T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4474 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico a 814 posti per l’accesso alla qualifica di VV.FF. di cui al D.M. n. 88 del 14 luglio 2010. nella parte in cui non lo include tra i destinatari della riserva del 45% dei posti messi a concorso.

In punto di fatto, l’interessato allega il titolo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata (VFP4) e si duole del fatto che l’amministrazione erroneamente non gli ha riconosciuto tale titolo, in sede di compilazione della graduatoria, sul presupposto della mancata sua produzione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia (art. 16, c. 1, DPR n. 487/1994).

In punto di diritto, egli deduce le seguenti censure:

a)violazione delle norme sulla semplificazione del procedimento amministrativo (art. 18, L. n. 241/1990), le quali sollevano il privato dall’onere di documentare status, qualità, requisiti, dati e fatti;

b)l’autocertificazione da parte del ricorrente del titolo alla riserva del 45% dei posti messi a concorso (resa nella domanda di partecipazione al concorso) doveva ritenersi sufficiente per la collocazione del candidato nella graduatoria di riferimento;

c)l’art. 16 del DPR 487/1994 non risulta possedere quell’effetto preclusivo e decadenziale che l’amministrazione gli ha inteso riconoscere;

d)la documentazione attestante titoli non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per resistere al ricorso.

La causa proviene da rinvii su richiesta di parte ricorrente che ha prospettato la possibile cessazione della materia del contendere.

Chiamata alla camera di consiglio del 16 febbraio 2011, l’avvocato del sig. T. ha dichiarato a verbale la cessata materia del contendere avendo l’amministrazione inserito il ricorrente nella graduatoria dei riservisti. Il difensore allega documentazione comprovante l’inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito ed insiste per la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.

Il Collegio prende e dà atto che, a seguito dell’inserimento nella graduatoria dei riservisti, il ricorrente ha ottenuto, in via amministrativa, quanto esattamente richiesto con il petitum di ricorso. Sussistono, pertanto, i presupposti per pronunciare la cessata materia del contendere.

Le spese di giudizio, in ragione della soccombenza virtuale, restano a carico del Ministero dell’Interno, mentre se ne può disporre l’irripetibilità nei confronti dei controinteressati non costituitisi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente che liquida in Euro 1.500,00.

Spese irripetibili nei confronti delle restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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