Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 24-05-2011, n. 20530 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 9 aprile 2010, il G.I.P. del Tribunale di Terni convalidava il provvedimento del Questore di Terni, emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, in data 25 marzo 2010, nei confronti di A.D. ed allo stesso notificato il 7 aprile 2010.

Avverso tale ordinanza il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva il difetto di motivazione circa le ragioni di necessità ed urgenza che giustificavano l’adozione della misura.

Osservava, a tale proposito, che il provvedimento del G.I.P. era connotato dalla sostanziale assenza di motivazione, concentrando in poche righe le ragioni dell’applicazione di una misura direttamente incidente sulla libertà personale.

Altrettanto deduceva con riferimento al provvedimento questorile.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2, rilevando la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’interessato doveva presentarsi, per ben tre volte, presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento delle partite di calcio della società Reggiana, con la conseguenza che tale imposizione lo obbligava non tanto alla presentazione, bensì alla permanenza nei pressi dei predetti uffici.

Con un terzo motivo di ricorso deduceva nuovamente la violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2 ed il difetto di motivazione in relazione all’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia anche in occasione di partite amichevoli, per le quali era particolarmente difficoltoso ottenere adeguate informazioni.

Osservava, inoltre, che le disposizioni richiamate imponevano la specifica individuazione delle competizioni sportive per le quali erano imposti obblighi e divieti.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come è noto, la L. n. 401 del 1989, art. 6 stabilisce che il questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Il divieto può anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonchè nei confronti di minori.

Alle persone alle quali e1 notificato il divieto può anche essere prescritto, tenendo conto dell’attività lavorativa, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Il provvedimento questorile, obiettivamente limitativo della libertà personale, necessita di convalida alla quale provvede il G.I.P. territorialmente competente su richiesta del Pubblico Ministero.

E’ di tutta evidenza che la natura del provvedimento impone al giudice un controllo di legalità in ordine all’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa e che non può, pertanto, consistere in una verifica meramente formale (SS. UU. n. 44273, 12 novembre 2004).

Si tratta, nella fattispecie, di un concetto affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. 512/2002) che, ricordando la necessità di un controllo svolto "in modo pieno" dal giudice della convalida, ha anche affermato di aver specificato in più occasioni i caratteri fondamentali del giudizio di convalida, chiarendo che esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura (Sent. 143/1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (Sent. 136/1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (Sent.

144/1997).

Conseguentemente, anche questa Corte, nel ribadire la necessità della motivazione, ha ricordato che i presupposti della convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989 sono: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, nonchè la congruità della durata della misura (Sez. 3 n. 20789, 3 giugno 2010).

In tema di motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento sulle ragioni di necessità ed urgenza si è ulteriormente precisato che la motivazione sulla necessità non richiede obbligatoriamente formule esplicite, potendosi anche desumere dalla gravità del fatto in generale e, in particolare, dall’inaffidabilità del destinatario del provvedimento deducibile dalla stessa gravità del fatto ascrittogli o dalla sua pericolosità, poichè è evidente, in tali casi, l’esigenza di assicurare, mediante la presentazione in un ufficio di polizia, l’osservanza del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3 n. 22256, 4 giugno 2008; Sez. 3 n. 33861, 5 settembre 2007 Sez. 7 n. 39749,24 novembre 2006).

Con riferimento alle ragioni di urgenza, la medesima giurisprudenza ha invece chiarito che la motivazione si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del giudice in relazione a competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria.

Si altresì aggiunto che il requisito dell’urgenza deve essere considerato non già con riferimento agli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma all’attualità o alla prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3 n. 33532, 1 settembre 2009) e che è sul ricorrente che incombe l’onere di dimostrare che il provvedimento ha avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice provando, così, il proprio interesse al ricorso (Sez. 3 22256/08, cit).

Date tali premesse, si osserva che, nella fattispecie, il provvedimento di convalida del G.I.P. risulta congruamente motivato.

Considerato, infatti, che nella fattispecie non risulta l’esecuzione del provvedimento prima della convalida del G.I.P., deve rilevarsi, concordando con il Procuratore Generale, che le ragioni di necessità del provvedimento risultano, alla luce dei principi dianzi richiamati e che il Collegio condivide, correttamente indicati.

Invero il provvedimento del questore riporta una dettagliata descrizione delle ragioni per cui, alla luce della gravità dei fatti accertati, della pericolosità del ricorrente e della dimostrata specifica propensione alla violenza il provvedimento doveva essere emesso.

Tali fatti sono minuziosamente descritti attraverso la descrizione della sequenza delle azioni violente poste in essere dal ricorrente e dai suoi sodali ed, inoltre, viene chiaramente specificato che il predetto già in precedenza, per ben tre volte, era stato sottoposto a divieti analoghi.

Tali argomentazioni il G.I.P. ha fatto proprie non limitandosi a richiamarle per relationem ma fornendone anche una sommaria descrizione, dando anche atto della circostanza che il ricorrente, pur avendone la facoltà, non aveva ritenuto di produrre memorie difensive fornendo una propria versione dei fatti.

Ne consegue che il G.I.P. risulta aver assolto adeguatamente all’onere motivazionale impostogli dalla legge sul punto, svolgendo compiutamente il suo ruolo di garanzia e controllo.

Altrettanto può dirsi per quanto attiene alla motivazione in ordine alla imposizione dell’obbligo di presentazione giustificato dalla gravità degli episodi di violenza e dai precedenti specifici del ricorrente dei quali viene ampiamente dato conto nel richiamato provvedimento questorile.

Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato.

Invero la giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere la legittimità dei provvedimenti questorili riferiti anche agli incontri "amichevoli" o comunque diversi da quelli disputati nelle partite di campionato o nei più noti tornei nazionali ed internazionali, ha sempre precisato che il riferimento dell’art. 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3, n. 13741, 30 marzo2009; n. 11151, 13 marzo2009; n. 3437 26 gennaio 2009; n. 47451, 22 dicembre 2008; n. 9793, 8 marzo 2007).

Da ciò consegue, come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, che l’eventuale inesigibilità dell’obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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