Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 24-05-2011, n. 20595 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con decreto in data 27.7.2010, disponeva l’archiviazione del procedimento n. 11547/08 RGNR; rilevava il giudicante che la reiterata opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dai prossimi congiunti della persona offesa risultava inammissibile, per l’inconferenza degli approfondimenti istruttori richiesti e per la loro sostanziale inanità ai fini delle acquisizioni utili all’esercizio dell’azione penale.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle persone danneggiate dal reato, deducendo con il primo motivo la violazione del diritto al contraddittorio. Rileva la parte che nell’atto di opposizione alla reiterata richiesta di archiviazione risulto indicato l’espletamento di consulenza tecnica cinematica; e che nel decreto di archiviazione vi sono valutazioni di merito sulla predetta richiesta suppletiva di indagine. Sotto altro aspetto, il ricorrente deduce la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inutilità delle indagini richieste.

3. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, ritenuto che nel caso di specie il giudice abbia anticipato il giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati dagli opponenti e sulla infondatezza della notizia di reato, evenienze inibitegli nella procedura "de plano", in costanza di opposizione, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Gli esponenti hanno depositato memoria.

D.G., a mezzo del difensore, ha del pari depositato memoria. All’udienza odierna si è proceduto con rito camerale, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., senza l’intervento dei difensori.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, invero, chiarito che le ragioni in base alle quali il giudice può ritenere inammissibili le indicazioni nell’atto di opposizione, ex art. 410 c.p.p., comma 2, sono ancorate dalla legge ai parametri dell’investigazione suppletiva ed a quelli dei relativi elementi di prova (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25575 del 23.04.2008, Rv. 240847). Infatti, il termine "investigazione", di cui al cit. art. 410, comma 1, significa inequivocabilmente "ricerca" tesa alla scoperta di quanto è ignoto.

Pertanto l’opposizione deve servire a superare la valutazione in ipotesi provvisoria di infondatezza della notizia di reato. Ne segue che il giudice, arbitro in materia, può ritenere inutile la sua proposizione, quando l’oggetto dell’investigazione, su cui s’incentra la valutazione d’infondatezza della notizia, è già noto.

L’opposizione che prospetta di scoprire quanto è già noto risulta perciò inammissibile, perchè in tal caso l’offeso in realtà interloquisce sulla valutazione d’infondatezza della stessa notizia di reato; e dunque l’instaurazione del contraddittorio non serve a consentire un impulso alle indagini, bensì ad indirizzare la discrezionalità non vincolata del giudice. Diversamente, quando la persona offesa abbia adempiuto all’onere impostogli, di indicare l’oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova, il giudice è tenuto a delibare,previa instaurazione del contraddittorio, attraverso il rito camerale e non può ritenere l’inammissibilità dell’opposizione stessa attraverso un anticipato giudizio prognostico di merito in ordine alla fondatezza e all’esito delle indagini suppletive richieste.

4.1 Nel caso di specie, si osserva che il giudice per le indagini preliminari, nel condividere la prospettazione offerta dal pubblico ministero, ha ritenuto l’inconferenza degli approfondimenti istruttori richiesti e la loro inanità ai fini delle acquisizioni utili all’esercizio dell’azione penale; segnatamente, il giudicante ha ritenuto deficitario il coefficiente soggettivo necessario ad attribuire la condotta all’indagato. Come si vede, trattasi di valutazioni che involgono la fondatezza della notizia di reato e che il codice di rito, come sopra evidenziato, preclude vengano effettuate nell’ambito della procedura "de plano", in presenza di opposizione alla richiesta di archiviazione.

5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

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