T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4473 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.

Il ricorrente reclama l’annullamento del collocamento in congedo illimitato, adottato al termine della ferma prefissata (ferma triennale ed ulteriori due ferme biennali) dal medesimo svolta quale graduato dell’Esercito Italiano, da lui ritenuto illegittimo in quanto adottato in violazione:

dell’art. 1, comma 519, legge 27.12.2006, n. 296;

dell’art. 5, c. 3°, D.Lvo n. 368/2001;

dell’art. 13, c. 1, D.Lvo n. 215/2001,

oltre che viziato per eccesso di potere;

Il ricorso è infondato.

Di seguito al varo della legge finanziaria per il 2007 la Sezione è stata investita di molteplici ricorsi (fra i quali quelli concernenti ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare, di sostanziale egual tenore, azionati da ufficiali ausiliari delle FF.AA. che si dichiarano in possesso dei requisiti di servizio prescritti dal citato art. 1, comma 519, con i quali sono prospettate quaestiones juris che riguardano sia la mancata stabilizzazione del relativo rapporto lavorativo (id est: la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di impiego precario intercorrente con l’amministrazione militare) che il mancato trattenimento in servizio nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione in applicazione del comma 519, art. 1, legge finanziaria 2007 ( L. n. 296 del 2006).

Con molteplici decisioni, essa ha definito la questione dell’ambito di applicazione della invocata normativa, avendo ritenuto non del tutto applicabile all’amministrazione militare quanto disposto dal comma 519 dell’art. 1, legge n. 296/2006, posto che la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo di cui al comma 96, art. 1, legge n. 311/2004 del quale le FF.AA. – con la sola eccezione dell’Arma dei Carabinieri – non sono destinatarie; in coerenza, peraltro, con le disposizioni del D.P.R. 28.4.2006 con cui si è provveduto a ripartire, per l’anno 2006, le risorse finanziarie di tale Fondo tra le varie amministrazioni (nel cui novero non sono comprese le FF.AA.); (c. fr. ex multis TAR Lazio, Sez, Ibis, 27.12.2007, n. 14112/07, 14111/07, 14127/07, 14113/07, 14126/07, 14125/07).

Sempre la Sezione ha chiarito, altresì, che non sussiste disparità di trattamento rispetto a talune categorie di militari, invece destinatarie della invocata disposizione, attesa la diversità di posizione, avuto riguardo alla assunzione in spe degli ufficiali dei ruoli delle C. P., che, al pari di quanto avviene per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della G. di F., è soggetta alla procedura autorizzatoria con utilizzazione del fondo di cui al comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004.

Il primo motivo ricorso, incentrato anch’esso sull’erroneo presupposto che le FF.AA. siano destinatarie della norma del comma 519 citato, si rivela, per altrettanto, manifestamente infondato.

Del tutto inconferente (secondo motivo di gravame) è il richiamo al D.Lvo 6/9/2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) con il quale il Legislatore ha regolato il contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro privato, con esclusione, peraltro, di talune tipologie di settori aziendali. Il rapporto di lavoro del personale militare non è stato contrattualizzato e, pertanto, esso sconta la normativa speciale e derogatoria di settore che non contempla al suo interno forme di trasformazione automatica del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Più in particolare, la trasformazione del rapporto di lavoro ove disposta nei sensi auspicati dal ricorrente darebbe, invero, la stura ad un rapporto di lavoro nullo ex lege in quanto instaurato in violazione di norme imperative direttamente applicative del canone costituzionale contemplato nell’art.97 Cost.; né potrebbe trovare applicazione l’evocata fonte normativa – come pure la giurisprudenza ha escluso costantemente la applicabilità dell’art. 2, L. 18 aprile 1962 n. 230 che ha previsto i casi in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato si converte in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – atteso che il citato art. 97 comma 3, Cost. e le leggi di settore impongono che la trasformazione dei rapporti de quibus sia configurabile solo in presenza di uno degli atti genetici previsti dalla normativa specifica.

Si può, dunque, affermare che la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in presenza della circostanza rappresentata dalla continuazione del rapporto stesso oltre i prescritti limiti, è possibile nel pubblico impiego solo quando l’amministrazione ne riceva legittimazione da apposito provvedimento legislativo che ciò espressamente preveda. Tale disposizione autorizzativa, per le ragioni dianzi esposte, non può essere individuata nell’art. 5, c. 3°, D.Lvo n. 368/2001.

Il ricorrente ha lamentato, infine, violazione dell’art. 13, c. 1 del D.Lvo n. 215/2001.

Anche l’ultimo motivo è infondato.

Recita l’art. 955 (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) del D.Lvo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) – articolato che ha sostituito le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lvo n. 215/2001 -:

"1. I volontari in ferma prefissata che perdono l’idoneità fisiopsicoattitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

"2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto".

Ebbene, nel caso in esame, la causa fondante il provvedimento di collocamento in congedo va individuata nella scadenza della rafferma contratta, che ha determinato la cesura fisiologica del rapporto di servizio instauratosi con l’amministrazione militare siccome giunto alla sua naturale conclusione. Nessuna attinenza causale, dunque, con il precedente annullamento in autotutela che l’amministrazione aveva disposto in pendenza della definizione della pratica relativa al riconoscimento dell’infermità quale dipendente da causa di servizio, quando ancora, cioè, la rafferma non era giunta a scadenza.

In disparte quanto sopra, il Collegio osserva che il mezionato art. 955 del Codice militare (ex art. 13 del D.Lvo n. 215 del 2001) prevede la possibilità di rimanere in servizio per quei volontari che tanto espressamente e formalmente chiedano.

Nel caso di specie, non consta che il ricorrente abbia inoltrato all’amministrazione una specifica istanza in tal senso.

La domanda di riammissione in servizio (e non di trattenimento), che il ricorrente ha versato in atti il 24 febbraio 2011, risulta datata 15 febbraio 2011; essa, dunque, è tardiva, e perciò inefficace, siccome presentata dopo il collocamento in congedo (5 dicembre 2010).

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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