Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-05-2011) 24-05-2011, n. 20535

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza 17.6.2009 con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna di C.G., deliberata dal Tribunale di Cosenza il 15.11.2007 per il delitto di favoreggiamento personale di cui all’originario capo B ( C., titolare di una discoteca, era intervenuto per zittire un collaboratore che stava rendendo dichiarazioni informali sugli autori di una rissa, con lesioni personali e danneggiamenti, accaduta venti giorni prima nel locale), ricorre per cassazione il difensore fiduciario avv. Greco, con due motivi:

– nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in sede di appello, essendo stata la stessa eseguita a mani della moglie separata del ricorrente;

manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al confronto dibattimentale tra il teste di polizia ed il C.: la Corte distrettuale avrebbe travisato il senso delle espressioni dell’imputato, che avrebbe sempre escluso alcuna uscita dal locale, sicchè sul punto mancava alcuna incoerenza.

2. Il ricorso è inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 – equa al caso – alla Cassa delle ammende.

Entrambi i motivi sono del tutto generici.

Quanto all’eccezione (primo motivo), il ricorrente non si confronta con la spiegazione della Corte di Catanzaro sul fatto che la notifica avesse attestato la temporanea convivenza con il destinatario, non incompatibile con il dato formale della separazione legale.

Quanto al secondo, il ricorrente non ha ottemperato all’onere di autosufficienza del ricorso, con la produzione del verbale integrale dell’atto cui ha fatto riferimento, sicchè la deduzione è allo stato mera censura di merito, disattesa dalla conforme valutazione di fatto di entrambi i primi due Giudici.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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