T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4487 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n. 1552 carabinieri effettivi in ferma prefissata quadriennale nella parte in cui lo vede collocato, in posizione non utile, al posto n. 1648 con punti 72,50.

L’interessato sostiene che l’intimata amministrazione, in violazione dell’art. 12 del bando di concorso, non ha valutato correttamente taluni titoli quali le decorazioni, gli elogi ed il servizio prestato. Più precisamente:

a)per il servizio prestato pari a 20 mesi, egli ha diritto ad un punteggio pari a 1,50 e non 0,50 come indicato in graduatoria;

b)per ogni encomio o elogio 0,50 punti per cui, avendo egli conseguito due elogi, gli spettano punti 1,00 e non 0 (zero) come indicato in graduatoria.

La corretta attribuzione del punteggio (+ due punti) pari a 74,50 gli consentirebbe di posizionarsi utilmente al n. 1432 della graduatoria finale di merito.

Con ordinanza n. 1639/2010 la Sezione ha chiesto all’amministrazione una documentata relazione di chiarimenti.

L’incombente è stato assolto.

Con ordinanza n. 1906/2010 la Sezione, all’esito della memoria depositata dal ricorrente e della documentazione versata in giudizio dall’amministrazione, ha ritenuto necessario chiedere ulteriori chiarimenti.

Anche il secondo incombente è stato assolto.

Il Collegio, dopo un attento esame della documentazione e della normativa di riferimento, visti anche i chiarimenti forniti dall’amministrazione, reputa il ricorso infondato.

I titoli utili ai fini della formazione della graduatoria di merito erano costituiti, ai sensi del bando di concorso (art. 12), dal (solo) servizio prestato come VFP1.

Lo stesso art. 12 del bando prevedeva, altresì, che le benemerenze, le ricompense ed i riconoscimenti ricevuti in carriera sarebbero stati conteggiati solo ove ottenuti nel periodo di servizio prestato quale VFP1.

Clausole, peraltro, non illogiche trattandosi di un concorso riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

Nessuna rilevanza, pertanto, potevano assumere, come titolo di servizio, l’attività prestata in altre posizioni di stato e le ricompense colà ricevute.

Ed invero, recita l’art. 1 bis, c. 3, Decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (recante: Riforma strutturale delle Forze armate):

"Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d’inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l’avanzamento al grado superiore, nè ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli artt. 11 e 16 della L. 23/8/2004, n. 226, e a quelli per l’accesso al servizio permanente".

Dal tenore testuale della norma in esame si evince, per tabulas, che lo status di "richiamato" non spiega alcun effetto ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica di VFP4.

Il difensore del ricorrente, nella memoria conclusiva, sostiene che la stessa amministrazione si è, però, contraddetta in quanto:

a)con il successivo bando emanato per il reclutamento di n. 3966 VFP4, anno 2011, ha riconosciuto come utile (art. 9, punto 1, lett. a) il periodo di servizio svolto in rafferma annuale;

b)nel precedente bando per il reclutamento di 700 allievi carabinieri effettivi, anno 2008, aveva riconosciuto al ricorrente, come utili ai fini dell’attribuzione dell’incremento di punteggio, sia il periodo di servizio prestato come VFP1 "riservista" che l’elogio ottenuto dall’interessato durante lo svolgimento di tale servizio.

Entrambe le censure – rappresentando profili vizianti (sub specie di contraddittorietà e disparità di trattamento) autonomi e non già mere articolazioni del medesimo vizio originario – sono inammissibili in quanto dedotte per la prima volta con memoria conclusiva non notificata a controparte.

In disparte la loro inammissibilità, le suddette censure sono anche infondate; ed invero:

1)il concorso cui ha partecipato il ricorrente, e per cui è causa, è stato pubblicato il 30 aprile 2010 in vigenza dell’art. 1 bis citato, il cui tenore testuale, come detto, è del tutto chiaro e non equivoco nel senso di non attribuire alcuna rilevanza allo status di "richiamato". Sennonché, l’articolato in esame è stato abrogato dall’art. 2268 c. 1, D.Lvo 15 marzo 2010, n. 66 entrato in vigore il successivo mese di ottobre, periodo in cui ricade il nuovo bando portato a raffronto dal ricorrente;

2)il servizio svolto come c.d. "riservista" non è riconosciuto dalla legge come posizione di status utile per la partecipazione ai successivi concorsi, ed infatti non corrisponde ad alcuna delle tipologie previste dal bando (id est: VFP1 ovvero in Rafferma; non anche: Militare di leva, VFB, Richiamato);

3)l’art. 12, c. 1 del bando di concorso prevede che i titoli utili ai fini del concorso de quo sono soltanto quelli indicati nell’allegato B) al bando medesimo; nell’allegato B) si legge che i riconoscimenti, ricompense e benemerenza utili sono solo quelle conseguite come VFP1; ebbene, poiché l’elogio cui fa riferimento il ricorrente è stato da lui ottenuto nel periodo di servizio prestato come "VFP1 Richiamato", correttamente la commissione – con una interpretazione sistematica delle clausole di bando, normativamente orientata ex art. 1 bis, c. 3 del D.Lvo n. 467/1997 – non ha considerato utile l’elogio attribuito al candidato in tale periodo.

L’amministrazione, dunque, correttamente ha valutato i titoli sulla base dei criteri sopra indicati, tenuto conto, cioè, del solo servizio svolto del ricorrente come VFP1 (12 mesi di servizio: dal 14/2/2006 al 13/2/2007 senza ottenere elogi); altrettanto correttamente non ha considerato, per quanto sopra argomentato, la posizione di status di Richiamato" (ai sensi della citata L. n. 226/2004, ratione temporis vigente) né quella che il ricorrente definisce come "Riservista".

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero della Difesa. Nulla si dispone nei confronti dei controinteressati siccome non costituitisi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, che liquida in Euro 1.500,00.

Nulla spese nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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