Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-05-2011, n. 20273 Sentenza contumaciale

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le in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.2.2010 con la quale la Corte di appello di Potenza, confermando la decisione 29.5.2008 del Tribunale di Matera, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione e 8.000,00 Euro di multa per una pluralità di violazione degli artt. 640 e 648 c.p., ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, oltre al pagamento delle spese processuali.

La difesa dell’imputato deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello proposti dal difensore di fiducia, esponendo quanto segue.

In data 29.5.2008 il Tribunale di Matera pronunciava sentenza di condanna nei confronti del G. che, assistito nel corso del giudizio da un difensore di ufficio era rimasto contumace.

In data 6.4.2009 il Tribunale notificava al G. l’estratto contumaciale della sentenza di condanna.

In data 10.4.2009, l’imputato nominava un difensore di fiducia che il 19.5.2009 depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Milano motivi di gravame.

Sulla premessa di tale vicenda processuale, la difesa denuncia la erroneità della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione proposta dal difensore di fiducia perchè depositata in data 23.5.2009 e quindi oltre il termine di gg. 60 decorrenti dalla data del deposito della sentenza 28.7.2008, segnalando che nel caso di specie il termine doveva ritenersi decorrente dalla data della notificazione dell’estratto contumaciale all’imputato.

La difesa definisce errata l’affermazione che all’imputato non sarebbe stato notificato alcun estratto contumaciale della sentenza e che tale atto non sarebbe stato necessario, perchè l’originario difensore di ufficio aveva proposto impugnazione, con conseguente consunzione del diritto di impugnazione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va in primo luogo affermato che nell’attuale sistema processuale, la notificazione dell’estratto della sentenza all’imputato contumace è adempimento ineludibile, come già affermato con decisione da questo collegio condivisa, affermandosi che "L’impugnazione proposta dal difensore nell’interesse dell’imputato contumace non fa decorrere il termine per l’impugnazione di quest’ultimo in caso di illegittima notificazione allo stesso dell’estratto contumaciale della sentenza (vd. Corte Cost. sent. n. 317 del 2009) (in applicazione del principio di cui in massima, la corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando al giudice a quo perchè provveda al rituale rinnovo della notifica dell’estratto contumaciale all’imputato)". Cass. pen. ord., sez. 5^, 22.1.2010, n. 11911.

Il principio richiamato è una diretta conseguenza dalla decisione 317/2009, con la quale la Corte Costituzionale, affrontando la diversa questione della legittimità dell’art. 175 c.p.p., in relazione al principio di consunzione dell’impugnazione, ha affermato che "E’ incostituzionale l’art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consente all’imputato, secondo il diritto vivente, di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna quando l’impugnazione sia stata già in precedenza proposta dal difensore" (Corte Cost., 4.12.2009, n. 317).

Dalla pronuncia della Corte Costituzionale deriva che l’imputato, in via generale ha un proprio ed autonomo diritto ad impugnare non suscettibile di consunzioni per effetto de gravame proposto dal difensore che lo assistito nel corso della precedente fase del giudizio.

Sulla base di detto principio e ravvisata la correttezza dell’esposizione dei fatti processuali da parte della difesa, siccome riscontrabili dal fascicolo processuale, consultabile in questa sede attesa la natura processuale della questione proposta, il Collegio osserva ancora quanto segue.

Dalla data del 6.4.2009 (giorno della notificazione dello estratto contumaciale della sentenza di primo grado) il G. era posto nelle condizioni di impugnare la decisione del Tribunale. L’appello è stato proposto entro il termine di gg. 45 da parte di un difensore di fiducia all’uopo nominato. L’atto di impugnazione quindi è stato ritualmente coltivato, con la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità del gravame da parte della Corte Potentina, è errata.

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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