T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4490 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psicofisico attitudinale che la commissione per il reclutamento di n. 814 Vigili del Fuoco ha reso nei suoi confronti per la seguente motivazione: " tratti di personalità compulsiva in grado di interferire con l’attività istituzionale di vigile del fuoco, accertati attraverso somministrazione del test TALEIA400 ( DM 11/3/2008, n. 78, art. 2, c. 1, lett. a)".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)la valutazione è erronea giacché, come emerge dalla relazione di visita specialistica di parte, il ricorrente non risulta affetto da alcun deficit psichico;

b)dai test psicologici somministrati al ricorrente non è emerso alcun aspetto di criticità attinente ai requisiti psichici;

c)il giudizio di inidoneità s’appalesa in contrasto con la carriera espletata dal ricorrente proprio nel Corpo dei VV.FF. come militare di leva nel 1998/1999 e quale vigile volontario discontinuo fino al 2010.

Con ordinanza n. 537/2011 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) del D.M. n. 78/2008 i candidati ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei VV.FF. devono possedere la "attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell’espletamento dei compiti propri della qualifica; capacità di comunicazione e determinazione operativa".

Il ricorrente è stato giudicato inidoneo all’esito del test della personalità condotto con il metodo "TALEIA 400 A", secondo il protocollo metodologico utilizzato, indifferentemente, per tutti i candidati.

Il giudizio non reca l’accertamento di una patologia e/o infermità, quale sarebbe stata se fosse stato appurato, nel ricorrente, un disturbo psichiatrico meglio indicato e descritto nell’Allegato B), punto 15 del citato decreto ministeriale.

Si tratta, nella fattispecie, di un giudizio psicoattitudinale teso ad accertare, nel candidato, il possesso di una capacità di autocontrollo e di uno stato emotivo stabile relazionato, non già ad una condizione comune dell’essere umano bensì, alle caratteristiche proprie del ruolo da assumere.

Il "Test Personalità" ha "evidenziato due valori fuori scala ed uno al limite della normalità" che hanno palesato "aspetti di personalità schizoide, dipendente ed ossessivo compulsiva".

Non un disturbo della personalità, dunque, bensì un "tratto di personalità ossessivo compulsiva" non grave ma sufficiente – secondo un giudizio di valore immune da vizi logici, siccome verificato secondo la metodica di riferimento – per interferire con il funzionamento sociale e lavorativo di contesto.

Ebbene, tenuto conto della specificità dei compiti che caratterizzano il ruolo del Vigile del Fuoco, non si colgono, nella determinazione amministrativa, elementi di contraddittorietà né di travisamento dei fatti.

Neppure appare pertinente il raffronto con la pregressa attività di vigile del fuoco discontinuo attesa la diversa fonte normativa che regola i requisiti per i rispettivi reclutamenti (art. 2, D.M. n. 78/2008 per l’accesso alle qualifiche iniziali – art. 3, DPR 6/2/2004 per i vigili volontari discontinui).

In ordine al lodevole espletamento del pregresso servizio come vigile discontinuo, il Collegio osserva che siffatta circostanza non fonda alcuna legittima aspettativa. Ed invero, il pregresso servizio si pone fuori dall’orbita causale del giudizio attitudinale attenendo, il primo, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere svolto; il secondo (giudizio attitudinale), ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi, più articolati e maggiormente impegnativi (logisticamente e temporalmente) compiti che il vigile di ruolo sarà chiamato ad assolvere.

Quanto alle visite mediche cui il ricorrente si è spontaneamente sottoposto, il Collegio osserva che il giudizio attitudinale non è, per sua natura, replicabile; e questo non solo per il contenuto e la finalità dell’accertamento, bensì, anche per la non omogeneità del contesto ambientale in cui la visita viene eseguita.

La relazione di parte vale, invero, solo ad insinuare il sospetto di una deviazione della funzione amministrativa non in grado, però, di confutare e/o ribaltare l’esito del divisato accertamento una volta verificata la correttezza del protocollo metodologico, la coerenza intrinseca dei risultati, la non implausibilità e/o illogicità del giudizio di relazione/valore.

Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero della Difesa.

Nulla si dispone nei confronti del controinteressato siccome non costituitosi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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