Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-05-2011, n. 20271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la sentenza impugnata, in realtà, ha ritenuto l’accettazione tacita della remissione della querela da parte dell’imputato, citato con l’espresso avviso che la sua assenza sarebbe stata interpretata come tacita accettazione di querela.
Motivi della decisione

che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il seguente principio: "La mancata comparizione dell’imputato – previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all’udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell’avvenuta remissione assume l’inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell’efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155 c.p., comma 1, che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita.

Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l’imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato" (Sez. 5^, n. 35900 del 24/06/2010, Cannata, Rv. 248427);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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