Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 24-05-2011, n. 20593 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Rovereto, con sentenza in data 16.06.2009, condannava B.G., Bo.Iv. e P.M. alle pene ritenute di giustizia, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, applicata l’attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5. 2. La Corte di Appello di Trento, con sentenza resa in sede predibattimentale il 28.05.2010, ha dichiarato estinti i reati di cui si tratta, per intervenuta prescrizione.

3. Il Procuratore Generale della Repubblica di Trento ha proposto ricorso per cassazione evidenziando che rispetto ai reati oggetto, commessi nell’anno 2001, non era altrimenti maturato il termine prescrizionale massimo, come diversamente ritenuto dalla Corte di Appello; la parte ha considerato che detto termine non risultava maturato nè in base alla disciplina vigente all’epoca del fatto – in forza della quale, pur tenendosi conto della attenuante di cui al comma 5, il termine ordinario era pari ad anni 15 – nè in base alla novella del 2005, che esclude la rilevanza della circostanza attenuante, di talchè il termine prescrizionale ordinario risulta pari ad anni venti.

4. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento impugnato venga cassato con rinvio, atteso che la sentenza con la quale la Corte di Appello dichiari "de plano" prima del dibattimento l’estinzione del reato, risulta affetta da nullità assoluta di ordine generale, in quanto incidente sull’intervento e assistenza dell’imputato.
Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

Si osserva, primieramente, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, come evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, che la sentenza con la quale la Corte di Appello abbia dichiarato "de plano" l’estinzione del reato prima del dibattimento, pur non essendo abnorme, è affetta da nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., in quanto incidente sull’intervento ed assistenza dell’imputato (Cass. Sez. U, n. 12283 del 2005, Rv. 230529; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8831 del 13/01/2009, dep. 27/02/2009, Rv. 243003).

6. Deve pure considerarsi, come osservato dal Procuratore Generale territoriale, che il termine prescrizionale massimo, rispetto ai reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, commessi nell’anno (OMISSIS), non risulta altrimenti perfezionato.

Invero, il termine prescrizionale massimo, secondo la disciplina vigente all’epoca del fatto, risulta pari ad anni 15, per effetto degli intervenuti atti interruttivi; di converso, applicando il novellato art. 157 c.p., a mente del quale non vengono altrimenti In rilievo le circostanze attenuanti, il termine risulta pari ad anni 20, termine al quale si aggiungono gli aumenti per l’interruzione, nelle diverse misure indicate all’art. 161 c.p., comma 2.

Atteso che il fatto risulta perpetrato prima delle modifiche apportate alla disciplina della prescrizione dalla L. n. 251 del 2001, mentre la sentenza di primo grado è intervenuta il 16.06.2009, secondo le vigenti disposizioni di diritto intertemporale, di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nel caso di specie risulta applicabile la disciplina che risulti in concreto più favorevole agli imputati. Pertanto, il termine prescrizionale massimo verrà a maturazione nell’anno 2016. 7. Si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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