T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4491 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il decreto prot. 147 del 20 ottobre 2010, notificatogli il 26 ottobre 2010, con il quale il Ministero dell’Interno lo ha escluso dalla procedura selettiva per la copertura di n. 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo nazionale dei VV.FF. per la seguente motivazione: Sindrome Wollff, Parkinson, White, accertata all’EGC a riposo il 31 agosto 2010 e confermata da visita cardiologica, ECG a riposo ed ECG Holter del 3 settembre 2010.

Deduce:

violazione dell’art. 2, c. 1 del D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 e dell’art. 1, c. 2, punto 12 dell’allegato B) del D.M. 11 marzo 2008, n. 78;

eccesso di potere;

violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;

violazione degli artt. 3, 4, c.1 e 35 della Costituzione.

Come seguono le censure:

a)la patologia riscontrata al ricorrente non è espressamente indicata tra le cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici dal D.M. 11/3/2008, n. 78 il quale, pur prevedendo genericamente la "preeccitazione cardiaca", non contempla la Sindrome Wollff, Parkinson, White;

b)le preeccitazioni cardiache, come quella riscontrata al ricorrente, sono facilmente riducibili e non generano complicanze o alterazioni di alcun tipo;

c)il provvedimento manca di una espressa motivazione in ordine alla incidenza concreta della sindrome sull’attitudine a svolgere i compiti di istituto;

d)dopo la visita della commissione medica, il ricorrente si è sottoposto ad una "ablazione" mediante la quale la patologia è stata eliminata, con ciò eliminandosi anche le conseguenze eventuali sui compiti di servizio.

Si è costituita l’Avvocatura di Stato depositando relazione dell’amministrazione.

Il ricorso, seppure ammissibile, è infondato.

Il ricorrente ha omesso di notificare il ricorso ad almeno uno dei candidati inclusi nella graduatoria e che lo seguivano nella posizione da lui occupata. La Sezione, nei suoi precedenti, ha costantemente ritenuto che una tale omissione esponesse il ricorso ad una causa di inammissibilità ravvisando sussistente l’interesse in capo ai suddetti candidati alla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato, ove considerata la posizione di vantaggio da costoro conseguita a seguito dell’esclusione dalla graduatoria del ricorrente ed alla retrocessione che gli stessi subirebbero a causa di un eventuale suo reinserimento; tutto questo, perché la graduatoria relativa al concorso de quo viene formata -come previsto dal bando – prima di procedere agli accertamenti psicofisici, sanitari ed attitudinali dando così vita, già in questa fase, alla esistenza di controinteressati in senso formale e sostanziale.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 866/2011, si è mostrato di diverso avviso così argomentando in riforma della sentenza Tar Lazio, sede di Roma, sez. I bis n. 11842/2008: "Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sezione IV, n..8027/2004; Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5196 e 26 settembre 2000, n. 5092, Sez. IV, 14 novembre 1997, n. 1283), in tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione.

Nel caso in esame non appare dubitabile che il D.M. n. (…), emesso dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, non integrasse l’atto finale della procedura concorsuale (tanto che non venne nominato alcun vincitore), ma un atto endoprocedimentale reso a seguito della conclusione di una fase (meramente prodromica) consistita nella predisposizione di un ordine dei candidati in base ai titoli, ma antecedente (alla necessaria fase relativa) agli accertamenti di idoneità psicofisica e prevista all’evidente fine di restringere la platea dei soggetti da sottoporre ai gravosi incombenti relativi a tale ultima fase.

L’atto impugnato in primo grado è, quindi, un provvedimento di esclusione, non dalla nomina (a fronte della quale ben si configurerebbero dei controinteressati: v. Cons. St., VI, 1 ottobre 2003, n. 5702), ma dal concorso, a séguito del giudizio di inidoneità riportato dall’interessato in sede di accertamenti sanitari.

Questi ultimi rappresentano, a norma del bando di concorso, una delle "fasi" concorsuali: solo all’esito della effettuazione di detti accertamenti il concorso potrà dirsi concluso, così da consentire, l’immissione in ruolo dei vincitori, che, sulla base di una coordinata lettura delle disposizioni che lo regolano, rappresenta il solo atto conclusivo del procedimento concorsuale.

A fronte di ciò, la "graduatoria" predisposta dall’Amministrazione all’esito della valutazione dei titoli a norma del bando, lungi dal porsi come atto finale della procedura de qua (sì da fondare, come ha ritenuto il T.A.R., nei soggetti in essa inseriti, un interesse uguale e contrario a quello dell’odierno appellante e dunque tale da rendere in essi configurabile la qualifica di controinteressati), si rivela atto meramente endoprocedimentale, predisposto dall’Amministrazione, sulla base dei risultati della prima fase concorsuale di valutazione dei titoli, ai soli, evidenti, fini di economicità e speditezza del procedimento in questione, consentendo di sottoporre all’accertamento di idoneità psicofisica, proprio della seconda fase, non tutti i soggetti partecipanti al concorso, ma solo quelli utilmente collocati nella graduatoria predisposta nella prima fase".

Il Collegio, modificando il proprio orientamento giurisprudenziale, ritiene di adeguarsi alle indicazioni dei giudice d’appello.

Nel merito, il ricorso è infondato.

L’allegato B) al D.M. n. 78/2008 indica chiaramente tra le cause di non idoneità La "sindromi di preecittazione cardiaca". Il ricorrente, per vero, non contesta la diagnosi, bensì, sostiene che la sindrome da cui è risultato affetto non è espressamente indicata tra le cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici dal D.M. 11/3/2008, n. 78 il quale, pur prevedendo genericamente la "preeccitazione cardiaca", non contempla la Sindrome Wollff, Parkinson, Whitedi Wolff".

Il Collegio non condivide l’assunto.

Le cause di non idoneità sono tutte quelle ascrivibili scientificamente a "sindromi di preeccitazione cardiaca" per la presenza di connessioni tra atrio e ventricolo e che l’elencazione che viene fatta nell’allegato B) al D.M. n. 78/2008 – in quanto annotata tra parentesi e preceduta dalla parola "tipo" – sia soltanto esemplificativa.

In presenza di una causa di non idoneità scientificamente ascrivibile al paradigma di rifermento normativo, nessuna particolare, espressa motivazione occorreva in ordine alla incidenza concreta della sindrome sull’attitudine a svolgere i compiti di istituto trattandosi di una valutazione già effettuata a monte dall’amministrazione mediante esercizio ad un livello più generale ed alto della discrezionalità.

Il ricorrente sostiene che dopo la visita della commissione medica egli si è sottoposto ad una "ablazione" mediante la quale la patologia è stata eliminata, con ciò eliminandosi anche le conseguenze eventuali sui compiti di servizio.

Le censura è priva di pregio.

Come chiarito dal C.d.S. (cfr sez. VI, sentenza n. 866/2011) "Per la pacifica giurisprudenza, l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello contestuale all’effettuazione dei prescritti esami ad opera della commissione per gli accertamenti psicofisici: le sue valutazioni sono sindacabili in sede giurisdizionale quando risultino affette da eccesso di potere o siano basate su errori materiali (giurisprudenza, peraltro, risalente: cfr. Sez. III, 4 maggio 1999, n. 31; Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1465 e 12 aprile 2001, n. 2254). "Inoltre… per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari dei candidati, rilevano le risultanze emerse nel corso delle visite prescritte nel bando, non potendo avere rilevanza – in linea di principio – accadimenti successivi, quali ad esempio interventi volti alla correzione del visus, a cure dimagranti o altri accadimenti (id est, "ablazione") che comportino la sopravvenuta sussistenza dei requisiti richiesti: altrimenti opinando, si altererebbe il principio della par condicio dei candidati" (Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 719).

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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