Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-09-2011, n. 19416 Corte di Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.10.96 il Pretore di Nola annullava la messa in CIGS di A.A., dipendente della FIAT Auto S.p.A., relativamente al periodo 18.1-30.11.94, condannando detta società a corrisponderle la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione piena.

La sentenza del 2.2.2000 con cui il Tribunale di Nola, quale giudice d’appello, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva invece respinto la domanda della lavoratrice, era cassata da questa S.C. con sentenza n. 16075/03, per aver i giudici del gravame omesso di motivare circa l’adempimento da parte datoriale dell’obbligo di comunicazione previsto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, sui criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, comunicazione cui era subordinata la legittimità del provvedimento di messa in CIGS. Pronunciando in sede di rinvio il 12.1.05, la designata Corte d’Appello di Salerno, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava le domande della A., con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. Affermava a riguardo la Corte salernitana, sulla scorta di Cass. n. 14721/04 e Cass. n. 12307/03, che ogni anomalia procedurale doveva considerarsi sanata dagli accordi sindacali intervenuti il 22.6.93 e il 20.2.94, coi quali le parti si erano date reciprocamente atto di aver esperito le procedure di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, anche riguardo ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la A. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la FIAT Group Automobiles S.p.A. (già FIAT Auto S.p.A.).
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., per essersi l’impugnata sentenza discostata dal principio di diritto sancito dalla sentenza n. 16075/03 di questa S.C., che – alla stregua di Cass. S.U. n. 302/2000 – aveva statuito che la legittimità del provvedimento di messa in CIGS era subordinata all’assolvimento dell’obbligo di comunicazione previsto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7; in particolare, la sentenza impugnata aveva applicato in violazione del vincolo di cui all’art. 384 c.p.c. – diverso e successivo orientamento giurisprudenziale di questa Corte per cui ogni anomalia procedurale doveva considerarsi sanata dagli accordi sindacali (intervenuti, nel caso di specie, il 22.6.93 e il 20.2.94) coi quali le parti si erano date reciprocamente atto di aver esperito le procedure di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, anche riguardo ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere.

Il motivo è fondato.

Si premetta che la citata sentenza n. 16075/03, dopo aver espressamente menzionato i suddetti accordi sindacali del 22.6.93 e del 20.2.94 per evidenziare che i giudici del merito non avevano neppure chiarito se in occasione del primo si fossero analizzati i criteri di scelta, ha asserito che "la discussione dei criteri in sede sindacale non può considerarsi equivalente alla loro previa comunicazione da parte del datore di lavoro, la quale soltanto è idonea a consentire ai lavoratori interessati di adottare le iniziative che ritengano necessarie a tutelare le loro posizioni individuali.

In conclusione, i giudici di appello hanno omesso di motivare sulla circostanza relativa all’assolvimento o meno, da parte della Fiat Auto, dell’obbligo di comunicazione previsto dalla prima parte della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, (restando in tale pronunzia assorbito l’ulteriore profilo attinente all’omessa adozione del criterio della rotazione); circostanza che assume rilievo decisivo, ritenendosi che essa costituisca un elemento essenziale nella complessa fattispecie e sia causa diretta di illegittimità del provvedimento finale (per tutte, Cass. sez. un., cit.).

La sentenza di questa S.C. ha, dunque, parlato chiaro, affermando il principio di diritto per cui è irrilevante che i criteri di scelta siano stati o meno oggetto di accordi sindacali, non essendo questi ultimi equipollenti alla comunicazione dei criteri medesimi prescritta dall’art. 1, comma 7 cit..

Ora, ex art. 384 c.p.c., comma 2, il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio.

La società controricorrente nega che tale vincolo operasse nel caso in discorso, trattandosi di sentenza di annullamento per mero vizio di motivazione.

In realtà, a prescindere dalla formula adottata, nel caso di specie in sostanza l’annullamento è stato pronunciato non per mero vizio di motivazione, ma anche per violazione di norme di diritto nella parte in cui il Tribunale di Nola aveva ritenuto (implicitamente ed erroneamente) ininfluente sulla validità della messa in CIGS della A. la comunicazione di cui all’art. 1, comma 7 cit..

L’omessa motivazione a riguardo concerneva un punto della controversia la cui decisività dipendeva da una data esegesi di norma di legge (la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, come interpretato dalla citata sentenza n. 16075/03) che, proprio perchè intesa in un senso piuttosto che in un altro, rendeva non eludibile quel dato passaggio motivazionale.

Nell’ipotesi in esame, in tanto l’assolvimento dell’obbligo di preventiva comunicazione dei criteri di scelta del personale da sospendere costituiva punto decisivo della controversia (e, come tale, bisognevole di apposita motivazione) in quanto gli si attribuiva, in diritto, un valore tale da condizionare la legittimità del provvedimento di messa in CIGS (come claris verbis statuito dalla cit. sentenza n. 16075/03 di questa S.C.).

Se ne inferisce che l’interpretazione dell’art. 1, comma 7 cit. fornita dalla sentenza n. 16075/03 costituiva il presupposto logico- giuridico della pronuncia di annullamento, con l’effetto di concentrare il vincolo ex art. 384 c.p.c., comma 2, pur sempre su una affermazione di diritto prodromica al rilevato vizio argomentativo.

In sintesi: una volta cassata la sentenza d’appello anche per violazione dell’art. 1, comma 7 cit. ove inteso come negatorio di forme equipollenti alla previa comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, a tale vincolante statuizione di diritto doveva attenersi il giudice del rinvio.

Sì noti che la soluzione non muterebbe nemmeno interpretando detto annullamento con rinvio come dovuto esclusivamente a vizio di motivazione e non anche a violazione di legge.

Infatti, in caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio può procedere ad una nuova valutazione dei fatti già appresi e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive impartite da questa S.C., ma non può rimetterne in discussione il carattere di decisività (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2^ 14.6.2000 n. 8125; Cass. Sez. Lav. 19.4.90 n. 3228): non a caso, si tratta di principio che trova eco anche nel nuovo testo dell’art. 384 c.p.c., comma 2, (come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), secondo il quale il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto "e comunque a quanto statuito dalla Corte", ovvero a tutti i presupposti logico-giuridici della pronuncia di annullamento.

Sostiene, ancora, la società controricorrente che, ove pure si fosse discostato dal dictum contenuto nella sentenza di annullamento, il giudice di rinvio non avrebbe fatto altro che uniformarsi ad altro successivo orientamento giurisprudenziale di questa Corte.

Ma – giova rimarcare – ciò non è consentito dal tenore letterale dell’art. 384 c.p.c., cit. comma 2, che obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi a quanto statuito nella sentenza di annullamento e non in diversi successivi orientamenti giurisprudenziali, neppure se provenienti dalla stessa Corte Suprema (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 3^ n. 10496 del 7.5.09; Cass. Sez. 1^ n. 26167 del 6.12.06; Cass. Sez. 3^ n. 17442 del 31.7.06; Cass. Sez. 3^ n. 1387 del l.2.01; Cass. Sez. 3^ n. 12701 del 16.11.99).

A sua volta anche quest’ultima è vincolata – nell’ambito del medesimo processo – al principio di diritto precedentemente enunciato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un proprio nuovo orientamento giurisprudenziale, salvo che la norma da applicare in relazione al già formulato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata, sostituita (anche per effetto di sentenze di illegittimità costituzionale) o autenticamente interpretata (cfr. Cass. n. 17442/06, cit.).

Se, invece, il giudice del rinvio potesse dissentire dai dieta della pronuncia di annullamento proponendone altri in tutto o in parte diversi, ancorchè provenienti da difformi orientamenti della stessa Corte Suprema, il giudizio di legittimità si trasformerebbe in un vuoto passaggio intermedio tale da lasciare sostanzialmente impregiudicate proprio quelle questioni di diritto alla cui definitiva soluzione è preposto.

Per queste ragioni non sono conferenti i precedenti giurisprudenziali invocati in controricorso.

E’ pur vero che Cass. S.U. n. 9095 del 13.9.97, Cass. Sez. Lav. n. 13719 del 14.6.2006 e la successiva Cass. Sez. Lav. n. 2606 del 3.2.09 affermano che l’estensione dei poteri del giudice di rinvio varia a seconda che l’annullamento sia avvenuto per violazione di norme di diritto o per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, nel senso che mentre nella prima ipotesi egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo, nella seconda conserva le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito.

Tuttavia, tali facoltà attengono solo ai poteri di indagine e di valutazione della prova (e, quindi, dei soli fatti, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento), oltre che alle questioni di diritto precedentemente non esaminate, mentre non si estendono alla possibilità di rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione (e di cui costituiscano il logico e necessario presupposto) e/o di aderire a nuovi orientamenti giurisprudenziali della stessa S.C., non assimilabili a ius superveniens (contrariamente a quanto si sostiene a pag. 8 del controricorso).

In tal senso è la costante giurisprudenza di questa S.C.: cfr., ex aliis, Cass. Sez. Lav. 8.11.97 n. 11009; Cass. Sez. 3^ 22.2.95 n. 1952; Cass. Sez. 3^ 6.2.95 n. 1374; Cass. Sez. Lav. 26.6.93 n. 7097.

Diversamente, si finirebbe con l’attribuire carattere vincolante al precedente giurisprudenziale maturato in altro processo, in contraddizione con un sistema di civil law come il nostro (le uniche eccezioni sul tema possono aversi – entro certi limiti – in relazione alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ma non è questo il caso).

Nè può condividersi l’ulteriore obiezione sollevata dalla società controricorrente, che ad ogni modo individua l’avvenuta comunicazione ex art. 1, comma 7 cit. in una lettera inviata il 28.5.93: invero, si tratta di missiva che la stessa sentenza impugnata non interpreta come informativa idonea ai fini dell’art. 1 co. 7 (tanto che poi conclude con il dire che gli accordi sindacali raggiunti in sede di procedura per la concessione della CIGS avrebbero sanato le irregolarità formali relative alle iniziali comunicazioni), ma si limita a dare atto che in essa si preannunciava soltanto che i lavoratori da sospendere sarebbero stati individuati "… sulla base delle esigenze tecnico organizzative e produttive…", formula generica e, pertanto, inidonea a consentire qualunque valutazione circa la concreta coerenza della selezione dei lavoratori rispetto ai criteri di scelta e, perciò, lesiva del cit. art. 1, comma 7 (cfr.

Cass. Sez. lav. P.7.09 n. 15393; Cass. Sez. Lav. 9.6.09 n. 13240).

Nè la società controricorrente può proporre in sede di legittimità la diversa lettura d’un documento versato in atti.

Dunque, escluso che tale comunicazione sia stata considerata idonea dall’impugnata sentenza o che comunque possa giuridicamente intendersi come tale, ogni altro discorso a riguardo risulta vano.

2- In virtù delle considerazioni che precedono resta assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso (con cui la A. denuncia, allo stesso tempo, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 394 e 437 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha dichiarato preclusa la produzione della lettera del 28.5.93 effettuata dalla società solo in sede di rinvio).

3- In conclusione, il ricorso va accolto, per l’effetto cassandosi la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, che si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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