T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4480 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Il ricorso manifesta possibili profili di inammissibilità per mancata notificazione dell’atto introduttivo del giudizio al controinteressato. Le parti sono state rese edotte, ai fini del contraddittorio, sulla eventualità di una decisione in rito.

Scusa Giuseppe ma se poi l’inammissibilità è dovuta alla tardività avremmo dovuto dirglielo da prima, a meno che non sia stato eccepito dalla pa, ma in tal caso è meglio dirlo.

Il ricorrente ha impugnato il decreto 21/12/2010 con la quale l’intimato Ministero lo ha escluso dal concorso a 814 posti di Vigili del Fuoco per la seguente motivazione: "Ipoplasia del V metatarso piede destro. Il piede destro risulta essere più corto del contro laterale di cm 2. Il V dito nasce in comune con il IV dito causa l’agenesia del V metatarso. Concomitante ipotrofia del tricipide surale destro. D.M. 11/3/2998, n. 78, art. 1, c. 2, all. B, punto 14".

Premette in punto di fatto:

di essersi presentato alla visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali previsti per l’accesso al ruolo del personale dei VV.FF.;

la commissione medica, con verbale del 17/11/2010, gli ha comunicato che "dovrà sottoporsi ai seguenti ulteriori accertamenti medici da effettuarsi esclusivamente presso struttura sanitaria pubblica territoriale: visita ortopedica; visita fisiatrica funzionalità dell’arto inferiore dx (ipoplasia V metatarso piede dx)";

l’approfondimento degli accertamenti medici ha dato i seguenti esiti:

a)visita fisiatrica presso ASL n. 2 "Isontina" – Gorizia -del 24/11/2010: "la funzionalità dell’arto inferiore ds è sovrapponibile a quella del contro laterale e idonea a qualsiasi attività lavorativa";

b)visita ortopedica presso ASL n. 2 "Isontina", Presidio Ospedaliero di Gorizia: ""… esiti di ipoplasia dell’arto inferiore des. (di cui rimane l’ipoplasia del quinto metatarsale des.), trattato con intervento di allungamento dello stesso sec. Ilizarov nel 1992, presenta attualmente un buon tonotrofismo dello stesso, con funzionalità fisica pari all’arto contro laterale, perfettamente sano, abile alla marcia ed alla corsa ed qualsiasi attività lavorativa e sportiva".

Il ricorrente deduce:

illogicità, irrazionalità e contraddittorietà della decisione rispetto agli accertamenti medici suppletivi disposti dalla stessa amministrazione;

violazione del D.M. n. 78/2008, non avendo l’amministrazione verificata l’inidoneità in funzione di una apprezzabile riduzione della funzionalità motoria, bensì in virtù della semplice esistenza di una patologia;

contraddittorietà con le precedenti idoneità come volontario dei vigili del fuoco.

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)irrazionale ed assurdo ritenere inidoneo un soggetto, certificato pienamente abile a svolgere le mansioni e che ottiene un punteggio di 58,25/60 punti nelle prove attitudinali motorie;

b)illogica e carente la motivazione che si limita ad attestare l’esistenza di una patologia senza alcuna indagine circa l’eventuale (ma inesistente) limitazione della funzionalità dell’organo menomato;

c)contraddittoria la decisione di esclusione quando, con la disamina dei medesimi requisiti, il candidato è stato ammesso al ruolo dei volontari dei vigili del fuoco.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha avuto piena conoscenza legale della sua non idoneità (atto di arresto procedimentale immediatamente lesivo) in data 16 dicembre 2010 (cfr istanza di accesso alla documentazione amministrativa. I termini decadenziali per la proposizione del ricorso decorrevano, dunque, da quella data venendo a scadenza il successivo 14 febbraio 2011.

E’ vero che il ricorrente in data 21 dicembre 2010 ha chiesto di conoscere la motivazione del giudizio (atto presupposto, unico e vincolante, della pedissequa esclusione dal concorso).

Sennonché, è ius receptum che i termini per la proposizione del ricorso (notificazione ai suoi destinatari) decorrono dalla piena conoscenza legale dell’atto recante gli elementi essenziali della determinazione (autorità emanante, data, contenuto minimo motivazionale: nella specie, giudizio di non idoneità alla visita medica sanitaria), coincidendo, questo momento, con la percezione di lesività della propria sfera giuridica. La successiva conoscenza delle ragioni (e non della motivazione) sottese alla determinazione impugnata onererà l’interessato alla proposizione di motivi aggiunti.

Va annotato che nella fattispecie il ricorrente ha avuto cognizione delle ragioni sottese al giudizio di non idoneità in data 24 dicembre 2011, appena 8 giorni dopo la piena conoscenza del provvedimento lesivo, ben prima della scadenza del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso.

Il ricorso, per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio, in considerazione della particolarità della fattispecie, possono trovare compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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