T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4477 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.

Il ricorrente, in servizio sulla Nave Vespucci, ha chiesto all’intimata amministrazione il trasferimento a Brindisi ai sensi della L. n. 104/1992 per prestare assistenza ai propri padre, nonna e figlia.

L’amministrazione ha denegato il beneficio con nota datata 17/11/2010.

Il ricorrente deduce eccesso di potere, omessa applicazione della legge, mancanza di motivazione, violazione degli artt. 3 e 111 Costituzione.

Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell’Avvocatura di Stato depositando relazione e documenti.

Il ricorrente si duole del tardivo adempimento istruttorio e dichiara di non volere accettare il contraddittorio sulla documentazione trasmessa dall’amministrazione oltre il termine assegnato.

Il Collegio osserva che il deposito documentale costituisce adempimento all’obbligo che incombe sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 46, c. 2°, D.Lvo n. 104/2010, di depositare in giudizio "gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in essi citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio".

Si tratta di un obbligo posto a carico dell’amministrazione (e non di onere processuale) imposto per recuperare, nel giudizio impugnatorio, la posizione di svantaggio da cui parte il soggetto ricorrente (non in possesso di atti e documenti istruttori che si trovano nella esclusiva disponibilità dell’ente), a maggior ragione il termine di adempimento di cui al citato art. 46 non può avere natura perentoria altrimenti vulnerandosi i princìpi del giusto processo e di parità delle parti.

Neppure può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 55, c. 8 del D.Lvo n. 104/2010 riferendosi, il suo contenuto, a documenti diversi da quelli "in base ai quali l’atto è stato emanato e quelli in essi citati".

Nel merito, il ricorso è infondato.

La legge n. 104/1992 richiede, per l’applicazione dei benefici colà previsti, il duplice requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza portata dal lavoratore al portatore di handicap. E’ sufficiente la mancanza anche di uno soltanto dei due requisiti per giustificare il diniego ovvero privare di legittimazione l’interessato all’accoglimento della domanda di trasferimento.

Dall’esame dei versati atti e di quanto controdedotto dalla resistente, si evince che le ragioni per le quali l’amministrazione ha denegato la concessione del beneficio riposano sulla contestata carenza dei requisiti di continuità (l’istante è attualmente in servizio in La Spezia) ed esclusività (presenza di altri familiari: figlia, genere, nipote) motivatamente opposti in sede procedimentale al ricorrente con nota ministrale del 30 marzo 2010.

Nel caso di specie, lo stesso ricorrente sostiene in ricorso (pag. 4) "che nessun altro parente ha voluto assumersi l’onere di assistenza ai propri parenti portatori di handicap".

Tanto basta, ad avviso del Collegio, per reputare infondata la pretesa del sig. Calò non avendo, costui, comprovato l’esistenza dei requisiti di legge per ottenere il beneficio de quo.

Il ricorrente allega circostanze di fatto (indisponibilità di altri familiari ad assumersi l’onere di assistenza) che disvelano una situazione familiare tale da non impedire, obiettivamente, che i disabili possano essere adeguatamente assistiti – anche a turno nella giornata – da altri familiari o parenti i quali, invero, non possono sottrarsi ai doveri di mutua assistenza – incombenti sui soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità – declinando la propria disponibilità a provvedervi; comportamento, questo, che potrebbero anche apparire come finalizzato ad individuare nel ricorrente l’unico soggetto disposto a prestare assistenza agli invalidi.

Quanto alla figliola del ricorrente, costei non è stata riconosciuta invalida o disabile e, pertanto, il suo caso non fonda in capo al sig. Calò alcuna posizione legittimante al trasferimento ex lege n. 104/1992.

In conclusione, il ricorso è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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