T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4488 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio di inidoneità reso dalla commissione per gli accertamenti sanitari nel concorso per il reclutamento di 1152 carabinieri effettivi in ferma quadriennale. La commissione ha giudicato il ricorrente affetto da "Note di insicurezza – che comporta l’attribuzione del coefficiente 2 all’apparato somatofunzionale PS".

Come seguono le censure articolate in gravame:

a)difetto di motivazione del giudizio di inidoneità;

b)contraddittorietà ed illogicità del verbale per contrasto con: l’idoneità conseguita in qualità di VFP1, l’idoneità al servizio militare, gli elogi conseguiti in servizio, le certificazioni mediche di parte le cui risultanze smentiscono il divisato giudizio.

Si è costituita l’amministrazione per mezzo dell’avvocatura di Stato.

Con ordinanza collegiale n. 1909/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorso è infondato.

Dall’esame della versata documentazione si evince, per tabulas, la ragione per la quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo.

Gli esiti istruttori, che compongono in uno con il verbale finale il complesso motivazionale che sorregge il giudizio della commissione, fanno ragione sulla infondatezza del primo motivo di ricorso (difetto di motivazione). Motivazione, peraltro, immune da profili di macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà e/o travisamento dei fatti relazionandosi, il giudizio di valore finale, alle risultanze del test, del questionario informativo e del colloquio senza palesare alcuna discontinuità logica nel percorso argomentativo e nelle conclusioni che ne sono state tratte.

La commissione ha rispettato il protocollo metodologico e fatta corretta applicazione della normativa di settore nonché dell’art. 10 del bando di concorso.

Il ricorrente è stato giudicato affetto da "Note di insicurezza", che comporta l’attribuzione del coefficiente 2 all’apparato somatofunzionale PS".

La direttiva tecnica di riferimento (D.T. 5/12/2005 recante il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare) contempla 4 coefficienti. I coefficienti 1 e 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somatofunzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza sotto il profilo medico legale ai fini del’espletamento del servizio militare di leva. I coefficienti 3 e 4 vengono attribuiti, invece, in presenza di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza sotto il profilo medico legale, possono consentire di assolvere il servizio militare di leva.

E’ bene da subito chiarire che nel caso in esame la procedura verteva sul reclutamento di carabinieri effettivi e non l’accesso al servizio militare di leva.

Alle disposizioni di cui sopra (coefficienti e idoneità) vengono applicate deroghe indicate da ciascuna Forza Armata e da ciascun bando di concorso. L’Arma dei Carabinieri, in ragione della specificità dei compiti e funzioni da assolvere, ha – non irragionevolmente -prescritto nel bando (art. 10), quale motivo di incompatibilità con il servizio, l’attribuzione del coefficiente pari o superiore a 2 al parametro PS.

Il ricorrente, all’esito del controllo medico – condotto nel rispetto del protocollo metodologico da una apposita commissione di esperti chiamata a valutare il candidato non in astratto, bensì, in concreto avuto riguardo alla specificità del reclutamento e della sua compatibilità con i delicati compiti affidati all’Istituzione – ha evidenziato uno status psichico non in linea con le prescrizioni di bando. Il giudizio è stato formulato sulla scorta del test MMPI, dei test proiettivi, degli esiti del questionario anamnestico e dopo un approfondito colloquio finalizzato ad indagare le caratteristiche psichiche e le motivazioni dl ricorrente.

E’ bene precisare, che il ricorrente non ha evidenziato patologie psichiatriche ma solo "incertezza, indecisione, momenti di difficoltà" nelle risposte date che "hanno messo in risalto una situazione di introversione" e che non gli hanno "consentito di raggiungere l’idoneità" nello specifico concorso, senza pregiudizio della partecipazione (anche con successo) in altre competizioni simili.

Il ricorrente ha dedotto contraddittorietà del giudizio rispetto alle risultanze peritali di parte, alle precedenti idoneità ed agli elogi ricevuti in servizio.

La censura è infondata.

La documentazione sanitaria in genere (certificato rilasciato da una struttura pubblica come anche quello del medico di fiducia) vale soltanto a manifestare un parere ed un apprezzamento tecnico particolarmente qualificato, suscettibile di valutazione in sede peritale.

Ebbene, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato decreto determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche di parte, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nella diagnosi resa dalla commissione medicolegale, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte o della struttura, circa l’entità e l’incidenza del dato sanitario, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.

Va soggiunto, che il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere sanitario, come quelle medicolegali, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati.

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Gli elogi ricevuti dal ricorrente (in servizio, si badi, come VFP1) si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio sanitario attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (giudizio sanitario) alle condizioni psicofisiche del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere in qualità di carabiniere effettivo.

Quanto, infine, alla precedente idoneità come VFP1 ovvero idoneità al servizio militare, il Collegio non ravvisa, nella fattispecie, alcun profilo di contraddittorietà. Ed invero, i giudizi (compreso quello sanitario) resi come VFP1 sono ontologicamente non comparabili con quelli resi all’esito degli accertamenti (sanitari) per accertare l’idoneità al reclutamento come carabiniere effettivo, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura strutturalmente e funzionalmente diversa rispetto al precedente, siccome più continuativo, di maggiore responsabilità e sicuramente più impegnativo.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’amministrazione, che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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