Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 24-05-2011, n. 20594

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza in data 1 settembre 2010, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da D. B.G. avverso la sentenza del G.i.p del Tribunale di Pescara del 29.11.2005, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione oltre la multa, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; la Corte territoriale ha rilevato la aspecificità delle ragioni poste a fondamento dell’atto di impugnazione ed ha dichiarato, ex officio, l’inammissibilità dell’appello.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D.B.G., a mezzo del difensore, rilevando che, nel caso di specie, non può ritenersi omesso l’onere di specifica indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell’atto di appello avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pescara, giacchè, se pure in forma stringata, l’esponente aveva chiesto la riduzione della pena inflitta e la concessione delle attenuanti generiche. Rileva la parte che la Corte territoriale non può, senza celebrare il giudizio di appello, ritenere inammissibili censure in fatto, da valutarsi nella sede propria del pubblico dibattimento.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato e merita rigetto.

La possibilità, da parte del giudice dell’impugnazione, di dichiarare con ordinanza, d’ufficio, l’inammissibilità del gravame è normativamente prevista dall’art. 591 c.p.p.; segnatamente, l’inammissibilità dell’impugnazione può essere dichiarata nelle ipotesi indicate dall’art. 591 c.p.p., comma 1: a) difetto di legittimazione o interesse; b) provvedimento non impugnabile; c) inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583, 585 e 586 c.p.p.; d) rinunzia. Per quanto attiene, in particolare, ai casi sopra richiamati sub lett. c), preme evidenziare che l’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), stabilisce che l’impugnazione deve enunciare "i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

Conseguentemente, nel caso di aspecificita dei motivi, il giudice dell’impugnazione può dichiarare, preliminarmente e con ordinanza, l’inammissibililità del gravame (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2977 del 10.12.2003, dep. 28.01.2004, Rv. 227028).

5. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha considerato che il difensore aveva chiesto la riduzione della pena e la concessione delle attenuanti generiche, omettendo di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, in violazione dell’art. 581 c.p.p..

Pertanto, sulla scorta di tale apprezzamento – che risulta immune da vizi logici censurabili in sede di legittimità – del tutto legittimamente la Corte territoriale, con l’ordinanza oggi impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello. Il Collegio ha, infatti, esercitato i poteri che il richiamato art. 591 c.p.p., conferisce al giudice dell’impugnazione, pure in caso di aspecificità dei motivi di appello, come sopra considerato.

6. Si impone il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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