Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 24-05-2011, n. 20534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze il 18.3.2009 ha confermato la condanna di M.S., deliberata dal GUP di Pisa per i reati di cui agli artt. 110, 412, 378, 56 e 423 c.p., art. 425 c.p., n. 2, art. 61 c.p., n. 1 (due episodi), solo rimodulando il trattamento sanzionatorio, ricorre nell’interesse dell’imputato il difensore avv. Cariello, con i seguenti motivi:

mancanza di "risposte convincenti" alle questioni sulla configurabilità del reato di occultamento di cadavere per lo spostamento di pochi metri e nello stesso luogo e sulla sufficienza della prova, – mancanza di "qualsiasi pregevolezza sul piano logico" e di supporto probatorio quanto ai reati di incendio consumati e tentati, anche in relazione alle caratteristiche del fuoco;

– sarebbe incompatibile il giudizio di equivalenza delle circostanze nel caso concreto, non essendo la gravità dei fatti unico criterio di graduazione della pena, il motivo futile essendo oltretutto personale del coimputato.

Il 26 aprile è pervenuta memoria difensiva, a sostegno dei motivi di ricorso.

2. Il ricorso – che significativamente non richiama alcuna delle indicazioni normative o letterali di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) – è inammissibile per essere i motivi sia del tutto generici (a fronte della specifica motivazione della Corte distrettuale sui vari punti) che diversi da quelli consentiti (prospettando in definitiva censure di merito, precluse in questa sede).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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