Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-05-2011, n. 20270 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 25 gennaio 2010, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 17 aprile 2009 alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 250,00 di multa nei confronti di C.L., dichiarata colpevole dei reati di truffa e falso in documenti di identità.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo i seguenti motivi:

1) nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione in relazione alle doglianze proposte dall’imputata nell’atto di impugnazione a sua firma.

Il difensore ricorrente osserva che l’impugnazione a firma dell’imputata, presentata in aggiunta a quella del suo difensore, venne acquisita al fascicolo processuale della Corte di Appello solamente il 3 febbraio 2010, cioè 9 giorni dopo l’emissione della sentenza della stessa Corte; chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere, nel frattempo, maturata la prescrizione dei reati contestati.

2) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, nonchè mancanza ed illogicità della motivazione.

Il ricorrente afferma che l’azione penale per il reato di truffa sarebbe improcedibile, perchè solo formalmente le dichiarazioni delle persone offese sono state raccolte in un "verbale di denuncia – querela", che ha contenuto meramente descrittivo dei rapporti intercorsi tra le stesse persone offese e l’imputata e mancherebbe del tutto della c.d. istanza punitiva.

Pertanto, il ricorrente censura la sentenza impugnata che, per ritenere sussistente la querela si è basata esclusivamente sulla intestazione formale dell’atto senza verificare una manifestazione di volontà non equivoca delle persone offese di voler perseguire penalmente i fatti denunciati.

L’altro motivo di ricorso è assorbito in quello accolto.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Risulta, infatti, che l’atto di appello a firma dell’imputata, pur depositato in termini, è pervenuto alla Corte di Appello soltanto il 3 febbraio 2010, cioè dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Appello sul gravame a firma del difensore.

Deve rilevarsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 317 del 2009, ha chiarito che non esiste il primato della difesa tecnica su quella personale e che deve consentirsi all’imputato personalmente di esercitare il suo diritto di impugnazione, che non può ritenersi assorbito in quello esercitato dal difensore.

Nel caso di specie, il diritto di impugnazione personale da parte dell’imputata era stato, per di più, regolarmente e tempestivamente esercitato, con la conseguenza che l’omessa valutazione di tale impugnazione da parte della Corte di Appello costituisce la violazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto e si sostanzia in una carenza totale di motivazione su un atto di gravame, con la conseguenza dell’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio che rimedi alla carenza censurata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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