T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4475 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna, in uno con gli accertamenti presupposti, il biglietto d’uscita emesso dall’ospedale militare con il quale egli è stato giudicato "declassato PS4 – permanentemente non idoneo a mente dell’art. 5 del D.Lvo n. 197/2005" per positività alla cocaina".

L’interessato contesta l’attendibilità dei risultati insinuando che il campione di urine esaminato non corrisponderebbe a quello prelevatogli. Tanto insinua sulla base delle seguenti considerazioni:

si è sottoposto alla visita il giorno 7 settembre, mentre il prelievo risulta, dalla prima certificazione medica, effettuato il giorno 8;

non si rinviene traccia delle operazioni seguite per garantire la sicurezza, l’identificazione e la sigillatura del campione prelevato;

le indagini tossicologiche cui egli si è sottoposto smentiscono e negano l’esito dell’accertamento, come risulta dalla certificazione del S.S.N. di Siracusa rilasciata il 25 ottobre 2010

Deduce, altresì:

nullità dell’ordine impartitogli oralmente di allontanarsi in via definitiva dal Corpo di appartenenza, per mancanza di forma scritta ed incompetenza (il provvedimento di proscioglimento dalla ferma deve essere adottato dalla direzione generale);

contraddittorietà tra atti: è stata riscontrata all’esito del primo accertamento, una "debole positività" mentre il laboratorio della Cattolica, cui il referto era stato inviato dall’amministrazione per i necessari approfondimenti, ha riscontrato una positività piuttosto elevata.

Si è costituita l’amministrazione per mezzo dell’Avvocatura di Stato.

Con ordinanza n. 1910/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente – militare in servizio per ferma volontaria prefissata di un anno – in occasione delle visite mediche per il conseguimento della patente di guida è risultato positivo agli accertamenti tossicologici e, perciò, giudicato temporaneamente non idoneo al servizio.

Il primo accertamento aveva rilevato una "debole positività" al test eseguito con metodo immunoenzimatico. Eseguiti gli ulteriori accertamenti, e riscontrata la presenza di cocaina, il campione è stato inviato al laboratorio di tossicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli", che gli ha riscontrato la positività alla benzoilecgonina (positivo 187 ng/ml).

Nessuna contraddittorietà il Collegio coglie tra il primo accertamento e quello effettuato, sul medesimo campione di urine, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli dovendosi presumere, quest’ultimo, più approfondito, siccome indotto proprio dalla rilevata presenza di positività e dallo necessità di accertare, in via definitiva e mediante l’uso di strumentazione diagnostica tecnologicamente più raffinata, il livello degli agenti tossici. L’analisi ha confermato la positività accertando, questa volta, anche il livello di benzoilecgonina (187 ng/ml).

Neppure la contraddittorietà e l’illogicità si colgono nel raffronto con le certificazioni sanitarie rilasciate, rispettivamente, dalla ASL e dall’A.S.P. di Siracusa riferendosi, entrambe, ad accertamenti eseguiti a distanza di tempo quando è noto che questo tipo di alcaloidi naturali viene eliminato dopo alcune ore dalla loro assunzione.

In particolare, va annotato che la certificazione della ASP di Siracusa è del 25 ottobre 2010; ciò a dimostrazione del fatto che gli accertamenti cui il ricorrente si è spontaneamente sottoposto sono stati effettuati a distanza di circa quaranta giorni dall’analisi di laboratorio militare. Le allegazioni peritali, pertanto, non smentiscono l’attendibilità degli accertamenti. La stessa certificazione ASP di Siracusa (datata, si ripete, 25 ottobre 2010), nel dare conto di indagini tossicologiche eseguite su matrice urinaria e capelli e peli pubici, riscontra – a distanza ancora di 40 gg. – un valore di benzoilecgonina pari a 150 ng/ml.

Il ricorrente sospetta delle modalità di conservazione del campione di urina.

L’esame della documentazione versata in giudizio fa luce sulla infondatezza della censura. L’amministrazione ha seguito lo scontato protocollo tecnico per la conservazione e l’esame del campione. Le procedure seguite per assicurare l’integrità e la identificazione del referto garantiscono circa la bontà delle operazioni di prelievo, accettazione, identificazione, assegnazione etichetta e attribuzione numero di riferimento.

L’analisi del campione è avvenuta secondo la rituale metodica immunochimica. E’ stato utilizzato il Kit recante il CutOff per le sostanze stupefacenti del tipo accertate (cocaina e morfina).

L’analisi è stata ripetuta due volte, utilizzando altre due aliquote di urina prelevate da altre due delle quattro provette in cui il contenitore è suddiviso. E’ sempre risultata la positività alla cocaina ed alla morfina. Il campione risultato positivo al test di primo livello è stato iscritto su apposito registro con l’indicazione delle generalità dell’esaminato, il numero interno di accettazione, l’ente di appartenenza, la data di arrivo ed il risultato ottenuto. Una aliquota stoccata è stata conservata a – 20 gradi.

Anche la censura di contraddittorietà del documento sanitario s’appalesa infondata in fatto.

L’amministrazione ha chiarito che la dizione "NEGATIVO" alla ricerca di Oppiacei, Anfetamine, Metadone e Benzodiazepine si riferisce al "Valore di riferimento" per la sostanza in questione, che invece risulta "debolmente positivo" e, pertanto, soggetto a test di conferma (di II livello).

Il ricorrente, rilevando un contrasto di date, sostiene che il campione non sia riferibile a sé.

La censura non ha pregio.

Il prelievo di urine è stato effettuato il giorno 8 settembre 2010. Il referto è del successivo giorno 9. La circostanza che nella nota di comunicazione del referto sia stato indicata come data della visita medica quella del 7 settembre 2010 appare del tutto irrilevante – e frutto di un probabile di refuso – a fronte della documentazione sanitaria costituita dal prelievo e dal referto le cui date appaiono coerenti fra loro.

Il ricorrente censura, infine, l’ordine orale impartitogli il 15 ottobre 2010 di consegnare ogni effetto affidatogli in dotazione e di lasciare senza indugio la struttura militare.

L’intimata amministrazione ha chiarito che il 15 ottobre 2010 il ricorrente, non avendo accettato il giudizio sanitario, si è avvalso del diritto di ricorrere al Direttore di Sanità presso la commissione medica di II istanza di Roma. Il Reparto Osservazione gli ha, pertanto, consegnato a mano, previa firma per ricevuta: n. 1 biglietto di uscita, n. 3 fogli di Proposta a Rassegna e la Cartella clinica invitandolo a disposizione del Direttore di Sanità per successivo provvedimento medico legale. Nessuna comunicazione è successivamente pervenuta al DMML di Roma dal 15 ottobre 2010, né dal reparto di Appartenenza né dalla Direzione sanitaria.

Consta, dunque, che nessun ordine orale sostitutivo di un formale provvedimento di proscioglimento sia stato impartito nei sensi dichiarati dal ricorrente, se non le comunicazioni scritte relative alle dimissioni ospedaliere in attesa delle determinazioni del Reparto di appartenenza.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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