalmente ignorato;

c)mai il ricorrente ha avuto con detto ufficiale (M.) rapporti o esperienze di volo;

b)nell’ultimo periodo in cui è stato in forza a Ciampino e più precisamente negli ultimi 55 giorni, risultava distaccato al COAU di Roma senza che per tale periodo egli sia stato valutato;

c)i rapporti informativi e le schede di valutazione sono state sempre altamente e costantemente elogiative sotto ogni punto di vista, anche quello tecnico professionale.

Il ricorso è infondato.

Tutte le censure articolate con il primo dei dedotti vizi (abuso e fumus persecutionis perpetrato dai superiori) si fondano su allegazioni generiche ed apodittiche e che, ad ogni modo, per quanto si dirà, non hanno trovato riscontro in atti.

Le stesse censure s’appalesano, sotto altro profilo, anche tardive in quanto riferite ad episodi ed atti non tempestivamente contestati ed impugnati, la cui attendibilità storica non può essere altrimenti revocata in dubbio in sede di scrutinio di legittimità della scheda valutativa n. 40 che su quegli atti presupposti anche riposa.

Venendo all’esame più approfondito dei fatti, per come reso possibile dalle allegazioni e deduzioni anche di parte resistente, il Collegio osserva che il rendimento professionale del ricorrente, nel periodo oggetto di valutazione, affatto non è stato "eccellente" sotto il profilo professionale. Ed invero:

inviato a frequentare il corso Pilot Initial F 50, il Comandante del reparto volo informò il comandante del 31° Stormo che il ricorrente non aveva ancora completato l’iter stabilito dalla direttiva S.M.A. 208 a causa di una serie di problemi riguardanti il proprio rendimento apprenditivo, talune difficoltà di ambientamento e di inserimento nel tessuto sociale del gruppo volo e dello Stormo, un comportamento caratterizzato da atteggiamenti di insofferenza e polemicità nei riguardi del corpo istruttori e con taluni superiori accompagnato da una insofferenza, legata al grado rivestito, nei confronti dei piloti meno anziani. Per queste ragioni, egli fu indicato per un reimpiego su linee diverse da quelle del 31° Stormo;

si rifiutò di firmare per presa conoscenza i fogli di comunicazione relativi a "note caratteristiche" e "rapporto informativo" redatti per l’incarico primario (pilota e squadriglia) e per l’incarico secondario (ufficiale addetto alle informazioni operative presso il 93° Gruppo), relativi al periodo precedente quello valutato con la scheda impugnata;

le affermazioni addotte a giustificazione del suddetto rifiuto (sedicenti pressioni ricevute dal compilatore dei documenti caratteristici per scrivere le note in modo difforme dalla propria volontà) furono oggetto di accertamenti con lo stesso compilatore ed il primo revisore e l’esito, sulla base anche dei documenti in possesso dell’ufficio, non trovarono rispondenza.

Da quanto sopra esposto, si può concordare con l’intimata amministrazione nel senso di ritenere, sulla base di ragionevoli argomentazioni supportate sul piano fattuale e logico, che il cap. M., nonostante avesse effettuato un’attività di volo sensibile, non era ancora pervenuto alla maturazione del livello addestrativo previsto (2° pilota Pronto Impiego su F50), ciò anche per problemi riguardanti propri aspetti caratteriali e comportamentali palesati nei riguardi del corpo istruttori, con taluni superiori e nei confronti dei piloti meno anziani. E proprio a cagione di ciò, l’amministrazione riferisce che si tenne una apposita riunione alla quale parteciparono il comandante di Stormo, il comandante del centro addestramento equipaggi e gli istruttori che avevano effettuato attività addestrativa con il cap. M. nel corso della quale furono esaminati i rapporti di profitto riferiti dagli istruttori e dal comandante di gruppo ed evidenziate significative carenze sotto del ricorrente sotto il profilo addestrativo, tali da consigliare una attenta valutazione sulle reali possibilità di far proseguire l’addestramento all’ufficiale, ovvero prendere in considerazione l’opportunità di interessare del problema il comando della squadra. La decisione fu di valutare la portata delle lacune evidenziate, sottoponendo il ricorrente ad uno specifico addestramento al simulatore di volo del Falcon 50. In seguito, nel mese di gennaio dell’anno 2000, l’interessato fu inviato a frequentare un corso di "recurrent training" presso il centro addestramento di Parigi. Questo intendimento, motivato dalla situazione addestrativa fino a quel momento palesata, suscitò nel ricorrente:

l’intenzione di conferire con il generale comandante la squadra aerea;

il suo rifiuto di sottoporsi all’addestramento al simulatore se non successivamente al rapporto con il generale comandante.

Venutosi a creare un certo problema sulla situazione addestrativa, furono richiesti al reparto volo/centro di addestramento equipaggi gli statini delle missioni addestrative di 1^ e 2^ fase, le dichiarazioni di rendimento da parte di tutti gli ITO che avevano effettuato missioni addestrative con il,pilota nonché la dichiarazione comportamentale da parte del comandante di gruppo. Fu in questa occasione che a fronte di 20 missioni di 1^ fase e 17 di 2^ fase effettivamente volate, furono riconsegnate dl M. soltanto 9 statini.

La situazione fu riscontrata come anomala e vennero, pertanto, disposti, appositi accertamenti istruttori. Tutti gli istruttori dichiararono di avere sempre compilato gli statini delle missioni da ciascuno di loro volate con il cap. M.. Dal suo canto, il M. ribadì che gli statini da lui restituiti erano stati quelli consegnatigli nel corso dell’iter addestrativo.

Al fine di superare questo ulteriore inconveniente, e poter giungere ad una definizione della situazione addestrativa, il comandante del 31^ Stormo provvide ad esaminare il percorso addestrativo del M. attraverso la documentazione disponibile, pervenuta dal comando del Reparto volo, comprensiva di quella sospesa per espressa richiesta del ricorrente in attesa del rapporto con il generale comandante. Tale documentazione, come si evince in atti, era costituita da:

le Parti I dei libretti velivolo, da cui l’amministrazione ha potuto evincere che il cap. M. aveva effettuato un’attività in linea con quanto stabilito dalla direttiva di addestramento SMA 208;

i nove statini riconsegnati dal pilota;

le relazioni di rendimento professionale, compilate dagli istruttori;

la relazione del comandante di gruppo circa l’osservazione comportamentale del pilota nell’ambito del gruppo;

il programma di completamento dell’attività addestrativa di 2^ fase, stabilito in: un ciclo di addestramento al simulatore; una missione di ripresa volo; 6 missioni di volo, necessarie per il completamento del programma di 2^ fase.

Sulla scorta di tutta questa documentazione il comando evidenziò:

a)numerose lacune nella preparazione tecnica del ricorrente, unitamente ad un rendimento professionale non sufficiente, nonostante egli fosse stato sollevato da altri incarichi addizionali;

b)scarsa volontà e poca applicazione nello studio degli impianti e delle procedure di emergenza;

c)atteggiamenti di malcelata insofferenza nei riguardi degli istruttori;

d)indifferenza nei riguardi delle numerose e frequenti esortazioni rivoltegli per ricondurlo ad una linea comportamentale e di rendimento accettabili.

Le esortazioni ad un miglior rendimento, apprendimento e comportamento furono, in concreto, accompagnate da un incremento dell’esperienza di volo sul velivolo Falcon 50 mediante l’impiego del ricorrente in missioni di altra natura, sempre affiancato da un istruttore.

Questa la ricostruzione dei fatti e l’incedere del procedimento che ha preceduto la redazione della scheda valutativa, il Collegio ritiene che le conclusioni cui è pervenuta l’intimata amministrazione in punto di valutazione dell’aspetto tecnicoprofessionale del ricorrente nel periodo preso in considerazione siano immune dai rubricati vizi.

Il giudizio è stato formulato con specifico riferimento a fatti e comportamenti posti in essere nel periodo di riferimento; in questi casi, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il contrasto con note precedenti non è affatto illegittimo (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 1970 n.330).

Rappresentando, poi, il giudizio sul servizio svolto il frutto di una valutazione discrezionale, mal si configura un sindacato di legittimità se non nei casi in cui la valutazione, macroscopicamente, non sia sorretta da coerenza logica od il giudizio sia sfalsato da un oggettivo travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. II, 8.3.1995 n. 351; Sez. VI, 10.6.1987 n.377).

Nel caso di specie, gli elementi di fatto presupposti alla determinazione impugnata non si rivelano, al riscontro documentale, idonei a trasformare il mero sospetto di un abuso in un vizio di sviamento della causa. Si tratta di elementi che, considerati nella loro obiettività e senza valutazioni di merito da parte del Collegio, appaiono non incoerenti, all’esame esogeno, rispetto alle conclusioni rassegnate dall’amministrazione; insomma, tenuto conto dei limiti al sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità, ancorché tecnica, la determinazione impugnata, alla stregua di quanto sopra esposto in fatto, non impinge in macroscopiche irrazionalità valutative.

I sospetti di abuso e persecuzione adombrati dal ricorrente non hanno trovato obiettivi e tranquilli riscontri documentali e/o fattuali, sicché il vizio di sviamento, insinuato dal ricorrente, resta soltanto allarmato ma non comprovato con allegazioni capaci di trasformare quel sospetto in un esercizio deviato della funzione amministrativa.

Va soggiunto che, secondo una ancor valida giurisprudenza amministrativa, le note di qualifica sono autonome e non collegabili con quelle di periodi precedenti né condizionate dal curriculum storico, di carriera, dell’ufficiale. L’Amministrazione, pertanto, per ciascun periodo di tempo considerato, tenuto presente il servizio svolto dal dipendente, può pervenire a valutazioni diverse da quelle anteriori in quanto il carattere, le attitudini ed i risultati del lavoro compiuto dal dipendente lungo il corso del tempo, non sono necessariamente costanti (Cons. Stato, Ad. Gen. 25 maggio 1965 n. 721).

L’amministrazione ha anche chiarito le vicende relative alla proposta di conferimento di "encomio" ed alla certificazione per il rinnovo del brevetto di pilota civile (due circostanze che il ricorrente ha indicato a comprova dell’abuso consumato nei suoi confronti).

Quanto alla prima vicenda, è risultato che la proposta cui fa riferimento il ricorrente altro non era che una bozza di documento elaborato in unica copia e mostrata al capo ufficio operazioni il quale, non ravvisando nel rendimento del cap. M. motivi di lodevole comportamento e particolare rendimento, non procedette con l’inoltro del documento alla valutazione del documento. La doglianza del ricorrente, pertanto, sotto questo profilo, è infondata in fatto prima ancora che in diritto.

In ordine al secondo punto, la certificazione relativa al brevetto di pilota non è stata rilasciata a causa delle accertate e documentate carenze addestrative palesate dal ricorrente (il quale, peraltro, come sopra già anticipato, neppure è insorto a suo tempo avverso siffatto mancato rilascio); la certificazione postula, tra l’altro, il completamento dell’attività addestrativa, il superamento degli accertamenti a terra ed in volo, il giudizio di idoneità ad essere impiegato in sicurezza nella specialità del Reparto.

Il ricorrente sostiene di avere effettuato l’attività di missione indicata nel suo libretto dei voli.

Sennonché, come ha chiarito la stessa amministrazione, e da quello che si evince dalla direttiva SMA 208, le ore di volo non costituiscono l’unico parametro di un programma di addestramento. D’altronde, sono state proprio le lacune addestrative ad indurre l’amministrazione a concedere al ricorrente la possibilità aggiuntiva di colmarle con una maggiore attività in termini di ore di volo: ciò che conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, l’implausibilità di una azione persecutoria perpetrata nei confronti del milite ovvero di una scheda valutativa redatta al solo fine di consumare un abuso nei suoi confronti.

Risulta, peraltro, che le cennate lacune addestrative e di impegno risalgono ad un periodo anche precedente rispetto a quello oggetto della scheda valutativa presa in considerazione con l’odierno ricorso (cfr scheda relativa al periodo 12/1/9910/10/99); ciò che smentisce la tesi attorea della repentina ed inaspettata reformatio in peius del giudizio valutativo periodico.

Il ricorrente ha censurato l’impugnata scheda valutativa anche in ragione del fatto che con il rapporto informativo n. 39 egli è venuto a conoscenza del cambiamento di incarico "da secondario a principale" di guisa che, quale capo nucleo informazioni de 93° gruppo volo T.S. (divenuto incarico principale) sarebbe passato alle dipendenze di altro superiore diretto, quale il maggiore M.: sostiene che detto rapporto non gli è mai stato comunicato ed inoltre mai, lo stesso, ha avuto con detto ufficiale rapporti o esperienze di volo.

Quanto al primo rilievo, la circostanza della mancata comunicazione – in disparte ogni considerazione sul fatto che fu lo stesso ricorrente a rifiutarsi di firmare i fogli di comunicazione per presa conoscenza -può, al più, refluire sui termini di conoscenza piena e legale dell’atto ai fini della sua impugnativa.

In ordine al secondo aspetto, il Collegio osserva che la scheda valutativa è stata redatta con riguardo all’attività effettuata dal ricorrente nel periodo di riferimento. In tale periodo, l’interessato ha svolto attività di addestramento. Ebbene, l’addestramento degli equipaggi si concretizza nello svolgimento di programmi di istruzione a terra e di attività di missioni involo. Le ore di volo, pertanto, non sono l’unico parametro del programma di addestramento degli equipaggi. Ne consegue, che la dedotta circostanza secondo cui il ricorrente non ha avuto con l’ufficiale M. esperienze di volo (evocata a cagione della illegittimità/nullità della scheda impugnata) non è di per sé idonea a privare di validità, sul piano valutativo, il giudizio complessivo del compilatore reggendosi, tale giudizio, su una verifica più ampia e complessiva del rendimento espresso dal pilota giammai limitata alle sole missioni. Va soggiunto, ad ogni modo, che tale giudizio viene reso sulla scorta della documentazione di servizio che si compone degli statini delle missioni addestrative, delle relazioni di rendimento, della relazione sul comportamento del pilota nell’ambito del gruppo, del rispetto delle fasi relative al programma di addestramento; sicché, nessuna rilevanza assume il fatto di non avere avuto rapporti diretti con l’ufficiale.

Il ricorrente sostiene, infine, che nell’ultimo periodo in cui è stato in forza a Ciampino, e più precisamente negli ultimi 55 giorni, risultava distaccato al COAU di Roma senza che per tale periodo egli sia stato valutato.

Il Collegio osserva, al riguardo, che se il ricorrente si duole della mancata valutazione relativa ad un periodo da lui stesso indicato come non superiore a 55 giorni (effettuato presso il COAU) ebbene tale doglianza non ha pregio poiché per i periodi inferiori a 60 giorni, ai sensi dell’art. 5, c. 3, DPR n. 213/2002, non è prevista la compilazione di una scheda valutativa, né di un rapporto informativo, ma la compilazione di un modello F) di mancata documentazione caratteristica. A tutto concedere, comunque, il periodo di servizio presso il COAU dovrebbe essere documentato da un rapporto informativo e non da una scheda valutativa, per giunta di competenza di quell’ente e non del Reparto di appartenenza.

In conclusione, per quanto sin qui argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alle refusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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