Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-09-2011, n. 19418

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza, depositata il 15 maggio 2006, emessa dalla Corte d’appello di Campobasso, con cui veniva dichiarato il diritto della CO.GE.A.S. s.r.l. alle agevolazioni contributive di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9.

Resiste con controricorso la società, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta inammissibile, risultando la sentenza impugnata ritualmente notificata in data 26 giugno 2006 mentre l’I.N.P.S. ha notificato l’odierno ricorso solo il 12 maggio 2007, oltre il termine c.d. breve per impugnare.

Le alterne vicende del giudizio di merito e la complessità della questione ivi trattata, consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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