T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4484 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e diritto per la definizione immediata del gravame e di ciò è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di 4182 VFP4 – impugna il giudizio di non idoneità che la commissione per gli accertamenti sanitari ha reso nei suoi confronti per la seguente motivazione: Disarmonia somatica (obesità con IMC – 32,99).

L’interessato censura l’impugnato giudizio – causa di esclusione dal concorso cui egli ha partecipato – per le seguenti ragioni:

contraddittorietà con precedente idoneità VFP1;

contrasto con certificazione medica di parte da cui risulta un IMC pari a 30;

errata applicazione della direttiva tecnica 5/1272005 nella parte in cui non è stato considerato che l’eccesso ponderale è da attribuirsi ad una forte prevalenza di massa muscolare.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo in quanto in possesso di un valore relativo all’indice di massa corporea (I.M.C.) pari a 32,99 ossia ben oltre e lontano dal valore di "28" limite massimo per l’arruolamento volontario.

L’elenco generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali della direttiva tecnica del 5/12/2005 indica tra i vari codici inerenti alla CO (Costituzione):

codice 06 – normale sviluppo somatico con prestanza fisica ed attitudine dinamica ottime – 1 CO;

codice 07 – normale sviluppo somatico con presenza fisica ed attitudine dinamica buone – 2 CO;

codice 08 – sviluppo somatico di grado non inabilitante e con:

I.M.C. "22 e " 28 per i maschi;

I.M.C. "20 e " ??? per le femmine;

In soggetti con scarsa prestanza fisica ed attitudine dinamica. 3 – 4 CO.

Ne consegue, alla luce delle prescrizioni contenute nelle direttive tecniche 5/12/2005, che i valori dell’I.M.C. in base al "CO" (Costituzione) nei soggetti di sesso maschile sono:

coefficiente 1 -2 con I.M.C. tra 22 e 28;

coefficiente 34 con I.M.C. "di 22 e " di 28;

N.I.S.M. (inabilità servizio militare) con I.M.C. "di 20 e " di 30.

Orbene, il bando prescriveva l’idoneità dei candidati dichiarati esenti da patologie per le quali le vigenti norme e direttive tecniche prevedono l’attribuzione di coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali ovvero che indichino l’incompatibilità con gli arruolamenti volontari.

Il ricorrente ha palesato un I.M.C. di 32,99 (ben superiore al limite di 28 considerato il limite ultimo per l’arruolamento volontario).

Correttamente, pertanto, l’amministrazione ha fatto applicazione dell’art. 1 del D.M. 4/4/2000, n. 114. A condizioni date (obiettivo riscontro del valore di I.M.C.) corrispondeva esattamente quel giudizio di non idoneità, rectius inabilità al servizio militare, trattandosi di attività, in parte qua, del tutto vincolata.

Quanto ai criteri di verifica del suddetto valore, l’amministrazione ha seguito il protocollo metodologico tecnico a garanzia di imparzialità e giustezza dell’accertamento eseguito.

Il ricorrente ha, invero, censurato il giudizio medico legale sulla scorta di certificazioni mediche di parte dalle quali risulta che il suo peso è inferiore di 8 kg rispetto a quello rilevato dalla commissione.

E’ sufficiente osservare, a cagione del rigetto della censura, che la certificazione medica allegata dal ricorrente non reca alcuna data di rilascio; ad ogni modo, il ricorrente dichiara in ricorso di essersi sottoposto spontaneamente a visita medica un mese dopo l’accertamento sanitario. Ebbene, tale circostanza rende del tutto inattendibile, sul piano sintomatico, il principio di prova allegato a sostegno della censura di illogicità e travisamento dei fatti.

In disparte il fatto che ben è possibile, con gli espedienti oggi forniti non solo dalla medicina ufficiale, ridurre il peso in poche settimane, ciò che rileva in via tranciante è la circostanza che i requisiti psicofisici richiesti dal bando per il reclutamento nelle Forze armate (come in altri Corpi) devono essere posseduti dai candidati – per evidenti esigenze di par condicio competitorum, imparzialità e certezza dei rapporti giuridici -al momento in cui vengono sottoposti a visita medico collegiale.

Va soggiunto, che in tema di accertamento dell’idoneità al reclutamento militare il D.M. n. 114/2000 e le successive direttive tecniche applicative sono vincolanti per le commissioni all’uopo incaricate; pertanto, per essere confutati in sede giurisdizionale i requisiti di idoneità devono essere espressamente impugnati a pena di inammissibilità del ricorso proposto contro il giudizio medico legale negativo che ad essi si conforma.

Nel caso di specie, il collegio ritiene, per incidens e completezza argomentativa, la ragionevolezza e la logicità, in parte qua, della normativa regolamentare di riferimento; ciò in quanto l’idoneità psicofisica richiesta per l’arruolamento nelle Forze armate o nei Corpo di polizia e dei Vigili del fuoco non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica (e psicologica), ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze armate, che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche di carattere non patologico (cfr C.d.s., sez. IV, n. 5856/2009). Prestanza fisica che non implausibilmente la normativa di settore ha ritenuto di dovere escludere ove superata una determinata soglia (insindacabile nel merito) di livello ponderale adiposo.

Vi è di più.

Il ricorrente, sottopostosi spontaneamente a visita medica un mese dopo l’accertamento sanitario, ha dimostrato di avere un peso pari a Kg 90 Kg.

Ebbene, anche con tale peso egli non rientra nei limiti del max IMC 28; ed a ben vedere, neanche in quello indicato dallo stesso ricorrente pari a 30.

Infatti l’ indice di massa corporea è uguale al rapporto

fra peso in kg e altezza in metri al quadrato; quindi

90:(1,72×1,72)=90:2,9584=30,4218.

E’ evidente come l’indice, così determinato sulla base del peso dallo stesso ricorrente allegato, risulterebbe comunque superiore al prescritto limite – anche quello pari a 30 da lui indicato – e determinerebbe, ad ogni modo, l’assegnazione del coefficiente 34, giusta il codice 8 della direttiva.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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