T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4478 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente, dipendente della Usl RM/35 con la qualifica di operaio specializzato, ha impugnato, in uno con gli atti presupposti, il provvedimento n. 5116 del 23 marzo 1993 con il quale l’intimata amministrazione gli ha inflitto la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di 1/5 per quattro mesi.

Come seguono i motivi di ricorso:

1)violazione dell’art. 51 del DPR n. 761/1979; degli artt. 78, 80, 103, 105 del T.U. n. 3/1957; degli artt. 27 e 28 del regolamento di disciplina della USL RM/35 e dell’art. 24 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; incompetenza dell’organo; ingiustizia manifesta:

1.1)illegittimamente l’amministrazione ha fissato il termine di 10 giorni per la presentazione delle giustificazioni;

1.2)l’amministrazione non ha valutato le giustificazione presentate dal ricorrente in data 24/12/1992 nel termine di venti giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti come previsto dall’art. 105 del T.U.n. 3/1957;

1.3)la competenza alla formulazione della contestazione degli addebiti spettava al coordinatore amministrativo;

2)violazione dell’art. 51 del DPR n. 761/1979; degli artt. 78, 80, 103 e segg. del T.U. n. 3/1957; degli artt. 27 e 28 del regolamento di disciplina della USL RM/35; degli artt. 3 e 24 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; incompetenza dell’organo; ingiustizia manifesta:

2.1)la misura della sanzione ha tenuto conto del provvedimento n. 32 del 29/1/1993 ("recidività per presunta inosservanza dei doveri d’ufficio"); sennonché, il ricorrente non ha mai ricevuto la comunicazione del provvedimento n. 32 del 29 gennaio 1993, di cui ignora il contenuto: ove si trattasse di sanzione inerente la stessa circostanza del giorno 20/11/1992 sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem; in caso diverso, esso non poteva essere assunto a presupposto della sussistenza della recidiva siccome non comunicato al ricorrente;

3)violazione dell’art. 51 del DPR n. 761/1979; degli artt. 78, 80, 103, 105 del T.U. n. 3/1957; degli artt. 27 e 28 del regolamento di disciplina della USL RM/35 e dell’art. 24 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; ingiustizia manifesta:

3.1)illegittimamente l’amministrazione, con il verbale n. 3/1993, ritiene che le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro non sarebbero rilevanti "vista la limitatezza e la turnazione di orari di servizi" ove considerate le condizioni in cui versano i locali e la necessità di effettuare urgenti lavori di adattamento alle norme igienico sanitarie.

Con ordinanza n. 1471/1993 è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

Con decreto presidenziale n. 17208/2010, il ricorso è stato dichiarato perento.

Con ordinanza n. 1311/2010 il Tribunale ha accolto l’opposizione al decreto di perenzione fissando l’udienza di merito per la data del 16 marzo 2011.

Il ricorso è infondato.

Con nota datata 25 gennaio 1993, l’amministrazione ha comunicato al ricorrente il giorno di trattazione del deferimento fissato al successivo 19 febbraio, assegnando al ricorrente il termine utile fino a cinque giorni prima della seduta per eventuali scritti e memorie difensive.

L’amministrazione, dunque, indipendentemente dal contenuto della nota 1 dicembre 1992, ha assegnato al ricorrente, in concreto, un termine sufficiente (venti giorni: 25/1 – 14/2) per la presentazione di osservazioni e/o giustificazioni.

Non trova riscontro la circostanza secondo cui l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni presentate dal ricorrente (nota 11/2/1993).

Vero è, che la commissione di disciplina ha ritenuto le "giustificazioni addotte dal dipendente P. in materia di sicurezza e igiene lavoro" irrilevanti "vista la limitazione e la turnazione di orari di servizio"; e che si tratti proprio delle giustificazioni presentate dal ricorrente risulta per tabulas dal contenuto della nota 11/2/1993 allegata dallo stesso ricorrente al ricorso.

Correttamente la contestazione del 1/12/1992 è stata formalizzata, ai sensi del Regolamento di disciplina, dal dr Giuseppe Avanzolini in qualità di Capo Servizio Provveditorato – Economato e Tecnico F.F.. Ed infatti, dal successivo 21 dicembre il procedimento risulta assunto al medesimo ufficio nella persona del dr. Vito Plantamura in qualità di Capo Servizio Provveditorato – Economato – Tecnico, Coordinatore Amministrativo, subentrato, evidentemente, al facente funzioni.

Cadono, pertanto, tutte le censure articolate con il primo motivo di ricorso.

Irrilevante (secondo motivo di ricorso) è la mancata comunicazione al ricorrente del provvedimento disciplinare n. 32/1993. Ciò che rileva, ai fini della corretta rappresentazione degli elementi di fatto presupposti alla sanzione, è la sua esistenza giuridica al momento in cui l’amministrazione si è determinata rilevando, detto precedente, come fatto storico ai fini della recidiva.

Il ricorrente insinua il dubbio che il provvedimento n. 32/1993 possa riferirsi ai medesimi fatti, con ciò violandosi il principio del ne bis in idem.

La censura è generica ed apodittica. L’amministrazione ha dato atto, nel provvedimento impugnato, del curriculum del ricorrente. La commissione di disciplina, a sua volta, ha dato atto della esistenza del precedente disciplinare. La censura, dunque, è solo una insinuazione che non ha trovato sufficiente riscontro negli atti di causa restando allo stato di pura ipotesi.

Venendo al terzo motivo di gravame, il Collegio osserva che le (supposte) condizioni igieniche dei locali non autorizzavano in alcun modo il ricorrente a rifiutarsi di svolgere il proprio lavoro né di assentarsi senza autorizzazione. Correttamente l’interessato ha rappresentato, per iscritto, all’amministrazione le riscontrate carenze, con ciò declinando forme di responsabilità personali; ciò non lo autorizzata, tuttavia, ad interrompere il servizio.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

La mancata costituzione in giudizio della USL RM/35 esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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