Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 24-05-2011, n. 20531 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 7 giugno 2010, il G.I.P. del Tribunale di Vicenza convalidava il provvedimento del Questore di Vicenza, emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, in data 26 maggio 2010 nei confronti di R.F.D. ed allo stesso notificato il 3 giugno 2010.

Avverso tale ordinanza il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, lamentando la mancanza assoluta di motivazione del provvedimento di convalida per essere quella posta a sostegno di detto provvedimento del tutto apodittica e generica, priva del tutto di concreti riferimenti alle ragioni che giustificavano l’imposizione dell’obbligo.

Aggiungeva che il giudice aveva anche omesso di motivare sulla affermata sua estraneità alla vicenda, rinviando eventuali verifiche alla "competente fase di merito".

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come è noto, l’art. 6 L. n. 401 del 1989 stabilisce che il questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Il divieto può anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonchè nei confronti di minori.

Alle persone alle quali è notificato il divieto può anche essere prescritto, tenendo conto dell’attività lavorativa, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Il provvedimento questorile, obiettivamente limitativo della libertà personale, necessita di convalida alla quale provvede il G.I.P. territorialmente competente su richiesta del Pubblico Ministero.

E’ di tutta evidenza la natura del provvedimento imponga al giudice un controllo di legalità in ordine all’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa e che non può, pertanto, consistere in una verifica meramente formale (SS. UU. n. 44273, 12 novembre 2004).

Si tratta, nella fattispecie, di un concetto affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. 512/2002) che, ricordando la necessità di un controllo svolto "in modo pieno" dal giudice della convalida ha anche affermato di aver specificato, in più occasioni, i caratteri fondamentali del giudizio di convalida, chiarendo che esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura (Sent. 143/1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (Sent. 136/1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (Sent.

144/1997).

Conseguentemente, anche questa Corte, nel ribadire la necessità della motivazione, ha ricordato che i presupposti della convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989 sono: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, nonchè la congruità della durata della misura (Sez. 3 n. 20789, 3 giugno 2010).

Date tali premesse, si osserva che, nella fattispecie, il provvedimento di convalida del G.I.P. contiene un laconico richiamo alla sola circostanza che il ricorrente ed altri soggetti erano stati sorpresi prima di una partita di calcio a bordo di due furgoni che trasportavano artifici pirotecnici, materiale esplodente e merce varia, verosimilmente asportata in un’area di servizio autostradale e l’apodittica affermazione della sussistenza dei presupposti per la convalida, senza null’altro aggiungere se non un richiamo generico alla gravità dei fatti ed all’imminenza dell’incontro di calcio.

Manca, peraltro, ogni riferimento concreto alla posizione dei singoli soggetti ed alla loro relazione con le cose rinvenute a bordo di due veicoli, sui quali viaggiavano più persone.

Così facendo, il G.I.P. non ha minimamente assolto all’onere motivazionale che la specificità del provvedimento da convalidare gli imponeva.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Vicenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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