Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-05-2011, n. 20266

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 13 febbraio 2009, dichiarava L.A.M. colpevole dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, lesioni personali e uccisione e ferimento di animali.

Secondo le imputazioni, la L., al fine di esercitare un preteso diritto, per impedire il pascolo sul terreno a lei concesso del gregge di S.D., si faceva arbitrariamente ragione da sè medesima, cagionando alla S. lesioni personali, investendola con la propria Jeep, e uccidendo una pecora e ferendone altre tre, sempre investendole con la propria Jeep. Il Tribunale condannava l’imputata alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, con provvisionale di Euro 2.000,00.

In esito a gravame dell’imputata, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17 maggio 2010, rilevava l’intervenuta prescrizione dei reati contestati e confermava in punto di responsabilità e di conseguenti statuizioni civili la sentenza appellata, basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e su quelle del teste M., non ritenendo, invece, attendibile la testimonianza di B.L., pastore al servizio dell’imputata.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputata, deducendo carenza di motivazione, poichè la sentenza impugnata, dopo avere ammesso la correttezza della finalità originaria dell’imputata, di allontanare il gregge dal pascolo utilizzando il proprio autoveicolo per convogliare gli ovini verso passaggi obbligati, conclude con una apodittica affermazione di colpevolezza che sottolinea una non provata aggressione tanto contro gli animali che contro le persone.

Carente di motivazione sarebbe anche la valutazione del danno.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.

La denuncia di mancanza di motivazione è manifestamente infondata, poichè la sentenza impugnata, la cui motivazione si integra con quella della sentenza conforme del primo giudice, espone analiticamente i fatti e la loro ricostruzione sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte, descrivendo il quadro probatorio in assenza di vizi logici e giuridici.

D’altro canto, qualsiasi diversa valutazione degli elementi processualmente emersi esula dall’ambito di cognizione di questo giudice di legittimità.

La censura concernente la valutazione del danno, oltre ad essere del tutto generica, non è consentita in quanto non proposta con i motivi di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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