Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 23-05-2011, n. 20272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che confermando, quanto all’affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, ha ridotto la pena inflitta a A.M. nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ricorre la difesa dell’imputato deducendo:

a – la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena per il reato base: la Corte territoriale, pur riconoscendo fondata l’istanza di una riduzione della pena sul presupposto di un apprezzabile comportamento processuale, ha effettuato tale riduzione solo sulla pena dei reati in continuazione e non sulla pena base;

b – con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello con il quale ci si doleva dell’eccessiva onerosità della pena;

c – con il terzo motivo deduce la mancata valutazione della richiesta di sospensione condizionale della pena, valutazione che doveva essere fatta anche se il minore non ha fruttuosamente portato a termine la messa alla prova, perchè i due istituti giuridici non sono interdipendenti e procedono da presupposti diversi.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Quanto ai primi due motivi, in punto di trattamento sanzionatorio, va rilevato, innanzitutto, che la Corte territoriale è pervenuta ad una corretta determinazione della pena, che può essere così precisata: la pena base per il reato ritenuto più grave è stata fissata in una misura ritenuta congrua nell’ambito di una motivata discrezionalità; sono state quindi calcolate le riduzioni dovute alle circostanze attenuanti generiche e alla diminuente della minore età ritenute prevalenti; corretto è anche il calcolo della continuazione e della diminuente del rito.

2.2 Nè può essere presa in considerazione da questa Corte di legittimità la doglianza relativa all’entità della pena, rientrando quest’ultima in un giudizio che attiene al merito e che pertanto esula dalla competenza della Corte di legittimità. 2.3 Quanto alla sospensione condizionale della pena va rilevato che, come risulta dall’intestazione della sentenza, il difensore non ha chiesto il beneficio limitandosi a rimettersi alla valutazione della Corte.

Sicchè anche per tale rilievo il motivo appare del tutto infondato, non essendo peraltro emersi elementi di positiva valutazione.

2.4 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Va, infine disposto che, trattandosi di sentenza riguardante un minore, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 perchè imposto dalla legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Trattandosi di sentenza riguardante un minore, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 perchè imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *