T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4489 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento datato 8 novembre 2010 con il quale la Commissione delegata d’appello – Comando Logistico nord – Comando e direzione sanità – Caserma Borzon di Padova lo ha giudicato "Non idoneo permanentemente al servizio militare e riformato a mente dell’art. 1 della vigente normativa".

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo e riformato in quanto riscontrato affetto da "Pannicolo adiposo in eccesso. Peso 96 Kg; altezza 172 cm, perimetro toracico 107 cm, perimetro addominale 110 cm. IMC 32,45.

L’interessato non contesta il dato medico, bensì, che:

non gli "sia stato assegnato un congruo termine per dimagrire e dunque rientrare nei parametri morfologici previsti" tanto più che nel caso di specie "l’aumento di peso registratosi è stato determinato non da circostanze normali bensì da un evento patologico quale quello diagnosticato al ricorrente di lombosciatalgia sx subacuta e, nello specifico, dal periodo di forzata inattività fisica e sportiva".

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente ha accusato la lombosciatalgia il 19 novembre 2009, un anno prima del divisato giudizio di non idoneità. Giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per 15 giorni, ha usufruito di un periodo alternato di convalescenza. Rientrato in servizio a maggio del 2010, egli è stato sottoposto a visita medica il 30 giugno 2010 e giudicato "Non idoneo" per obesità.

La commissione d’appello, evocata in seconda istanza dal ricorrente, confermava, con verbale del 29 luglio 2010, il "Sovrappeso" ma, correttamente conformandosi alla normativa vigente (id est. D.T- 5/12/2005), giudicava il militare non idoneo temporaneamente per 90 giorni rinviandolo ad un successivo controllo al termine del periodo stimato come di inabilità temporanea.

Il giorno 8 novembre 2011, la commissione medica d’appello riscontrava nel ricorrente l’eccesso adiposo, ancora presente oltre i limiti consentiti dalla normativa e questa volta lo giudicava non idoneo permanentemente al servizio militare.

Il Collegio ritiene immune da mende l’operato della commissione medica che, riscontrato nel ricorrente una obiettiva, evidente ed incontestata nel merito patologia, altro non poteva fare licenziare il divisato giudizio.

L’interessato sostiene di non avere avuto il tempo di dimagrire. I fatti smentiscono l’assunto.

Il ricorrente è stato sottoposto a ben tre visite medico legali nell’arco di più di quattro mesi (30 giugno – 8 novembre) risultando sempre affetto da eccesso adiposo.

In occasione della seconda visita (29 luglio), la commissione d’appello ha assegnato ben 90 giorni al ricorrente per consentirgli di superare il periodo di inabilità temporanea.

Alla successiva (terza) visita, effettuata l’ 8 novembre 2010, il Rega ha accusato un IMC pari 32,45 (maggiore di 30, limite previsto per l’inabilità dall’art. 1 D.T. 5/12/2005).

Il Collegio ritiene l’operato dell’amministrazione immune da vizi di macroscopica illogicità ed irragionevolezza.

Il conteggio del tempo utile a rientrare nei parametri di abilità non può, peraltro, non tenere conto del fatto che il ricorrente era rientrato in servizio a maggio del 2010 e che sin da quella data egli aveva palesato l’eccesso adiposo. Di quanto tempo ancora l’interessato avrebbe dovuto disporre per scendere di peso non è stato meglio precisato e dimostrato, restando affermazione tautologica ed apodittica, sconfessata dalle circostanze di fatto e dalla coerenza e linearità del comportamento tenuto dall’amministrazione.

Il ricorrente sostiene che l’obesità sarebbe stata causata dalla forzata inattività fisica e sportiva dovuta alla lombosciatalgia. Ebbene, se appare plausibile che a fronte di una lombosciatalgia l’attività fisica viene sensibilmente limitata, è altrettanto vero – per essere di comune cognizione scientifica – che la tonicità fisica può e deve essere conservata mediante una corretta alimentazione ed una opportuna attività di recupero fisioterapico.

Un’ultima considerazione si rende opportuna.

L’arruolamento nelle Forze armate, o nei Corpo di polizia e dei Vigili del fuoco, non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica (e psicologica), ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze armate, che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche di carattere non patologico (cfr C.d.s., sez. IV, n. 5856/2009). Prestanza fisica che non implausibilmente la normativa di settore ha ritenuto di dovere escludere ove superata una determinata soglia (insindacabile nel merito) di livello ponderale adiposo.

Ebbene, il ricorrente, in servizio quale VFP4, non poteva ignorare le disposizioni regolamentari contenute nel D.M. n. 114/2000 e nella D.T. 5/12/2005. L’uso della normale e comune diligenza, impostogli dal rapporto di servizio, gli avrebbe senz’altro evitato di incorrere nella causa di inidoneità.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore del Ministero, che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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