T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4476

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio di inidoneità reso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti attitudinali per il reclutamento di 390 allievi marescialli ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri – 16° Corso biennale. Il giudizio è stato reso con la seguente motivazione: "La commissione… a seguito dell’esame del protocollo delle prove da Lei sostenute (…), avendo accertato che i risultati conseguiti non sono in linea con il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale maresciallo dei carabinieri, ha espresso il giudizio di INIDONEO".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)il giudizio di non idoneità contrasta con altro giudizio reso in data 28 maggio 2010 dalla commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso per l’ammissione di 50 allievi al primo anno del 192^ corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli ufficiali dell’arma dei carabinieri;

b)l’amministrazione – ai sensi dell’art. 12. c. 7 del bando – avrebbe dovuto esonerare il ricorrente dalla ripetizione dei medesimi accertamenti già effettuati in occasione del precedente concorso stante l’identità degli accertamenti;

c)l’interpretazione eventualmente restrittiva dell’art. 12, c 7 del bando sarebbe illegittima per eccesso di potere e violazione di fondamentali disposizioni legislative e costituzionali finendo per favorire una sola categoria di soggetti;

d)difetto di motivazione del giudizio di non idoneità;

e)non risulta che sia stato adottato alcun provvedimento da parte del comandante generale dell’arma dei carabinieri – previsto dal comma 5 dell’art. 12 del bando – che definisse le modalità degli accertamenti.

Con ordinanza n. 1905/2010 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2011, il difensore del sig. E. ha chiesto un rinvio per esame atti.

Il ricorrente ha successivamente proposto motivi aggiunti, depositati il 23 marzo 2011, con i quali ha dedotto le ulteriori, seguenti censure:

a)omesso deposito dei requisiti attitudinali richiesti per gli aspiranti al concorso precludendo, così, ogni comparazione tra questi ed i requisiti per l’incarico di ispettore;

b)non esiste alcuna differenziazione tra i requisiti in questione;

c)in entrambe le procedure concorsuali la selezione attitudinale è stata operata sulla base dei medesimi criteri e test;

d)il colloquio con il perito selettore è durato sette minuti, un tempo insufficiente per la valutazione del candidato;

e)il perito non era in possesso del fascicolo del sig. E.;

f)illegittimità derivata.

Il 28 marzo 2011, il Ministero della Difesa ha depositato ulteriore documentazione.

Il ricorso è infondato.

Sussiste obbiettiva diversità, in termini di compiti, responsabilità, assunzione del ruolo e status, tra l’allievo ammesso al primo anno dell’Accademia per la formazione di base dell’ufficiale e l’allievo maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri; da cui, la logica sottoposizione dei candidati a nuovi e distinti accertamenti attitudinali.

Il bando prevedeva l’esonero dagli accertamenti attitudinali (solo) per coloro che avessero partecipato al concorso per l’accesso al 15° corso biennale; esonero previsto per la identicità delle due procedure (accesso al 15° ed al 16° corso biennale) ed in ragione del fatto che il concorso per l’accesso al 16° biennale è stato bandito per ripianare le ulteriori vacanze organiche registrabili nel ruolo.

Il ricorrente, invece, intende far valere gli esiti dell’accertamento attitudinale relativo all’accesso al 192° Corso dell’Accademia Militare. In disparte le differenze ontologiche e funzionali sopra evidenziate tra i due tipi di corsi, tranciante s’appalesa la circostanza che l’esonero sollecitato dal ricorrente non è stato contemplato dalla lex specialis né la clausola in questione appare suscettiva, per le medesime ragioni, di applicazione estensiva o analogica.

Va soggiunto, che sussistono obiettive differenze di contenuto tra il materiale testologico sottoposto ai candidati che hanno partecipato al concorso per l’accesso al 16° corso biennale e quello utilizzato dall’amministrazione per l’accesso al 192° corso dell’Accademia militare; circostanza che rende ancor più plausibile la ragione della non utilizzabilità dell’accertamento attitudinale nei sensi postulati dal ricorrente.

Ad ogni modo, e comunque, se anche gli accertamenti attitudinali per l’accesso all’Accademia di formazione di base si fossero basati sui medesimi test previsti per l’accesso al ruolo degli Ispettori, non per questo le valutazioni attitudinali, da rendere in ragione della specificità del ruolo da ricoprire, avrebbero dovuto scontare il medesimo esito a pena di illogicità, trattandosi di giudizi che non solo assumono rilevanza hic et nunc ma che risultano funzionalmente non corrispondenti né sovrapponibili a fronte di profili professionali non omogenei.

Correttamente, pertanto, l’amministrazione ha sottoposto il ricorrente agli accertamenti attitudinali ove considerato che l’esonero dalla ripetizione degli stessi risultava circoscritta, ai sensi del comma 7 dell’art.12 del bando, ai soli concorrenti che avessero partecipato al (medesimo tipo di) concorso (ammissione al 15° e 16° corso biennale marescialli).

Neppure illogica e/o irragionevole appare, in parte qua, la suddetta clausola di bando avendo voluto, l’amministrazione, utilizzare – per ragionevoli esigenze di economia dei mezzi procedimentali – la già dimostrata capacità attitudinale conseguita nel precedente, identico concorso.

La non omogeneità delle procedure concorsuale a confronto fa ragione sulla non implausibilità del comma 7, art. 12 di bando.

Quanto alle modalità degli accertamenti, la commissione si è basata sulla determinazione n. 201 del 28/9/1995 adottata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri nonché sulle norme tecniche per l’individuazione dei requisiti soggettivi.

Assistito da congrua motivazione s’appalesa, infine, il giudizio impugnato risultando, la divisata valutazione, lo scontato esito dei test e colloqui cui è stato sottoposto il candidato.

Neppure si percepisce, al controllo esogeno della funzione amministrativa, alcuna illogicità e/o travisamento dei fatti nel decorso dell’iter istruttorio risultando l’accertamento attitudinale in continuità e coerenza logica con i suoi stessi presupposti.

Anche il protocollo metodologico risulta, infine, correttamente applicato. L’amministrazione ha fatto uso delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso al 16° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri approvate con determinazione aprile 2010 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ed emanate in esecuzione del bando di concorso pubblicato sulla GURI, 4^ serie speciale, n. 21 del 16 marzo 2010, nonché delle norme recanti i requisiti attitudinali per aspiranti ispettori approvati con determina n. 201 del 28/9/1995 da parte del Comando Generale.

Quanto al tempo stimato per la valutazione del perito selettore (sette minuti), va osservato che:

il ricorrente ha dapprima affrontato il questionario, di poi il medico psichiatra ha dovuto esaminare tutta la documentazione e solo dopo tutti questi incombenti egli è stato ammesso al colloquio: le perplessità del ricorrente in punto di brevità della visita medica non trovano, pertanto, conferma nei fatti ove considerato: a)il tempo dedicato dal ricorrente ai test e quello per l’esame della documentazione da parte del medico specialista; l’utilizzazione di un consolidato protocollo tecnico procedimentale adottato, imparzialmente, nei riguardi di tutti i candidati; c)l’insindacabilità del tempo dedicato al colloquio ove non suffragato – come nel caso di specie – da seri, univoci e concreti elementi di fatto in grado di revocare in dubbio l’attendibilità della valutazione che ne è conseguita;

va soggiunto, che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla Commissione alla valutazione dei candidati, specie se calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna visita medica per il numero dei concorrenti (Cons. Stato, IV Sez., 17 ottobre 2000 n. 5249 e 12 marzo 2001 n. 1366; T.A.R. Catanzaro, I Sez., 17 dicembre 2001 n. 2167 e 18 settembre 2002 n. 2277; T.A.R. Bari, I Sez., 26 settembre 2000 n. 3788, 27 settembre 2000 n. 3804 e 3 gennaio 2001 n. 16; T.A.R. Bologna, I Sez., 13 febbraio 2003 n. 98; T.A.R. Napoli, IV Sez., 1 febbraio 2005 n. 615);

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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